DETRAZIONE DEL 36% - MANCATO INVIO DELLA
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI - SANATORIA
Riconosciuta la possibilità di
sanare il mancato invio della Comunicazione preventiva al Centro operativo di
Pescara, ai fini del “36%”, in conformità con quanto previsto dal “decreto
semplificazioni fiscali” (art.2 D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni,
nella legge 44/2012 - cd. “sanatoria fiscale”).
Inoltre, è escluso l’obbligo di
indicazione separata del costo della manodopera per la fattura emessa, a saldo,
dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011, convertito, con
modificazioni, nella legge 106/2011, che ha eliminato tale obbligo),
nell’ipotesi in cui le fatture d’acconto, emesse prima di tale data, ne fossero
prive.
Così si è espresso il
Sottosegretario all’economia e finanze, Vieri Ceriani,
rispondendo a due interrogazioni parlamentari (n.5-06863 del 16 maggio 2012 e
n.5-06801 dell’8 maggio 2012), formulate, presso la VI
Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati, dagli On.li
Zeller e Lo Monte (Gruppo Misto-Minoranze
Linguistiche).
Come noto, relativamente alla
detrazione IRPEF del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni[1], l’art.7,
comma 2, lett.q-r, del D.L. 70/2011, convertito, con
modificazioni, nella legge 106/2011, ha previsto l’eliminazione, dal 14 maggio
2011[2]:
-
dell’obbligo della Comunicazione preventiva al Centro Operativo di
Pescara (sostituita dall’indicazione in dichiarazione dei dati catastali
dell’immobile)[3];
-
dell’obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera
utilizzata per l’esecuzione degli interventi agevolati, prevista, fino al 13
maggio 2011, a pena di decadenza, dall’art.1, comma 19, della legge 244/2007.
L’art.2 del citato “decreto
semplificazioni fiscali” riconosce, in caso di inosservanza degli adempimenti
formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, la
possibilità, per il contribuente, di presentare, ancorchè
in ritardo, le comunicazioni obbligatorie ovvero di assolvere i particolari
adempimenti previsti, a condizione che:
-
abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
-
effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;
-
versi contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro, di cui
all’art.11, co.1 del D.Lgs.
471/1997, mediante F24 (è esclusa la possibilità di compensazione);
-
la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già
avviate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza.
A tal riguardo,
nell’interrogazione parlamentare n.5-06863 veniva chiesto se il citato art.2
fosse applicabile, in materia di detrazione del 36%, nel caso di omesso invio
della Comunicazione preventiva, per lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011.
In merito, nella risposta fornita
dal Sottosegretario Vieri Ceriani è stato chiarito
che la cd. “sanatoria fiscale” trova applicazione per la regolarizzazione di
omissioni:
-
verificatesi successivamente al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore
del D.L. 16/2012);
-
realizzate in un «periodo d’imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi non è scaduto alla data del 2
marzo 2012».
In sostanza, per le suddette
ipotesi, la “sanatoria fiscale” si applica a condizione che i dati catastali
del fabbricato siano indicati in dichiarazione, e sia versata, mediante Modello
F24, la sanzione minima pari a 258 euro.
Per le mancate Comunicazioni
relative ai lavori iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 13
maggio 2011, invece, è stato precisato che l’Agenzia delle Entrate, con
un’apposita Circolare, fornirà chiarimenti in merito alla possibilità di
accedere alla sanatoria.
In sostanza, con riferimento
all’omessa Comunicazione al Centro Operativo di Pescara ai fini del 36%, la
“sanatoria fiscale” si ritiene possa applicarsi ai lavori iniziati tra il
1°gennaio 2011 e il 13 maggio 2011 (visto che dal 14 maggio 2011 è venuto meno
l’obbligo di inviare la suddetta Comunicazione).
Diversamente, per le
Comunicazioni che avrebbero dovuto essere inviate nei periodi d’imposta 2010 e
precedenti, viene chiarito che non è possibile fruire della “sanatoria
fiscale”, sul presupposto che, per queste, i termini di presentazione delle
relative dichiarazioni sono già chiusi (ad es. per il periodo d’imposta 2010,
il termine è scaduto il 30 settembre 2011 - Modello 730, ovvero UNICO 2011).
Sempre in materia di detrazione
IRPEF del 36%, nella seconda risposta del Sottosegretario Vieri Ceriani (interrogazione n. 5-06801), sono stati forniti
chiarimenti in merito all’indicazione separata del costo della manodopera nelle
fatture relative ai lavori che fruiscono del 36%.
In particolare, veniva chiesto
se, nel caso di lavori iniziati in data anteriore all’entrata in vigore del
D.L. 70/2011 (ossia il 14 maggio), per i quali erano state emesse fatture
d’acconto senza la specifica indicazione in fattura del costo della
manodopera[4], la successiva fattura a saldo (emessa dopo il 14 maggio 2011),
dovesse contenere tale indicazione.
Sul punto, nella risposta alla
citata interrogazione è stato chiarito che, per quest’ultima, l’indicazione in
fattura del costo della manodopera non è necessaria.
Alle stesse conclusioni si
perviene con riferimento alla detrazione del 55%[5] per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici
--------------------
[1] Si ricorda che l’agevolazione
è stata resa strutturale dal nuovo art.16-bis, co. 1
lett. h, del D.P.R. 917/1986 - T.U.I.R., introdotto
dall’art.4 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge
214/2012 (cd. “Manovra Monti”).
[2] Data di entrata in vigore del
medesimo D.L. 70/2011.
[3] Cfr.il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011, Prot. n.2011/149646 e le Istruzioni al Modello 730/2012
(righi E51-E53 della Sezione IIIB del quadro E - Oneri e Spese). Inoltre, il
citato Provvedimento contiene un elenco riepilogativo della documentazione
relativa all’intervento, che il contribuente deve conservare ed esibire a
richiesta degli Uffici verificatori.
[4] Cfr. al riguardo, la R.M.
n.167/E/2007 che, nell’ipotesi di emissione di fatture in acconto, aveva
chiarito a suo tempo che, per queste, non fosse necessaria la separata
indicazione della manodopera, purchè tale
informazione fosse contenuta nella fattura relativa al saldo (nelle quali
doveva essere evidenziata la manodopera utilizzata per l’intera esecuzione dei
lavori di recupero edilizio, compresa quella impiegata da eventuali
subappaltatori).
[5] Cfr. art. , comma 48, legge
220/2010. L’agevolazione è applicabile per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2012.