INPS - INCENTIVI PER
L’ASSUNZIONE - LAVORATORI DISOCCUPATI DA PIÙ DI 24
MESI E LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ - NORME IN MATERIA DI
CERTIFICAZIONI - MESSAGGIO N. 7268/2012
L’Inps
con nota n. 7268 del 27 aprile 2012 ha fornito chiarimenti in materia di
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione rispetto ai
procedimenti telematici per l’applicazione di incentivi per l’assunzione di
lavoratori disoccupati e iscritti alle liste di mobilità.
A tal
proposito si rammenta che l’art. 40, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel testo novellato dall’art. 15, comma 1,
della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), stabilisce che
le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati.
Nei
rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto presidenziale.
Gli
articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
disciplinano le dichiarazioni che possono essere prodotte dagli interessati in
sostituzione, rispettivamente, di certificati ovvero di atti di notorietà,
concernenti stati, qualità personali e fatti.
Al
riguardo, l’Inps ha impartito le prime indicazioni operative con circolare n.
47 del 27 marzo 2012 .
Lo
stesso Istituto è tornato sull’argomento con messaggio n. 7268 del 27 aprile
2012 per fornire chiarimenti circa gli effetti della richiamata norma rispetto
ai procedimenti telematici finalizzati all’applicazione e alla verifica degli
incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori disoccupati da più di
ventiquattro mesi e di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Nello
specifico, l’Istituto sottolinea che:
- i
lavoratori suindicati possono continuare a chiedere ai Centri per l’impiego ed
agli altri uffici pubblici competenti il rilascio dei certificati attestanti lo
stato di disoccupazione e di iscrizione alle liste di mobilità, allo scopo di
comprovare tale stato nei confronti dei potenziali datori di lavoro privati;
- per
effetto del disposto del menzionato art. 40, comma 1, i datori di lavoro ed i
loro intermediari devono allegare ai moduli on-line “407” e “223”, in luogo dei
suddetti certificati, le autocertificazioni sostitutive, sottoscritte dal
lavoratore, secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 140 del 28
ottobre 2011.