ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE E IL VERSAMENTO
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
Nel rispetto delle disposizioni
contenute nello “Statuto del contribuente” (Legge 212/2000), non verranno
applicate nè sanzioni nè
interessi nel caso di errori di calcolo o versamento dell’acconto IMU per
l’anno 2012.
Questa una delle indicazioni
fornite dal Dipartimento delle Finanze che, con la Circolare n.3/DF del 18
maggio 2012, ha emanato le prime istruzioni operative per l’applicazione
dell’IMU, in prossimità del termine per il versamento della I°
Rata, fissato per il prossimo 18 giugno, anche in considerazione delle
modifiche apportate alla disciplina d’imposta dall’art.4 del D.L. 16/2012,
convertito con modificazioni in legge 44/2012[1].
A questa si allega, inoltre, una
presentazione, redatta dallo stesso Dipartimento, che schematizza le
indicazioni fornite, in particolar modo, sulle modalità di calcolo dell’imposta
e di compilazione dell’F24 per il versamento.
Nel rinviare ad un Dossier di
prossima emanazione l’approfondimento sul tema, di seguito, si sintetizzano i
principali contenuti della citata CM 3/DF/2012.
Imposte sostituite dall’IMU
Ai sensi dell’art.8, co.1,
del D.Lgs. 23/2011, l’IMU sostituisce l’ICI e, per la
componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali sui redditi fondiari
relativi ad “immobili non locati”.
In tale definizione sono
compresi:
• i fabbricati (compresi
l’abitazione principale, quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli
utilizzati promiscuamente dal professionista).
Particolare risulta l’ipotesi di
abitazione principale “parzialmente locata”, per la quale l’IMU sostituisce
anche l’IRPEF e le relative addizionali, solo nel caso in cui l’importo della
rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di
locazione (abbattuto della riduzione spettante, ovvero considerato nel suo
intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la “cedolare
secca”)[2];
• i terreni, per i quali l’IMU
sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul solo reddito dominicale, e
non anche sul reddito agrario.
Sono, in ogni caso, assoggettati
alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (ove dovute) gli immobili
esenti da IMU.
Presupposto impositivo
Rientrano nel campo
d’applicazione dell’IMU tutti gli immobili (aree e fabbricati a qualsiasi uso
destinati, anche rurali), ivi compresi l’abitazione principale e relative
pertinenze, nonchè i terreni incolti.
In particolare, viene ribadito
che per “area fabbricabile” si deve rinviare alla definizione fornita
dall’art.36, co. 2, del D.L. 223/2006, convertito con
modificazioni nella Legge 248/2006 (cd. “Decreto Visco-Bersani”),
il quale stabilisce che un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di
strumenti attuativi del medesimo.
Base imponibile
Rinviando la norma alle
disposizioni di cui all’art.5 del D.Lgs. 504/1992,
l’Amministrazione fornisce i seguenti chiarimenti per quel che riguarda:
• i fabbricati del Gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, per i quali il passaggio dal criterio di
determinazione della base imponibile, dai valori contabili al criterio
catastale, è quello della richiesta di attribuzione della rendita mediante
l’esperimento della procedura di cui al D.M. n. 701/1994 (DOCFA);
• le aree fabbricabili, per le
quali, richiamando il disposto dell’art.31, co.20,
della legge 289/2002, il Dipartimento ribadisce l’obbligo di informazione a
carico del Comune, quando l’area assume natura edificabile. In caso di mancata
comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area, non saranno comunque
irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al
contribuente, ai sensi dell’art. 10, co. 2, della
Legge 212/2000.
Aliquote
In tal ambito, l’Amministrazione
precisa che il range di variazione delle aliquote
base costituisce un vincolo invalicabile per il Comune, il quale,
nell’esercizio della sua autonomia regolamentare ex art.52 del D.Lgs. 446/1997, può esclusivamente variare le aliquote,
differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia
all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.
Viene comunque sottolineato che
la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei
criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
Abitazione principale
La definizione di “abitazione
principale”, di cui all’art.13, co.2, del D.L.
