AUTOTRASPORTO - ULTERIORI CHIARIMENTI SUL RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO
L’Agenzia delle Dogane, con nota del 20 aprile 2012,
ha fornito delucidazioni relativamente all’agevolazione sul gasolio usato come
carburante a favore degli esercenti attività di autotrasporto, in particolare
con riguardo all’imputazione dei litri consumati ai distinti periodi di imposta
(dichiarazione annuale o trimestrale), considerando le diverse modalità di
fatturazione degli acquisti.
Con riferimento alla determinazione dei litri
consumati, l’Agenzia specifica che per litri consumati devono intendersi quelli
riforniti, quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. Di
conseguenza, per la dichiarazione dei consumi effettuati nel 2011, il momento
della fornitura del gasolio è parametro per imputarne il consumo al
corrispondente periodo di vigenza dell’incremento di accisa; invece, per la
dichiarazione trimestrale (a partire dall’anno 2012), la data dell’operazione
di rifornimento costituirà il criterio per imputarne i consumi al trimestre
solare di pertinenza.
Riguardo alla fatturazione differita per l’acquisto di
gasolio, effettuata da parte del gestore dell’impianto, si evidenzia che la
data di rifornimento del prodotto è comunque desumibile dalle indicazioni
contenute nelle bolle di consegna o documenti equipollenti, emessi dal gestore
medesimo, anche con sistemi automatizzati, che devono riportare, tra l’altro, i
dati identificativi dell’acquirente, la quantità e qualità del prodotto
rifornito e il corrispettivo pagato.
Pertanto, nel caso la fattura venga emessa in un
periodo successivo al trimestre di riferimento, i quantitativi di gasolio
dovranno essere imputati comunque al trimestre in cui è avvenuto il
rifornimento, ovvero essere ricompresi nel totale dei litri consumati.
Le forniture saranno attestate dalle bolle di consegna
o documenti analoghi rilasciati dal gestore dell’impianto, fermo restando
tuttavia l’obbligo di integrazione della dichiarazione da parte dell’esercente
l’attività di autotrasporto con le fatture.
Tale comunicazione deve avvenire prima della
decorrenza del termine di presentazione dell’istanza di rimborso relativa al
trimestre solare successivo.
Nel caso in cui gli autoveicoli si riforniscano presso
depositi o distributori privati di carburante ad imposta assolta, dei quali
siano titolari gli esercenti attività di autotrasporto, la nota precisa che
valgono le stesse regole per la determinazione dei litri consumati e che la
data di ricezione del prodotto, soprattutto nei casi di emissione di fattura
differita, potrà essere attestata dal DAS (documento di accompagnamento dei
beni soggetti ad accisa).
L’Agenzia, inoltre, specifica che il gasolio
utilizzato da determinati veicoli (di tonnellaggio pari o superiore a 7,5) che
durante il viaggio completano il ciclo produttivo di materiali, come betoniere
e mezzi assimilabili, furgoni frigoriferi, va computato comunque tra i litri
consumati ammessi all’agevolazione.
Infine, la nota
riporta delle “istruzioni” per la compilazione di specifiche parti dell’istanza
di rimborso (chilometraggio-km percorsi) e richiama le date per la
presentazione delle successive domande per ottenimento dell’agevolazione.