INPS - RATEIZZAZIONE DEI DEBITI - DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

 

L’Inps con circolare n. 48 del 27 marzo 2012 (cfr. Not. n. 5/2012) ha chiarito che dal 21 marzo scorso è disponibile sul portale www.Inps.it il servizio per la presentazione telematica delle domande di dilazione amministrativa, di riduzione delle sanzioni civili per le aziende che adoperano il sistema Uniemens e delle richieste di provvedimenti su Avvisi di addebito e cartella di pagamento.

Con messaggio n. 5508/12, che si riproduce in calce alla presente, l’Istituto ha chiarito che, per le aziende che operano con il sistema Uniemens, qualora la dilazione sia stata revocata a seguito del mancato pagamento di due rate consecutive, le somme interessate non potranno più essere oggetto di richiesta di dilazione e la riscossione del debito residuo sarà affidata dall’Istituto ad un agente della riscossione che a sua volta non potrà concedere dilazioni di pagamento.

Diversamente, il contribuente potrà presentare una nuova domanda di dilazione, qualora a causa della mancanza di uno dei requisiti richiesti sia rigettata la domanda di dilazione prima dell’emissione del piano di ammortamento. Tale possibilità viene esclusa, invece, nell’eventualità in cui il contribuente, dopo aver chiesto e ottenuto la dilazione, non sottoscriva il piano di rateazione.

In tale circostanza il debito residuo sarà affidato ad un agente della riscossione, il quale però potrà concedere la rateazione del debito, stante l’apposita richiesta.

 

 

Inps

 

Roma, 29 marzo 2012

 

Messaggio n. 5508

 

Oggetto: Dilazioni amministrative aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens. Nuove funzionalità della “Procedura recupero crediti da dilazioni”

Si comunica che la “Procedura recupero crediti da dilazioni” è stata aggiornata con le variazioni relative alle funzionalità di: Revoca, Reiezione e Definizione per mancata sottoscrizione

 

Revoca

Nel rinviare ai contenuti della circolare n. 4 del 13 gennaio 2011, si precisa che l’attivazione della funzione di revoca esclude da successive fasi amministrative il credito. Pertanto, le partite inserite nella dilazione revocata per mancato versamento di due rate consecutive saranno rese indisponibili per una nuova domanda di dilazione amministrativa. l’importo a debito residuo verrà inserito in avviso di addebito e affidato ali’ Agente della Riscossione per le successive fasi di recupero. Tali crediti non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell’Agente della Riscossione.

La funzionalità di “Revoca” provvede:

1. a calcolare il residuo debito detraendo la quota di capitale delle rate pagate;

2. ad imputare in “dare”, sull’inadempienza di gestione (TS 44) gli interessi di dilazione sulle rate pagate (numero delle rate costanti pagate, indicato dall’operatore nel pannello di attivazione della revoca, più l’interesse di dilazione calcolato nella rata contanti) e a trasferire i versamenti, al netto degli interessi di dilazione dovuti, dall’inadempienza 44 all’inadempienza 0500.

La revoca della domanda di dilazione comporta l’apposizione del codice fase “94” avente il significato “chiusa per revoca per decadenza”.

Effettuata la revoca, in consultazione, sarà possibile visualizzare i calcoli effettuati al momento della revoca e il piano di ammortamento originario.

 

Reiezione

Come precisato al punto 2, lett. c., della circolare n. 148 del 24 novembre 2010, qualora la domanda di dilazione sia stata respinta per mancanza di uno dei requisiti necessari all’accoglimento e, quindi, prima dell’emissione del piano di ammortamento, è consentita la proposizione di una nuova domanda di dilazione riferita alle medesime partite a debito inserite nella domanda respinta.

In caso di reiezione, il csl dell’inadempienza TS 44 verrà variato con il csl 0369 avente il significato di “rateazione respinta”.

 

Definizione per mancata sottoscrizione

Tale funzionalità consente di gestire il caso della mancata sottoscrizione del piano di ammortamento emesso.

L’attivazione di tale funzione definisce l’inadempienza di gestione (TS 44) con il csl 0888 ed esclude la possibilità di riproporre in una successiva domanda di rateazione le stesse inadempienze contenute nella domanda definita con tale causale. I crediti inseriti nella rateazione saranno richiesti al contribuente con avviso di addebito e affidati per il recupero all’Agente della Riscossione che, nel rispetto delle condizioni previste, potrà autorizzare il pagamento rateale fino ad un massimo di 72 rate.

Si rammenta che in caso di errore nella fase di registrazione dei dati della domanda di dilazione, la cancellazione può essere attivata solo fino alla fase di trasmissione schede e ricezione esiti.

Pertanto, si raccomanda di non procedere all’acquisizione della scheda istruttoria, se non dopo l’esecuzione di tutti i controlli necessari sulle corretta registrazione dei crediti oggetto dell’istanza di dilazione, compresa l’attribuzione dei versamenti anteriori alla data di presentazione della domanda.