201/2011, presenta i seguenti profili di novità:
• deve trattarsi di una sola
unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla
circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità
immobiliare distintamente accatastata (esempio: 2 unità contigue ed utilizzate
nel complesso come unica abitazione). In tal caso, le singole unità immobiliari
vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria
rendita (salvo preventivo accatastamen to unitario).
Il contribuente dovrà quindi
scegliere quale delle unità destinare ad abitazione principale, con
applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste; le
altre, invece, verranno considerate come abitazioni diverse da quella
principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali
tipologie di fabbricati;
• l’abitazione deve costituire
l’immobile nel quale il possessore nel contempo dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.
A differenza dell’ICI, con tale
requisito, il Legislatore chiarisce che, per fruire del trattamento agevolato
IMU per l’abitazione principale, il contribuente non può più stabilire il
proprio domicilio in un immobile diverso da quello nel quale risiede
anagraficamente;
• l’abitazione deve costituire,
allo stesso modo, l’immobile nel quale il nucleo familiare dimora abitualmente
e risiede anagraficamente.
Questo si traduce
nell’applicabilità delle agevolazioni IMU per una sola abitazione e relative
pertinenze tra quelle possedute nello stesso Comune dai componenti del nucleo
familiare.
Infatti, l’Amministrazione nega
la doppia fruizione dei benefici nel caso di immobile in comproprietà fra i
coniugi (non legalmente separati), destinato all’abitazione principale, nel
quale risiede e dimora solo uno di questi, mentre l’altro risiede e dimora in
un diverso immobile nello stesso Comune. In tal caso il beneficio spetta solo
ad uno dei due coniugi.
Questa limitazione opera
esclusivamente nel caso di immobili ubicati nello stesso Comune, mentre non si
applica nell’ipotesi di possesso da parte dei 2 coniugi di immobili in Comuni
diversi nei quali, separatamente, gli stessi dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente.
Per quel che riguarda il concetto
di “nucleo familiare”, l’Amministrazione, con un’incerta formulazione, afferma
che il figlio, che dimora e risiede in altro immobile ubicato nello stesso
Comune nel quale dimorano e risiedono i genitori, costituisce comunque un
“nuovo nucleo familiare”, ai fini IMU, anche nell’ipotesi in cui possa
ritenersi ancora fiscalmente a carico dei genitori.
Pertanto, costituendo 2 nuclei
familiari distinti, non dovrà essere operata alcuna scelta sull’abitazione da
assoggettare al trattamento agevolato, sicchè:
• i genitori potranno fruire
delle agevolazioni (ad esclusione della sola maggiorazione per i figli di età
inferiore ai 26 anni) per l’unità immobiliare nella quale dimorano e risiedono,
• il figlio (come nucleo a sè stante) potrà anch’esso applicare l’aliquota ridotta e
la detrazione per l’abitazione a lui intestata e nella quale risiede e dimora.
Va comunque segnalato che, a
differenza dell’ICI, non è più possibile, ai fini IMU, assimilare ad abitazione
principale l’immobile dato in uso gratuito a perenti in linea retta o
collaterale.
Pertinenze dell’abitazione
principale
Per quanto riguarda le
pertinenze, rientra nel numero massimo di 3 unità (1 per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6, C/7) anche quella che risulta iscritta in catasto
unitamente all’abitazione principale.
Entro tale limite, il
contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare
il regime agevolato. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate
all’aliquota ordinaria.
Ad esempio:
• 3 pertinenze, di cui una
cantina accatastata come C/2 e 2 garages classificati
come C/6: sarà lo stesso contribuente a scegliere quale fra 2 questi ultimi collegare
all’abitazione principale;
• 1 cantina (potenzialmente
inclusa in C/2) iscritta congiuntamente all’abitazione principale: il
contribuente deve applicare le agevolazioni solo ad altre 2 pertinenze di
categoria catastale C/6 o C/7;
• 2 pertinenze, soffitta e
cantina (entrambe potenzialmente incluse in C/2), accatastate unitamente
all’unità abitativa: il contribuente può usufruire delle agevolazioni per
l’abitazione principale (che include anche le 2 pertinenze con essa
accatastate) e solo per un’altra pertinenza classificata in categoria catastale
C/6 o C/7.
