INPS - GESTIONE SEPARATA - SOGGETTI TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - RIVALSA DEL 4% - MESSAGGIO N. 7751/2012

 

Con messaggio n. 7751 del 7 maggio 2012, riprodotto in calce, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’art. 1, comma 212, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del quale:

- i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all’art. 53, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quelle che danno origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata istituita presso l’INPS, commisurato ai relativi redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’IRPEF e dagli accertamenti definitivi;

- fermo restando l’obbligo di tale versamento, i soggetti suindicati hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo dovuto all’INPS nella misura del 4% dei compensi lordi.

Al riguardo, nel richiamare la circolare n. 112 del 25 maggio 1996, l’INPS ribadisce che il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto di addebitare al committente la somma pari al 4% dei compensi lordi, ma rimane l’unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla Gestione separata, a prescindere dalla circostanza che il cliente paghi o meno detta somma.

L’Istituto fa inoltre presente che la rivalsa del 4%:

- si riferisce a tutti i professionisti senza distinzioni e, quindi, sia ai soggetti iscritti soltanto alla Gestione separata, sia a quelli iscritti per il contributo integrativo anche ad altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari di trattamenti pensionistici;

- viene calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale, diversamente dalla contribuzione, che è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Sotto il profilo fiscale, l’INPS sottolinea che la maggiorazione addebitata in fattura (rivalsa) ed acquisita a titolo definitivo deve essere assoggettata al prelievo alla fonte, a norma dell’art. 25 del Decreto della Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell’IVA, ai sensi dell’art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, così come specificato dal Ministero delle Finanze (Dipartimento delle Entrate, Affari Giuridici, Servizio III) nella Risoluzione n. 109 dell’11 luglio 1996.

 

Inps

Roma, 7 maggio 2012

Messaggio n. 7751

Oggetto: Gestione separata - Titolo di rivalsa - Precisazioni.

Giungono presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione del 4 per cento (rivalsa), di cui all’articolo 1 comma 212 della legge 23.12.1996 n. 662 (nota 1).

Ai sensi del succitato articolo i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo – di cui all’art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 - , compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi.Tali soggetti hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4 per cento dei compensi lordi.

Come già indicato nella circolare n. 112 del 25.5.1996 la norma attribuisce titolo e non obbligo di addebito; pertanto il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa.

La rivalsa costituisce quindi oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS, anche se facente parte di studio associato.

Si ricorda che la rivalsa del 4 per cento è unica e si riferisce a tutti professionisti senza distinzioni, quindi sia a soggetti iscritti solo alla Gestione Separata, sia a quelli iscritti per il contributo integrativo anche ad altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari di trattamento pensionistico. Infatti in sede di fatturazione delle prestazioni non vi è alcuna differenza di aliquota contributiva, che invece assumerà rilevanza in sede di determinazione del contributo dovuto nel modello unico annuale.

La rivalsa è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo ed entro il massimale annuo di cui all’art. 2, co. 18. legge 335/1995.

Ai fini fiscali si ricorda che la maggiorazione addebitata in fattura (rivalsa) ed acquisita a titolo definitivo deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui all’art. 25 del DPR 600/73 e concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 13 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 così come precisato nella Risoluzione del 11/07/1996 n. 109 del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate.

Nota 1: Art. 1 co. 212 legge 662/96 “Ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi”.