BONIFICA SITI
INQUINANTI
Sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre '99 è
stato pubblicato il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 sulla bonifica
dei siti inquinati in attuazione dell'art. 17 del D.lvo 5 febbraio 1997 n. 22.
Inquinamento
suoli, acque superficiali e sotterranee
Le
nuove norme prevedono i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli,
delle acque superficiali e delle acque sotterranee ; le procedure di
riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni ; i criteri generali per
la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale e la redazione
dei relativi progetti ; il censimento dei siti potenzialmente inquinati ;
l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale effettuati dalla Pubblica amministrazione ed i criteri per
l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale.
Messa
in sicurezza , bonifica e ripristino ambientale
Il
Regolamento prevede essenzialmente tre tipi di intervento nei siti inquinati :
la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale.
La
messa in sicurezza può essere d'emergenza o permanente : la prima consiste in
un intervento urgente per rimuovere le fonti inquinanti e contenere la
diffusione degli inquinanti ; la seconda è rivolta all'insieme degli interventi
adatti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto all'ambiente
circostante quando ci siano rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla
loro rimozione a costi sopportabili applicando le migliori tecnologie
disponibili. In questo caso oltre alle misure di sicurezza ed a piani di
monitoraggio e controllo si possono prevedere limitazioni di uso rispetto alle
previsioni degli strumenti urbanistici.
La
bonifica tende ad eliminare o ridurre le fonti di inquinamento e le sostanze
inquinanti mentre la bonifica con misure di sicurezza è l'insieme degli
interventi atti a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in quanto
non è possibile raggiungere i valori limite accettabili con le migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili.
In
questo caso vengono previste misure di sicurezza, piani di monitoraggio e
limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.
Infine
il ripristino ambientale consiste in interventi di riqualificazione che
consentono di recuperare il sito alla definitiva fruibilità.
Notifica
di pericolo di inquinamento
Chiunque
cagiona il superamento dei valori accettabili o un pericolo di superamento
degli stessi è tenuto a darne comunicazione al Comune, alla Provincia o alla
Regione.
Il
Comune o la Regione, se il sito interessa più Comuni, entro trenta giorni verifica
l'efficacia degli interventi e può fissare prescrizioni ed interventi
integrativi.
Ordinanza
di diffida
Qualora
gli organi pubblici accertino nell'esercizio delle proprie funzioni una
situazione di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di
inquinamento siano superiori ai valori limite ne danno comunicazione alla
Regione, alla Provincia o al Comune.
Il
Comune con ordinanza, che è notificata anche al proprietario, diffida il
responsabile dell'inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in
sicurezza di emergenza, di bonifica e ripristino ambientale.
Il
responsabile dell'inquinamento deve provvedere nelle quarantotto ore successive
alla notifica dell'ordinanza. Se non vi provvede gli interventi sono adottati
dalla Regione o dal Comune.
Il
proprietario di un sito che intenda provvedere di propria iniziativa è tenuto a
comunicare alla Regione, alla Provincia ed al Comune gli interventi che intende
attivare.
Progettazione
Gli
interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza sono
effettuati sulla base di apposita progettazione secondo le linee guida previste
nell'allegato 4 : piano della caratterizzazione, progetto preliminare e
progetto definitivo.
Il
Comune o la Regione se si tratta di più Comuni approva il piano di
caratterizzazione, il progetto preliminare ed il progetto definitivo sentita
una Conferenza dei servizi alla quale partecipano gli enti locali interessati,
l'ARPA e tutte le altre amministrazioni competenti.
Anagrafe
dei siti
Le
Regioni predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'anagrafe dei siti da bonificare su indicazione degli
interessati, degli organi pubblici o da chi ha cagionato il superamento dei
limiti di accettabilità dell'inquinamento.
L'inserimento
di un sito nell'anagrafe deve risultare dal certificato di destinazione
urbanistica e dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello
strumento urbanistico generale ed essere comunicati all'U.T.E.