I Comuni, tra l’altro, non
possono intervenire con una disposizione regolamentare in ordine
all’individuazione delle pertinenze.
Detrazione base per l’abitazione
principale
Per la “detrazione base” di 200
euro, riconosciuta per il possesso dell’abitazione principale, il Dipartimento
chiarisce che, in presenza di più proprietari, questa spetta a ciascuno di essi
in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione
stessa si verifica, a prescindere dalla singola quota di possesso.
I Comuni possono aumentare
l’importo della detrazione sino a concorrenza dell’imposta dovuta, a condizione
che non sia fissata un’aliquota superiore a quella ordinaria dello 0,76% per le
unità immobiliari tenute a disposizione.
Maggiorazione per i figli di età
inferiore ai 26 anni
Il diritto alla maggiorazione di
50 euro spetta fino al compimento del 26° anno di età del figlio, per cui si
decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica
l’evento.
L’importo di tale ulteriore
beneficio, costituendo una maggiorazione della “detrazione base”, si calcola
con le stesse regole di quest’ultima e, quindi, in misura proporzionale al
periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.
Nel calcolo della maggiorazione,
per potere computare un mese per intero, occorre che il compimento del 26° anno
d’età si verifichi dal giorno 15 in poi. Per i nuovi nati, invece, rileva per
intero il mese di nascita, se questa si sia v erificata
da almeno 15 giorni.
Al riguardo, nella C.M. 3/DF/2012
(alla quale si rinvia) sono esaminati 11 casi pratici, esplicativi
dell’operatività della maggiorazione.
Si precisa, inoltre, che i Comuni
non possono variare l’importo della maggiorazione stessa.
Casi particolari
L’Amministrazione fornisce
ulteriori chiarimenti su particolari fattispecie:
• coniuge assegnatario dell’ex
casa coniugale: a questi, anche se non proprietario, spetta l’onere del
pagamento dell’IMU (con applicazione di tutte le agevolazioni per l’abitazione
principale), in quanto titolare, ai soli fini di tale imposta, del diritto di
abitazione.
In questo caso, trattandosi di
abitazione principale del soggetto passivo, non opera la quota d’imposta
riservata allo Stato;
• anziani e disabili residenti in
istituti di ricovero e cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato: su facoltà dei Comuni, le abitazioni possedute da tali soggetti possono
essere assimilate all’abitazione principale (con applicazione di tutte le
agevolazioni previste per questa), a condizione che le stesse non risultino
locate. In questi casi, la maggiorazione di 50 euro per i figli di età
inferiore a 26 anni opera solo se questi risiedano e dimorino nell’abitazione
agevolata.
Inoltre, qualora i Comuni
esercitassero tale facoltà, non opererebbe comunque la quota d’imposta
riservata allo Stato;
• immobili di cooperative a
proprietà indivisa ed alloggi degli IACP (comunque denominati) adibiti ad
abitazione principale dei soci e assegnatari: per questi è riconosciuta la sola
“detrazione base” di 200 euro e non anche l’aliquota ridotta e la maggiorazione
per i figli.
Anche in questo caso, non si
applica la quota d’imposta riservata allo Stato.
Terreni agricoli
Per quanto riguarda i terreni
agricoli, l’art.13, co. 5 del D.L.201/2011, ai fini
della determinazione della base imponibile IMU, riconosce l’applicazione di un
coefficiente moltiplicatore ridotto (110 al posto di 135) ai terreni
(agricoli), “nonchè per quelli non coltivati”
posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola (cd. IAP).
Tale modalità di calcolo della
base imponibile è quindi riconosciuta anche nel caso in cui il terreno sia
lasciato a riposo (quindi “non coltivato”) in applicazione delle tecniche
agricole.
L’Amministrazione ricorda,
inoltre, che ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ai fini
IMU, sono applicabili le seguenti agevolazioni:
• i terreni non sono considerati
“edificabili” se su questi persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento degli animali.
