INPS - RATEIZZAZIONE
DEI DEBITI - DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME
ISCRITTE A RUOLO
L’Inps
con circolare n. 48 del 27 marzo 2012 (cfr. Not. n.
5/2012) ha chiarito che dal 21 marzo scorso è disponibile sul portale
www.Inps.it il servizio per la presentazione telematica delle domande di
dilazione amministrativa, di riduzione delle sanzioni civili per le aziende che
adoperano il sistema Uniemens e delle richieste di
provvedimenti su Avvisi di addebito e cartella di pagamento.
Con
messaggio n. 5508/12, che si riproduce in calce alla presente, l’Istituto ha
chiarito che, per le aziende che operano con il sistema Uniemens,
qualora la dilazione sia stata revocata a seguito del mancato pagamento di due
rate consecutive, le somme interessate non potranno più essere oggetto di
richiesta di dilazione e la riscossione del debito residuo sarà affidata
dall’Istituto ad un agente della riscossione che a sua volta non potrà
concedere dilazioni di pagamento.
Diversamente,
il contribuente potrà presentare una nuova domanda di dilazione, qualora a
causa della mancanza di uno dei requisiti richiesti sia rigettata la domanda di
dilazione prima dell’emissione del piano di ammortamento. Tale possibilità
viene esclusa, invece, nell’eventualità in cui il contribuente, dopo aver
chiesto e ottenuto la dilazione, non sottoscriva il piano di rateazione.
In tale
circostanza il debito residuo sarà affidato ad un agente della riscossione, il
quale però potrà concedere la rateazione del debito, stante l’apposita
richiesta.
Inps
Roma, 29 marzo 2012
Messaggio n. 5508
Oggetto: Dilazioni amministrative
aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens.
Nuove funzionalità della “Procedura recupero crediti da dilazioni”
Si comunica che la
“Procedura recupero crediti da dilazioni” è stata aggiornata con le variazioni
relative alle funzionalità di: Revoca, Reiezione e Definizione per mancata
sottoscrizione
Revoca
Nel rinviare ai contenuti
della circolare n. 4 del 13 gennaio 2011, si precisa che l’attivazione della
funzione di revoca esclude da successive fasi amministrative il credito.
Pertanto, le partite inserite nella dilazione revocata per mancato versamento
di due rate consecutive saranno rese indisponibili per una nuova domanda di
dilazione amministrativa. l’importo a debito residuo verrà inserito in avviso
di addebito e affidato ali’ Agente della Riscossione per le successive fasi di
recupero. Tali crediti non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti
di concessione di rateazioni da parte dell’Agente della Riscossione.
La funzionalità di “Revoca”
provvede:
1. a calcolare il residuo
debito detraendo la quota di capitale delle rate pagate;
2. ad imputare in “dare”,
sull’inadempienza di gestione (TS 44) gli interessi di dilazione sulle rate
pagate (numero delle rate costanti pagate, indicato dall’operatore nel pannello
di attivazione della revoca, più l’interesse di dilazione calcolato nella rata
contanti) e a trasferire i versamenti, al netto degli interessi di dilazione
dovuti, dall’inadempienza 44 all’inadempienza 0500.
La revoca della domanda di
dilazione comporta l’apposizione del codice fase “94” avente il significato
“chiusa per revoca per decadenza”.
Effettuata la revoca, in
consultazione, sarà possibile visualizzare i calcoli effettuati al momento
della revoca e il piano di ammortamento originario.
Reiezione
Come precisato al punto 2,
lett. c., della circolare n. 148 del 24 novembre 2010, qualora la domanda di
dilazione sia stata respinta per mancanza di uno dei requisiti necessari
all’accoglimento e, quindi, prima dell’emissione del piano di ammortamento, è
consentita la proposizione di una nuova domanda di dilazione riferita alle
medesime partite a debito inserite nella domanda respinta.
In caso di reiezione, il csl dell’inadempienza TS 44 verrà variato con il csl 0369 avente il significato di “rateazione respinta”.
Definizione per mancata
sottoscrizione
Tale funzionalità consente
di gestire il caso della mancata sottoscrizione del piano di ammortamento
emesso.
L’attivazione di tale
funzione definisce l’inadempienza di gestione (TS 44) con il csl 0888 ed esclude la possibilità di riproporre in una
successiva domanda di rateazione le stesse inadempienze contenute nella domanda
definita con tale causale. I crediti inseriti nella rateazione saranno
richiesti al contribuente con avviso di addebito e affidati per il recupero
all’Agente della Riscossione che, nel rispetto delle condizioni previste, potrà
autorizzare il pagamento rateale fino ad un massimo di 72 rate.
Si rammenta che in caso di
errore nella fase di registrazione dei dati della domanda di dilazione, la
cancellazione può essere attivata solo fino alla fase di trasmissione schede e
ricezione esiti.
Pertanto, si raccomanda di non procedere all’acquisizione della scheda istruttoria, se non dopo l’esecuzione di tutti i controlli necessari sulle corretta registrazione dei crediti oggetto dell’istanza di dilazione, compresa l’attribuzione dei versamenti anteriori alla data di presentazione della domanda.