SICUREZZA SUL LAVORO - VERIFICHE
PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA -
DECRETO 21 MAGGIO 2012
Con
Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 è stato pubblicato il primo elenco di
cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto 11 aprile 2011 (cfr. Not. n. 8-9/2011 e n. 2/2012) , che si rende disponibile in
calce alla presente sul sito del Collegio, riportante i soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..
A tal
proposito si rammenta che l’articolo 71, comma l del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro
l’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate
nell’allegato VII dello stesso Decreto, e che, successivamente, il Decreto
Ministeriale 11 aprile 2011 ha individuato nell’Inail e nelle ASL i soggetti
titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche
periodiche successive.
Si
ricorda inoltre che:
- le
attrezzature già immatricolate dall’ISPESL devono essere sottoposte solo alle
verifiche periodiche da parte delle A.S.L., in quanto
la prima verifica è già avvenuta;
- le
attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche sono elencate
nell’allegato VII al Decreto 81/2008 e s.m.i..
- la
prima verifica (come specificato al primo punto, riguarda attrezzature non
ancora verificate) è di competenza dell’Inail. che deve provvedere entro 60
giorni dalla richiesta, mentre per le verifiche successive sono titolari le ASL
che devono provvedere entro 30 giorni dalla richiesta;
- nella
richiesta di verifica il datore di lavoro deve indicare il nominativo del
soggetto, contenuto negli elenchi che Inail e ASL dovranno formulare con
riferimento all’elenco di cui al Decreto Dirigenziale 21 maggio 2012 in esame,
oppure formulato a livello regionale, del quale devono avvalersi ove non siano
in grado di effettuare la verifica direttamente con la propria struttura o a
seguito di accordi tra Inail, ASL, ARPA o DTL;
- in
caso di mancato intervento da parte dell’Inail. o dell’Asl nei termini
prescritti, il datore di lavoro stesso deve provvedere incaricando un soggetto
abilitato (meglio lo stesso indicato nella richiesta, come specificato al punto
precedente), dandone comunicazione all’Inail. o alla ASL.
Di
seguito si riportano le modalità da utilizzare per l’inoltro delle richiesta di
prima verifica e delle successive verifiche periodiche.
A tal
proposito è necessario:
- per
gli utenti già iscritti a “Punto cliente” del portale Inail, inoltrando la
richiesta mediante l’attivazione della nuova procedura online.
Alternativamente
per i non iscritti, inviare la richiesta di verifica mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la cui data segna l’inizio del periodo entro cui la
verifica deve essere eseguita, tramite modulistica cartacea, messa a
disposizione dell’Istituto sul proprio sito;
-nella
richiesta indicare il nominativo del soggetto abilitato a cui il datore di
lavoro si rivolgerebbe ove la verifica richiesta non venisse evasa. Il
nominativo del soggetto abilitato deve essere ricavato dall’elenco allegato al
decreto dirigenziale in esame, che come detto si pubblica sul sito del Collegio
in calce alla presente;
-
trascorsi 60 giorni se la richiesta riguarda l’Inail. o 30 giorni se di
competenza della ASL, il datore di lavoro si rivolge al soggetto abilitato
indicato nella richiesta di verifica, dandone comunicazione mediante
raccomandata con avviso di ricevimento all’ Inail. o alla ASL.
I
soggetti abilitati sono raggruppati secondo tre campi di attività dei singoli
soggetti inquadrati (sollevamento persone - SP, apparecchi di sollevamento
materiali non azionati a mano - SP e Gas, Vapore, Riscaldamento - GVR).