MINISTERO DEL LAVORO -
LEGGE N. 68/99 - SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI DEI LAVORATORI
DISABILI - RETTIFICA - NOTA N. 5595/2012
Con
nota n. 5595/2012 del 20 aprile 2012, il Ministero del Lavoro ha annullato la
nota precedente n. 5396/2012 del 18 aprile 2012.
Con la
nota n. 5396/2012 il Dicastero aveva fornito indicazioni in materia di
sospensione degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie (cfr. Not. n. 4/2012), alla luce delle novità introdotte dal D.L n. 5/2012 il quale introduceva il passaggio di
competenze sulla materia dall’Ufficio di collocamento mirato competente per
territorio al solo Ministero del Lavoro.
Tale
passaggio di competenza introduceva una semplificazione operativa, in quanto
l’impresa doveva istruire una sola richiesta di sospensione valida per tutte le
unità produttive ubicate sul territorio e non inoltrarne una per ogni singolo
Ufficio di Collocamento mirato competente per territorio.
Tale
previsione, però, non è stata confermata dalla Legge di conversione n. 35/2012,
che al contrario, ha previsto che l’istanza, presentata da imprese con unità
produttive ubicate in più province, va inviata all’ufficio del collocamento
mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa, il
quale provvede ad istruire la pratica e, d’ufficio, ne dà comunicazione ai
servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono
ubicate le unità produttive dell’impresa procedente.
Alla
luce di quanto rettificato dalla nota in commento si fa riserva di fornire di
ulteriori istruzioni in attesa di ulteriori disposizioni da parte degli organi
competenti.