L’agevolazione spetta anche nel
caso in cui il terreno sia posseduto da 2 soggetti ma venga condotto da 1 solo
che ha i requisiti e viene riconosciuta ad entrambi i comproprietari;
• i terreni sono soggetti ad
imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro, purchè siano direttamente condotti dai possessori, con
riduzioni ulteriori fino ad un importo di 32.000 euro[3].
Nel caso in cui il coltivatore
diretto o lo IAP possieda e conduca più terreni, le riduzioni vanno calcolate
proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, rapportate
alla durata nell’anno e quota di possesso.
Qualora il terreno sia posseduto
da più soggetti, l’agevolazione viene riconosciuta solo a coloro che possiedono
i requisiti richiesti dalla norma, in proporzione alle loro quote di possesso.
Entrambe le agevolazioni
descritte non si applicano in ogni caso, per i terreni, di coltivatori diretti
o IAP, concessi in affitto.
Fabbricati rurali
Rientrando nell’ambito
applicativo dell’IMU tutti i fabbricati rurali (diversamente da quanto
disponevano le norme ICI, secondo le quali, tali fabbricati erano esentati
dall’imposta), l’Amministrazione finanziaria chiarisce che:
• per i fabbricati rurali ad uso
abitativo, operano in ogni caso le regole ordinarie, ivi compreso il
trattamento agevolato riservato all”’abitazione
principale”, ove ne sussistano i presupposti d’applicazione;
• per i fabbricati rurali
strumentali, la loro individuazione è ricondotta al solo elenco di cui
all’art.9, co. 3-bis del D.L. 557/1993[4], a
prescindere dal loro accatastamento nella categoria D/10 (in precedenza,
condizione essenziale per l’esenzione ICI).
Ciò, in via generale, ai fini del
calcolo dell’IMU dovuta, si traduce nella determinazione della base imponibile
secondo le regole proprie della categoria catastale d’appartenenza del
fabbricato, mentre l’aliquota applicabile è sempre quella ridotta dello 0,2%
(potenzialmente riducibile allo 0,1%)[5].
In ogni caso, tutti i fabbricati
rurali (abitativi e strumentali) non ancora accatastati devono essere
dichiarati nel Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012.
Agevolazioni
Per quanto riguarda le agevolazioni
ICI, queste non sono più applicabili all’IMU, a meno che non siano
espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.
Questo il principio generale
fornito dal Dipartimento nella CM 3/DF/2012, ferme
restando le disposizioni normative che riconoscono la facoltà per i Comuni di
introdurre:
• la riduzione o l’esenzione dal
pagamento dei tributi di loro competenza (compresa l’IMU) a favore delle ONLUS;
• agevolazioni sui tributi
(compresa l’IMU) di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli
esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa
dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si
protraggono per oltre 6 mesi;
• la riduzione o l’esenzione dal
pagamento dei tributi di loro pertinenza (compresa l’IMU), nei confronti delle
istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in
persone giuridiche di diritto privato.
Qualora deliberate, tali
agevolazioni non si applicano alla quota d’imposta riservata allo Stato.
Esenzioni
Relativamente alle esenzioni,
l’Amministrazione, in tema di terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali,
fornisce le seguenti precisazioni:
• per i terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina, sino all’emanazione del Decreto Interministeriale
che potrà individuare i Comuni nei quali si applica l’esenzione, si deve far
riferimento all’elenco allegato alla circolare n.9 del 14 giugno 1993, che
regolava l’esenzione ai fini ICI;
• per i fabbricati rurali
strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, per
l’individuazione dei quali si deve far riferimento all’elenco dei comuni
predisposto dall’ISTAT, l’esenzione spetta a prescindere se il comune sia
montano o parzialmente montano.
A completezza, si ricorda inoltre
che, le Camere di commercio non sono più ricomprese tra i soggetti pubblici che
godono dell’esenzione ai fini dell’IMU.
