GLI INTERVENTI DI INTEGRALE sOSTITUZIONE EDILIZIA SONO CONSIDERATI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
Facendo seguito alla Sentenza 309/2011 (reperibile sul
Nostro sito internet www.ancebrescia.it - articolo del 28-12-2011) con cui la
Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della L.R. Lombardia 12/2005 e della L.R.
Lombardia 7/2010 inerenti gli interventi di ristrutturazione edilizia, la
Regione è nuovamente intervenuta con l’art. 17 della L.R.
7/2012, al fine di adeguare la legislazione regionale.
Ricordando che la citata sentenza 309/2011 ha
dichiarato illegittimi:
l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della L.R. 11/03/2005, n. 12, nella parte in cui esclude
l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante
demolizione e ricostruzione;
l’art. 22 della L.R.
05/02/2010, n. 7, che stabilisce che nella disposizione di cui al punto
precedente la ricostruzione dell’edificio è da intendersi senza vincolo di
sagoma;
l’art. 103 della L.R.
12/2005, nella parte che disapplica l’art. 3 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380
(Testo Unico dell’Edilizia).
Ai sensi del nuovo punto 7-bisdell’art. 27, comma 1,
lettera e), della L.R. 12/2005, «Gli interventi di
integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione
e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa
sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito»,
sono ora considerati interventi di nuova costruzione.
I comuni, nei casi di ristrutturazione comportante
demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale sostituzione edilizia
possono ridurre, in misura non inferiore al 50%, ove dovuti, i contributi per
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
La nuova legge ha ora previsto che i permessi di
costruire rilasciati alla data del 30/11/2011 in base alle norme ritenute
incostituzionali, nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima
data, devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della
dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio
lavori risulti protocollata entro il 30/04/2012.
Si riporta un estratto del Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia.
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
Supplemento n. 16 - Venerdì 20 aprile 2012
L.R. 7/2012
Art. 17
(Disciplina dei titoli edilizi di cui all’articolo 27,
comma 1, lettera d), della l. r. 12/2005 a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 309/2011)
1. In relazione agli interventi di ristrutturazione
edilizia oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre
2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti
interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011
nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data devono
considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di
fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti
protocollata entro il 30 aprile 2012.
2. Dopo il punto 7 della lettera e) del comma 1
dell’articolo 27 della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo del territorio) è inserito il seguente:
«7 bis. Gli interventi di integrale sostituzione
edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche
con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento
della medesima volumetria dell’immobile sostituito;».
3. Dopo il comma 10 dell’articolo 44 della l.r.
12/2005 è inserito il seguente:
«10 bis. I comuni,
nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in
quelli di integrale sostituzione edilizia possono ridurre, in misura non
inferiore al cinquanta percento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria.».