INPS - INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE - LAVORATORI DISOCCUPATI DA PIÙ DI 24 MESI E  LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ - NORME IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI - MESSAGGIO N. 7268/2012

 

L’Inps con nota n. 7268 del 27 aprile 2012 ha fornito chiarimenti in materia di certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione rispetto ai procedimenti telematici per l’applicazione di incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati e iscritti alle liste di mobilità.

A tal proposito si rammenta che l’art. 40, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel testo novellato dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto presidenziale.

Gli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, disciplinano le dichiarazioni che possono essere prodotte dagli interessati in sostituzione, rispettivamente, di certificati ovvero di atti di notorietà, concernenti stati, qualità personali e fatti.

Al riguardo, l’Inps ha impartito le prime indicazioni operative con circolare n. 47 del 27 marzo 2012 .

Lo stesso Istituto è tornato sull’argomento con messaggio n. 7268 del 27 aprile 2012 per fornire chiarimenti circa gli effetti della richiamata norma rispetto ai procedimenti telematici finalizzati all’applicazione e alla verifica degli incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori disoccupati da più di ventiquattro mesi e di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Nello specifico, l’Istituto sottolinea che:

- i lavoratori suindicati possono continuare a chiedere ai Centri per l’impiego ed agli altri uffici pubblici competenti il rilascio dei certificati attestanti lo stato di disoccupazione e di iscrizione alle liste di mobilità, allo scopo di comprovare tale stato nei confronti dei potenziali datori di lavoro privati;

- per effetto del disposto del menzionato art. 40, comma 1, i datori di lavoro ed i loro intermediari devono allegare ai moduli on-line “407” e “223”, in luogo dei suddetti certificati, le autocertificazioni sostitutive, sottoscritte dal lavoratore, secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 140 del 28 ottobre 2011.