Versamento
In merito alle modalità di
versamento del tributo, i principali chiarimenti forniti dalla CM 3/DF/2012 riguardano:
• l’impossibilità, per il 2012,
del versamento d’imposta in un’unica soluzione (entro il 18 giugno 2012), non
potendosi comunque considerare definitive le aliquote e le detrazioni
eventualmente deliberate dal Comune entro la stessa data;
• la possibilità del contribuente,
sin dal versamento del primo acconto (entro il 18 giugno 2012), di tener conto
anche delle agevolazioni per l”’abitazione principale”, eventualmente già
deliberate dal Comune (fermo restando l’obbligo di conguaglio, in sede di
saldo, in caso di variazione);
• l’inapplicabilità delle
sanzioni e degli interessi nel caso di errori di calcolo o versamento
dell’acconto IMU per l’anno 2012;
• l’arrotondamento all’euro, per
difetto nel caso in cui la frazione sia uguale a 49 centesimi e per eccesso per
frazioni maggiori o uguali a 50 centesimi (effettuato per ogni singolo rigo
utilizzato del modello F24);
• l’importo minimo di pagamento
dell’imposta pari a 12 euro (se non deliberato diversamente dal Comune);
• la possibilità, dal 1° dicembre
2012, di pagamento dell’IMU anche mediante bollettino postale, da approvare con
apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
• la possibilità di compensazione
del debito IMU con l’eventuale credito IRPEF risultante dal modello di
dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2012), fermo restando l’obbligo di
presentazione del modello F24 con saldo finale pari a 0;
• il pagamento dell’IMU, per il
2012, per i fabbricati rurali strumentali già accatastati con la seguente
modalità:
Acconto: 30% dell’imposta dovuta,
applicando l’aliquota base dello 0,2%, entro il 18 giugno 2012,
Saldo: restante 70% dell’imposta
dovuta, con conguaglio sulla prima rata, entro il 17 dicembre 2012;
• il pagamento dell’IMU, per il
2012, per i fabbricati rurali (sia abitativi che strumentali) non ancora
accatastati con la seguente modalità:
Unica soluzione: entro il 17
dicembre 2012.
Si segnala, infine, che, con il
Comunicato Stampa del 24 maggio 2012, l’Agenzia delle Entrate, con esclusivo
riferimento al versamento dell’IMU per l’abitazione principale, ha evidenziato
che, a differenza di quanto indicato nelle “Istruzioni al Modello di pagamento
F24”, è necessario indicare nel suddetto Modello il numero di rate scelto dal contribuente
per il pagamento di giugno (1 o 2 per l’acconto, nel formato rispettivamente
0101 e 0102).
In ogni caso, i Modelli F24 già
compilati, senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro
“rateazione/mese rif.”, sono comunque considerati corretti
e devono essere accettati dagli intermediari della riscossione (banche, Poste
Italiane Spa e Agenti della riscossione).
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[1] Cfr. DOSSIER ANCE n. 02 del
14 maggio 2012.
[2] Diversamente, nel caso in cui
l’importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante, ovvero
considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la
cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata
del 5%, sono dovute sia l’IMU che l’IRPEF.
[3] Le ulteriori riduzioni sono
le seguenti:
riduzione valore eccedente
70% da Euro 6.000 a Euro 15.500
50% da Euro 15.500 a Euro 25.500
25% da Euro 25.500 a Euro 32.000
[4] D.L. 30 dicembre 1993 n. 557,
conv. con modif. in Legge 26 febbraio 1994, n. 133
Art. 9 Istituzione del catasto
dei fabbricati
(omissis)
3-bis. Ai fini fiscali deve
riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e
in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei
prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine
agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero
degli animali;
e) all’agriturismo, in conformità
a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti
esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento,
assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette
all’attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell’azienda
agricola;
i) alla manipolazione,
trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all’esercizio dell’attività
agricola in maso chiuso.
(omissis)
[5]
Ad esempio: nel caso di “abitazioni dei dipendenti esercenti attività
agricole”, che per legge sono considerate comunque “fabbricati rurali
strumentali”, la base imponibile sarà individuata nella rendita catastale
rivalutata del 5% a cui applicare il coefficiente pari a 160 (per il Gruppo A),
mentre l’aliquota sarà pari allo 0,2%.