DURC - MINISTERO DEL LAVORO - CASSE EDILI ABILITATE AL
RILASCIO - CIRCOLARE N. 8367/2012
Con
circolare n. 8367 del 2 maggio 2012, che si riproduce in calce alla presente
nota, il Ministero del Lavoro, accogliendo le tesi dell’Ance, ha fornito un
importante chiarimento sui requisiti previsti dalle Casse Edili rilascianti il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Il
Dicastero precisa che gli enti che non detengono i requisiti previsti dalla
normativa vigente, perché operanti al solo livello territoriale o in quanto non
costituiti da contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni
comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della
reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la Cnce
non possono definirsi ‘’Casse Edili” ai sensi del D.Lgs.
n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC).
Eventuali
attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono pertanto considerarsi
giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge.
Ministero
del Lavoro
Roma, 2
maggio 2012
Circolare
n. 8367
Oggetto: Casse
edili abilitate al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC).
Continuano
a pervenire a questa Direzione generale richieste di chiarimenti - provenienti
da pubbliche amministrazioni, organi istituzionali, organizzazioni datoriali e
sindacali - circa i criteri di individuazione delle Casse edili ai fini della
verifica della legittimazione, da parte di tali Enti bilaterali, .tI rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC).
AI
riguardo questa Amministrazione ritiene di dover ribadire ancora una volta i
requisiti, già più volte evidenziati in passato, individuati dal Legislatore ai
tini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa edile)
legittimato allo svolgimento della attività certificativa.
In
proposito la fonte normativa che introduce la definizione di Ente bilaterale è
da rinvenirsi nell’art. 2, Iett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 che fa riferimento agli “organismi
costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
di Iavoro comparativamente più rappresentative, quali
sedi privilegiate per lo regolazione del mercato del lavoro attraverso: (...)
la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità
contributiva( ... )”.
Con
successivo D.M. 24 ottobre 2007, attuativo della disposizione di cui all’art.
1, comma 1176, L n. 296/2006, è stato inoltre specificato che il requisito
della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna
organizzazione, sia per la parte datoriale ch per la parte sindacale, che
concorre alla costituzione della Cassa edile (art. 2, comma 2) .
Va poi
evidenziato che le Casse abilitate sono tenute ad osservare il C.d. principio
di reciprocità in base al quale, al fine dì armonizzare le dichiarazioni di
regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul
territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati
presso ciascuna di esse. Lo stesso Legislatore considera tale requisito
imprescindibile atteso che, secondo l’art. 252, comma 5. del D.Lgs. n. 163/2006, “le casse edIli
che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite
non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva”
(disposizione già contenuta nell’art. 9 comma 77, della L n. 415/1998).
Oggi
tale principio è peraltro assicurato attraverso la cooperazione telematica con
la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE).
Sulla
base di tali premesse si ritiene il possesso dei requisiti indicati - e in
particolare l’emanazione dalle sole organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative nonché il reciproco riconoscimento degli
accantonamenti effettuati indispensabili ai fin delle relative prestazioni - è
elemento di carattere costitutivo ai fini della possibilità per le Casse di
svolgere gli adempimenti certificativi in questione, deriva che gli organismi
non in possesso di tali requisiti perché operanti al solo livello territoriale,
non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della
reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la CNCE non possono
definirsi “Casse editi” ai sensi del D.Lgs. n.
276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento Unico di
Regolarità Contributiva.
Eventuali
attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono pertanto
considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge.
Sulla base di quanto sopra
si invitano i destinatari della presente a tener conto dei principi sopra
esposti e di conformare conseguentemente, nell’ambito delle rispettive
competenze, il proprio operato ai chiarimenti fomiti.