INPS - GESTIONE SEPARATA - SOGGETTI TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - RIVALSA
DEL 4% - MESSAGGIO N. 7751/2012
Con messaggio n. 7751 del 7
maggio 2012, riprodotto in calce, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’art.
1, comma 212, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del quale:
- i soggetti esercenti per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di
cui all’art. 53, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e
diversa da quelle che danno origine a reddito di impresa, sono obbligati al
versamento del contributo dovuto alla Gestione separata istituita presso
l’INPS, commisurato ai relativi redditi netti risultanti dalla dichiarazione
annuale resa ai fini dell’IRPEF e dagli accertamenti definitivi;
- fermo restando l’obbligo
di tale versamento, i soggetti suindicati hanno titolo ad addebitare ai
committenti, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo dovuto all’INPS
nella misura del 4% dei compensi lordi.
Al riguardo, nel richiamare
la circolare n. 112 del 25 maggio 1996, l’INPS ribadisce che il professionista
iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato,
ha diritto di addebitare al committente la somma pari al 4% dei compensi lordi,
ma rimane l’unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione
alla Gestione separata, a prescindere dalla circostanza che il cliente paghi o
meno detta somma.
L’Istituto fa inoltre
presente che la rivalsa del 4%:
- si riferisce a tutti i
professionisti senza distinzioni e, quindi, sia ai soggetti iscritti soltanto
alla Gestione separata, sia a quelli iscritti per il contributo integrativo
anche ad altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari di trattamenti
pensionistici;
- viene calcolata sui
compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale,
diversamente dalla contribuzione, che è dovuta sul reddito netto di lavoro
autonomo ed entro il massimale annuo di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 8
agosto 1995, n. 335.
Sotto il profilo fiscale,
l’INPS sottolinea che la maggiorazione addebitata in fattura (rivalsa) ed
acquisita a titolo definitivo deve essere assoggettata al prelievo alla fonte,
a norma dell’art. 25 del Decreto della Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell’IVA, ai
sensi dell’art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 663, così come specificato dal Ministero delle Finanze (Dipartimento
delle Entrate, Affari Giuridici, Servizio III) nella Risoluzione n. 109 dell’11
luglio 1996.
Inps
Roma, 7
maggio 2012
Messaggio
n. 7751
Oggetto:
Gestione separata - Titolo di rivalsa - Precisazioni.
Giungono
presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in merito
all’applicazione della maggiorazione del 4 per cento (rivalsa), di cui
all’articolo 1 comma 212 della legge 23.12.1996 n. 662 (nota 1).
Ai
sensi del succitato articolo i soggetti esercenti per professione abituale,
ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo – di cui all’art. 53 del
testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 - , compreso l’esercizio
in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà origine a
reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla
Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione
annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti
definitivi.Tali soggetti hanno titolo ad addebitare
ai committenti, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo INPS nella
misura del 4 per cento dei compensi lordi.
Come
già indicato nella circolare n. 112 del 25.5.1996 la norma attribuisce titolo e
non obbligo di addebito; pertanto il professionista iscritto alla Gestione
separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare
la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento
della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che il
cliente paghi o meno la rivalsa.
La
rivalsa costituisce quindi oggetto di mero rapporto interno tra cliente e
professionista, il quale è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei
contributi nei confronti dell’INPS, anche se facente parte di studio associato.
Si
ricorda che la rivalsa del 4 per cento è unica e si riferisce a tutti
professionisti senza distinzioni, quindi sia a soggetti iscritti solo alla
Gestione Separata, sia a quelli iscritti per il contributo integrativo anche ad
altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari di trattamento
pensionistico. Infatti in sede di fatturazione delle prestazioni non vi è
alcuna differenza di aliquota contributiva, che invece assumerà rilevanza in sede
di determinazione del contributo dovuto nel modello unico annuale.
La
rivalsa è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto
un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta sul reddito netto
di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo di cui all’art. 2, co. 18. legge 335/1995.
Ai fini
fiscali si ricorda che la maggiorazione addebitata in fattura (rivalsa) ed
acquisita a titolo definitivo deve essere assoggettata al prelievo alla fonte
di cui all’art. 25 del DPR 600/73 e concorre a formare la base imponibile
dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 13 del DPR 26 ottobre 1972
n. 633 così come precisato nella Risoluzione del 11/07/1996 n. 109 del
Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate.
Nota 1:
Art. 1 co. 212 legge 662/96 “Ai fini dell’obbligo
previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i
soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26
settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento
dei compensi lordi”.