INPS - PRESCRIZIONE DEI
CONTRIBUTI - DENUNCIA DEL LAVORATORE E DEI SUOI SUPERSTITI - MESSAGGIO N.
8447/2012
Con
messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012, che si pubblica in calce alla presente,
l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di computo del
termine prescrizionale e ai requisiti del successivo atto interruttivo della
prescrizione inviato dall’Istituto al datore di lavoro, di cui alla precedente
circolare n. 31 del 2 marzo 2012 (cfr. Not. n.
4/2012), relativa alla ‘’Prescrizione dei contributi previdenziali ed
assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”.
In
particolare, con il messaggio in parola, l’Istituto previdenziale ha ribadito
che, ai sensi dell’art.3, comma 9, lett. a), ultimo periodo della L. n. 335/1995,
dal 1° gennaio 1996 i contributi dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie si
prescrivono in 5 anni.
Qualora,
però, i lavoratori o i superstiti denuncino, entro il suddetto termine, il
mancato versamento dei contributi previdenziali e contributivi dovuti da parte
del datore di lavoro, il termine di prescrizione diverrà decennale.
A
titolo esemplificativo, per i contributi in scadenza a gennaio 2009, la
prescrizione interviene a gennaio 2014, ma se la denuncia viene effettuata
entro tale termine (per esempio a gennaio 2012) la prescrizione maturerà a
gennaio 2019.
Pertanto,
in presenza di una denuncia presentata dal lavoratore o dai superstiti, ai fini
dell’interruzione della prescrizione, è necessario che l’Inps invii al datore
di lavoro un atto interruttivo contenente :
-
l’importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l’omissione;
- il
nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante;
- il
regime sanzionatorio applicabile;
- gli
estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.
È stato
precisato, inoltre, che non si considereranno valide le denunce avviate da
soggetti diversi da quelli espressamente richiamati nonché quelle presentate ad
altri enti.
Inps
Roma,
16 maggio2012
Messaggio
n. 8447
Oggetto:
chiarimenti alla Circolare 31 del 2 marzo 2012.
Sono
pervenute da diverse Sedi richieste di chiarimenti in ordine alla circolare n.
31 del 2 marzo 2012 avente ad oggetto “Prescrizione dei contributi
previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”,
in specie con riferimento alle modalità di computo del termine prescrizionale e
ai requisiti del successivo atto interruttivo della prescrizione inviato
dall’Istituto al datore di lavoro.
Si
ribadisce che la circolare in parola recepisce mutati orientamenti
giurisprudenziali, ormai costanti e consolidati, alla luce dei quali la
denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima dello spirare
della prescrizione quinquennale, e solo ove questo accada, diventa operante il
meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni,
ai sensi dell’art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della legge 335/1995.
Ne
consegue che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni
dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere
operante il meccanismo suddetto e che, in nessun caso,
potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia,
sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale.
A
titolo esemplificativo si chiarisce che, per contributi in scadenza a gennaio
2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014.
In
presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del
contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio
2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).
Ai
fini dell’interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del
lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque indispensabile che l’Istituto
invii al datore di lavoro un atto interruttivo.
L’
atto interruttivo (come indicato nel messaggio del 24 ottobre 1996, n. 10922 e
reiterato nella circolare dell’1 marzo 2000, n. 55) dovrà contenere:
-
l’importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l’omissione;
- il
nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante (anche nel caso in
cui la denuncia sia presentata dai superstiti);
- il
regime sanzionatorio applicabile;
- gli
estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.
Si
ribadisce, altresì, che l’unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo
dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni è quella
presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all’Istituto.
Il
medesimo effetto non si determina in presenza di denunce presentate ad altri
Enti ed in presenza di atti di iniziativa assunti da soggetti diversi, quali,
per esempio, i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione
contributiva.
Tutto
ciò premesso, si precisa che Sedi dovranno trattare le denunce in carico,
indipendentemente dalla data di presentazione, ai sensi della Circolare 31 del
2 marzo 2012 e dei presenti chiarimenti, ivi comprese quelle per le quali pende
procedimento giudiziario, provvedendo a dare le necessarie indicazioni
all’Avvocatura per la prosecuzione o meno dei giudizi.
Parimenti devono essere rivisti in autotutela, prima dell’iscrizione a ruolo, tutti i crediti derivanti da verbali ispettivi qualora non ispirati ai criteri sopra enunciati.