L’INSERIMENTO NEL CASELLARIO DELLE SEGNALAZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI DEVE ESSERE PRIMA VALUTATO DALL’AUTORITA’
(Consiglio di Stato sez. VI
23/5/2012 n. 3002)
L’art. 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici,
ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni),
vigente ratione temporis,
prevede che il casellario informatico, istituito presso l’osservatorio per i
lavori pubblici, è formato, tra l’altro, «sulla base delle attestazioni
trasmesse dalle SOA (…) e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti». Nel
predetto casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa
qualificata i dati, tra l’altro, relativi ad «eventuali falsità nelle
dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara» (lettera s; si veda, ora, art. 8 del
d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”). La questione che rileva in questa sede attiene alla
individuazione dei poteri che spettano all’Autorità nella fase di iscrizione
della comunicazione ricevuta. L’Autorità, con la determinazione del 10 gennaio
2008, n. 1, il cui contenuto è stato confermato nella successiva determinazione
del 21 maggio 2009, n. 5, ha affermato che - quando viene a conoscenza del
provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante e dell’eventuale
dichiarazione non veritiera resa dall’operatore economico - procede alla
puntuale e completa annotazione dei contenuti nel casellario informatico,
«salvo il caso che consti l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o
comunque l’inconferenza della notizia comunicata dalla
stazione appaltante». I più recenti orientamenti della recente giurisprudenza
di questo Consiglio, che il Collegio condivide, «hanno riconsiderato la tesi
del carattere meramente consequenziale e necessitato dell’iscrizione nel
casellario informatico ed ha chiarito che prima di disporre l’iscrizione nel
casellario, l’Autorità procede (rectius: deve
procedere) alle verifiche del caso» (Cons. Stato, sez. VI,
5 luglio 2010, n. 4243; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011 , n. 782).