MINISTERO DEL LAVORO -
COMUNICAZIONE LAVORO NOTTURNO - OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE - NOTA N. 9630/2012
Il
Ministero del Lavoro, con nota n. 9630 del 23 maggio 2012, disponibile sul sito
del Collegio in calce alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti in merito
agli obblighi relativi alla comunicazione di esecuzione di lavoro notturno di
cui all’art. 5, co. 1 del D.L. n. 67/11 che doveva
essere effettuata entro il 31 maggio scorso.
Al
riguardo, il Dicastero ha precisato che, fermo restando che per lavoro notturno
si intende quello svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni
periodici di effettivo svolgimento, la comunicazione in oggetto dovrà essere
effettuata a prescindere dal trattamento economico e contrattuale e a
prescindere dallo scomputo dei periodi totalmente coperti da contribuzione
figurativa.
Con
riferimento al lavoro notturno svolto su turni, il Dicastero ha confermato che,
se il lavoratore è stato occupato per l’intero anno ed in via esclusiva, in
tale circostanza la comunicazione dovrà essere effettuata solamente se il
lavoro notturno sia stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64
giornate.
Con
riferimento al lavoro notturno svolto in modo diverso dal caso sopra
rappresentato, la comunicazione è dovuta solo se tale lavoro è stato svolto
effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’intero anno, con
esclusione, pertanto, del lavoro svolto per periodi inferiori.
La
nota, infine, ha ricordato che, nel caso in cui, in entrambe le suddette
ipotesi, il datore di lavoro non sia in grado di rilevare quante giornate di
lavoro notturno siano state effettivamente prestate, per assunzione o
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, oppure per la
sussistenza di rapporti di lavoro part-time verticale, dovranno essere
comunicate tutte le giornate in cui è stato svolto il lavoro notturno poiché,
in tale circostanza, potrebbero essere maturati, tra i diversi rapporti di
lavoro, i requisiti previsti dal citato art. 1 del D. Lgs.
n. 67/11.