DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO RICONDUCIBILI AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’ - ANNO 2012 - APPLICABILITA’ - DPCM 23 MARZO 2012

 

Si comunica che è ora possibile dar corso all’applicazione al regime di tassazione agevolata al 10% (la c.d. detassazione) per le somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

 

Infatti la legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) ha prorogato il regime in parola, per il periodo d’imposta 2012, rinviando, però, ad un ulteriore provvedimento la determinazione per l’anno 2012 dell’importo massimo detassabile nonché il tetto di reddito annuo del lavoratore oltre il quale il beneficio non spetta.

Con riferimento al requisito della necessità della stipula di accordi sindacali, si segnala che fin dallo scorso 4 gennaio 2012, tra lo scrivente Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato sottoscritto il previsto accordo sindacale, a valere per la provincia di Brescia. Pertanto, le voci retributive erogate in dipendenza del contratto collettivo nazionale nonché quelle contenute nel contratto collettivo provinciale di lavoro a valere per la provincia di Brescia che siano riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico e/o agli utili di impresa e/o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate, possono essere sottoposte alla tassazione agevolata del 10%. Si tratta a titolo esemplificativo delle somme erogate per il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale (sono quindi esclusi, tra le altre voci retributive, anche i superminimi e i bonus individuali) (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 12/2011).

Per la effettiva applicazione del regime agevolato, come detto, era necessario un ulteriore intervento del Legislatore volto a fissare l’importo massimo detassabile nonché il tetto di reddito annuo del lavoratore oltre il quale il beneficio non spetta.

Tali limiti sono stati fissati con D.P.C.M. 23 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 125 del 30 maggio 2012.

Pertanto è ora possibile dare corso al regime agevolato anche per l’anno in corso essendo definiti tutti i requisiti necessari per l’applicazione del beneficio.

 

Il richiamato D.P.C.M. peraltro introduce rilevanti modifiche rispetto alla situazione previgente, abbassando il limiti precedentemente fissati.

Di seguito si fornisce una sintesi della normativa attuale alla luce delle determinazioni contenute nel D.P.C.M. in commento.

 

1) Soggetti beneficiari

Possono avvantaggiarsi del regime di tassazione agevolata al 10% i lavoratori subordinati del settore privato che nell’anno di imposta 2011 abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente lordo non superiore a 30.000 euro, anche in relazione a più rapporti di lavoro, e al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno di imposta all’imposta sostitutiva del 10%.

Per verificare il rispetto di tale limite non rilevano (e dunque non vanno sommati con gli eventuali redditi di lavoro dipendente) eventuali altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente percepiti nel 20011, quand’anche superiori a 30.000 euro, come ad esempio i redditi assimilati e quelli di lavoro dipendente (per esempio quelli percepiti per rapporti di collaborazione coordinata, anche a progetto) ed i redditi di lavoro autonomo.

Non rilevano neppure i redditi sottoposti a tassazione separata, seppure percepiti in costanza di un rapporto di lavoro dipendente, come ad esempio il trattamento di fine rapporto o anticipazioni dello stesso.

Sono però da computarsi le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, così come le somme percepite dal lavoratore in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, come ad esempio l’indennità di malattia, la cassa integrazione, etc..

 

2) Contenuto del beneficio

Le somme erogate, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nel periodo gennaio 2012 - dicembre 2012 (e dunque erogate entro il 12 gennaio 2013 in virtù del principio di cassa allargata) e fino al limite di 2.500 euro lordi sono sottoposte ad una imposta sostitutiva pari al 10% in luogo della tassazione Irpef ordinaria e delle addizionali regionali e comunali.

Tale limite di 2.500 euro è da considerarsi al lordo della stessa imposta sostitutiva del 10% ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori.

Se il lavoratore percepisce, sempre per i titoli sopra visti, somme superiori a 2.500 euro lordi, la quota eccedente tale limite sconterà le imposte secondo il regime ordinario e non quello del 10%.

L’importo di 2.500 euro è da intendersi come limite complessivo alla cui determinazione concorrono tutte le voci retributive sopra menzionate. Inoltre tale limite non può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro.

 

3) Adempimenti del sostituto di imposta

Nel caso il datore di lavoro abbia rilasciato il CUD del lavoratore l’anno precedente, il beneficio deve essere applicato automaticamente e direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, salvo che il lavoratore non dichiari, espressamente e per iscritto, di volervi rinunciare.

Negli altri casi (e dunque quando il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che abbia rilasciato il CUD per il 2011 o l’abbia rilasciato per un periodo inferiore all’anno). il lavoratore dovrà attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2011. Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel 2011 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.

Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, nelle ipotesi in cui:

- nel corso del 2011, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente;

- nel corso del 2012, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di 3.000 euro prestabilito dalla norma.

A seguito di espressa rinuncia del lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Il sostituto d’imposta, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, applicherà la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.

In ogni caso l’imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il sostituto d’imposta deve indicare separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. Il sostituto deve altresì indicare nel CUD, al fine di consentire i necessari controlli sulla corretta fruizione del beneficio, la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.

 

4) Versamento dell’imposta sostitutiva e compilazione del modello F24

L’imposta sostitutiva del 10% deve essere versata tramite il modello di pagamento F24, utilizzando, nella generalità dei casi, il codice tributo “1053” denominato “Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”. In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).