MINISTERO DEL LAVORO - LEGGE N. 68/99 - SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI DEI LAVORATORI DISABILI - RETTIFICA - NOTA N. 5595/2012

 

Con nota n. 5595/2012 del 20 aprile 2012, il Ministero del Lavoro ha annullato la nota precedente n. 5396/2012 del 18 aprile 2012.

Con la nota n. 5396/2012 il Dicastero aveva fornito indicazioni in materia di sospensione degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie (cfr. Not. n. 4/2012), alla luce delle novità introdotte dal D.L n. 5/2012 il quale introduceva il passaggio di competenze sulla materia dall’Ufficio di collocamento mirato competente per territorio al solo Ministero del Lavoro.

Tale passaggio di competenza introduceva una semplificazione operativa, in quanto l’impresa doveva istruire una sola richiesta di sospensione valida per tutte le unità produttive ubicate sul territorio e non inoltrarne una per ogni singolo Ufficio di Collocamento mirato competente per territorio.

Tale previsione, però, non è stata confermata dalla Legge di conversione n. 35/2012, che al contrario, ha previsto che l’istanza, presentata da imprese con unità produttive ubicate in più province, va inviata all’ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa, il quale provvede ad istruire la pratica e, d’ufficio, ne dà comunicazione ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell’impresa procedente.

Alla luce di quanto rettificato dalla nota in commento si fa riserva di fornire di ulteriori istruzioni in attesa di ulteriori disposizioni da parte degli organi competenti.