MINISTERO DEL LAVORO - COMUNICAZIONE LAVORO NOTTURNO - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE - NOTA N. 9630/2012

 

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 9630 del 23 maggio 2012, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli obblighi relativi alla comunicazione di esecuzione di lavoro notturno di cui all’art. 5, co. 1 del D.L. n. 67/11 che doveva essere effettuata entro il 31 maggio scorso.

Al riguardo, il Dicastero ha precisato che, fermo restando che per lavoro notturno si intende quello svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici di effettivo svolgimento, la comunicazione in oggetto dovrà essere effettuata a prescindere dal trattamento economico e contrattuale e a prescindere dallo scomputo dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Con riferimento al lavoro notturno svolto su turni, il Dicastero ha confermato che, se il lavoratore è stato occupato per l’intero anno ed in via esclusiva, in tale circostanza la comunicazione dovrà essere effettuata solamente se il lavoro notturno sia stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate.

Con riferimento al lavoro notturno svolto in modo diverso dal caso sopra rappresentato, la comunicazione è dovuta solo se tale lavoro è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’intero anno, con esclusione, pertanto, del lavoro svolto per periodi inferiori.

La nota, infine, ha ricordato che, nel caso in cui, in entrambe le suddette ipotesi, il datore di lavoro non sia in grado di rilevare quante giornate di lavoro notturno siano state effettivamente prestate, per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, oppure per la sussistenza di rapporti di lavoro part-time verticale, dovranno essere comunicate tutte le giornate in cui è stato svolto il lavoro notturno poiché, in tale circostanza, potrebbero essere maturati, tra i diversi rapporti di lavoro, i requisiti previsti dal citato art. 1 del D. Lgs. n. 67/11.