RIMBORSO CARENZA INFORTUNI
Si ricorda alle imprese
associate che per ottenere il rimborso del 60% della retribuzione erogata agli
operai nei primi tre giorni di carenza in infortunio è necessario allegare all’apposita
domanda le copie del certificato medico e della denuncia all’Inail relativa ad
ogni evento. Si rammenta inoltre che le richieste di rimborso devono pervenire
al Collegio entro sei mesi dalla data dell’infortunio e che pertanto le domande
pervenute dopo tale termine non potranno essere esaminate. Gli uffici del
Collegio sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per la consegna della
documentazione illustrativa.