DETASSAZIONE DEI PREMI DI
RISULTATO RICONDUCIBILI AD INCREMENTI DI
PRODUTTIVITA’ - ANNO 2012 - APPLICABILITA’ - DPCM 23 MARZO 2012
Si comunica che è ora
possibile dar corso all’applicazione al regime di tassazione agevolata al 10%
(la c.d. detassazione) per le somme erogate in attuazione di quanto previsto da
accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a
incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o
agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del
miglioramento della competitività aziendale.
Infatti la legge 12
novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) ha prorogato il regime in
parola, per il periodo d’imposta 2012, rinviando, però, ad un ulteriore
provvedimento la determinazione per l’anno 2012 dell’importo massimo
detassabile nonché il tetto di reddito annuo del lavoratore oltre il quale il
beneficio non spetta.
Con riferimento al
requisito della necessità della stipula di accordi sindacali, si segnala che
fin dallo scorso 4 gennaio 2012, tra lo scrivente Collegio e le Organizzazioni
Sindacali dei Lavoratori è stato sottoscritto il previsto accordo sindacale, a
valere per la provincia di Brescia. Pertanto, le voci retributive erogate in
dipendenza del contratto collettivo nazionale nonché quelle contenute nel
contratto collettivo provinciale di lavoro a valere per la provincia di Brescia
che siano riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività,
innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili
all’andamento economico e/o agli utili di impresa e/o ad ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nei limiti
ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni
ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate, possono essere sottoposte alla
tassazione agevolata del 10%. Si tratta a titolo esemplificativo delle somme
erogate per il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo
e domenicale (sono quindi esclusi, tra le altre voci retributive, anche i
superminimi e i bonus individuali) (cfr. suppl. n. 1 al Not.
n. 12/2011).
Per la effettiva
applicazione del regime agevolato, come detto, era necessario un ulteriore
intervento del Legislatore volto a fissare l’importo massimo detassabile nonché
il tetto di reddito annuo del lavoratore oltre il quale il beneficio non
spetta.
Tali limiti sono stati
fissati con D.P.C.M. 23 marzo 2012, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n 125 del 30 maggio 2012.
Pertanto è ora possibile
dare corso al regime agevolato anche per l’anno in corso essendo definiti tutti
i requisiti necessari per l’applicazione del beneficio.
Il richiamato D.P.C.M. peraltro introduce rilevanti modifiche rispetto
alla situazione previgente, abbassando il limiti precedentemente fissati.
Di seguito si fornisce una
sintesi della normativa attuale alla luce delle determinazioni contenute nel D.P.C.M. in commento.
1) Soggetti beneficiari
Possono avvantaggiarsi del
regime di tassazione agevolata al 10% i lavoratori subordinati del settore
privato che nell’anno di imposta 2011 abbiano conseguito un reddito di lavoro
dipendente lordo non superiore a 30.000 euro, anche in relazione a più rapporti
di lavoro, e al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno di imposta
all’imposta sostitutiva del 10%.
Per verificare il rispetto
di tale limite non rilevano (e dunque non vanno sommati con gli eventuali
redditi di lavoro dipendente) eventuali altri redditi diversi da quelli di
lavoro dipendente percepiti nel 20011, quand’anche superiori a 30.000 euro,
come ad esempio i redditi assimilati e quelli di lavoro dipendente (per esempio
quelli percepiti per rapporti di collaborazione coordinata, anche a progetto)
ed i redditi di lavoro autonomo.
Non rilevano neppure i
redditi sottoposti a tassazione separata, seppure percepiti in costanza di un
rapporto di lavoro dipendente, come ad esempio il trattamento di fine rapporto
o anticipazioni dello stesso.
Sono però da computarsi le
pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, così come le somme
percepite dal lavoratore in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, come
ad esempio l’indennità di malattia, la cassa integrazione, etc..
2) Contenuto del
beneficio
Le somme erogate, in
attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o
aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività,
innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili
all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nel periodo
gennaio 2012 - dicembre 2012 (e dunque erogate entro il 12 gennaio 2013 in
virtù del principio di cassa allargata) e fino al limite di 2.500 euro lordi
sono sottoposte ad una imposta sostitutiva pari al 10% in luogo della
tassazione Irpef ordinaria e delle addizionali regionali e comunali.
Tale limite di 2.500 euro è
da considerarsi al lordo della stessa imposta sostitutiva del 10% ma al netto
dei contributi previdenziali obbligatori.
Se il lavoratore
percepisce, sempre per i titoli sopra visti, somme superiori a 2.500 euro lordi,
la quota eccedente tale limite sconterà le imposte secondo il regime ordinario
e non quello del 10%.
L’importo di 2.500 euro è
da intendersi come limite complessivo alla cui determinazione concorrono tutte
le voci retributive sopra menzionate. Inoltre tale limite non può essere
superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro.
3) Adempimenti del
sostituto di imposta
Nel caso il datore di
lavoro abbia rilasciato il CUD del lavoratore l’anno precedente, il beneficio
deve essere applicato automaticamente e direttamente dal datore di lavoro in
qualità di sostituto d’imposta, salvo che il lavoratore non dichiari,
espressamente e per iscritto, di volervi rinunciare.
Negli altri casi (e dunque
quando il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è
lo stesso che abbia rilasciato il CUD per il 2011 o l’abbia rilasciato per un
periodo inferiore all’anno). il lavoratore dovrà attestare per iscritto
l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2011. Analoga
comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel 2011 non abbia percepito
alcun reddito di lavoro dipendente.
Il dipendente è, in ogni
caso, tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad
avvalersi del regime sostitutivo, nelle ipotesi in cui:
- nel corso del 2011, oltre
al rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta che eroga i compensi
assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di
lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di 30.000 euro di reddito da
lavoro dipendente;
- nel corso del 2012, abbia
intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già
assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di 3.000 euro
prestabilito dalla norma.
A seguito di espressa
rinuncia del lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione concorre
alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione
ordinaria.
Il sostituto d’imposta, ove
riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il
dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, applicherà la
tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.
In ogni caso l’imposta
sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente
in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il sostituto d’imposta deve
indicare separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta
sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al
dipendente. Il sostituto deve altresì indicare nel CUD, al fine di consentire i
necessari controlli sulla corretta fruizione del beneficio, la parte di
reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale
l’agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del
contribuente o per altre cause.
4) Versamento
dell’imposta sostitutiva e compilazione del modello F24
L’imposta sostitutiva del
10% deve essere versata tramite il modello di pagamento F24, utilizzando, nella
generalità dei casi, il codice tributo “1053” denominato “Imposta sostitutiva
dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del
reddito da lavoro dipendente - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n.
93”. In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo va esposto
nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di
riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta
(00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il
versamento (AAAA).