D.L. 22 GIUGNO 2012 N. 83 - “MISURE URGENTI PER
LA CRESCITA DEL PAESE”
A) NOVITÀ FISCALI:
1)
Assoggettabilità ad IVA
degli immobili abitativi ceduti dalle imprese costruttrici dopo 5 anni
2)
Assoggettabilità ad IVA delle
locazioni dei fabbricati costruiti dall’impresa
3)
Applicazione del reverse
charge alle cessioni imponibili su opzione
4)
Bonus del 50% per
interventi di recupero edilizio
5)
Bonus del 50% per
interventi di risparmio energetico
B) SISTRI: ulteriore
proroga dell’entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti
Sulla Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n.129 - è stato pubblicato il
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, dal titolo “Misure urgenti
per la crescita del Paese”. Le novità di seguito illustrate si applicano dal 26
giugno 2012, giorno della pubblicazione del provvedimento.
Si fornisce una prima
informativa in merito agli aspetti di interesse per le imprese edili, rinviando
ad una successiva nota di approfondimento sugli argomenti trattati.
A) NOVITÀ FISCALI
Tra i provvedimenti
hanno, finalmente, trovato spazio misure in favore del settore edile, quali
quelle relative al ripristino dell’IVA su cessioni e locazioni di immobili da
parte di imprese costruttrici effettuate oltre i 5 anni, nonché nuovi importi e
percentuali di detrazione per gli interventi di recupero e per quelli inerenti
il risparmio energetico.
1) Assoggettabilità ad IVA degli immobili abitativi ceduti dalle
imprese costruttrici dopo 5 anni
A seguito delle
modifiche introdotte dal decreto, le imprese di costruzione non saranno più
obbligate ad assoggettare al regime di esenzione dall'IVA le case vendute oltre
i cinque anni dall'ultimazione della costruzione o dal recupero del fabbricato,
ma potranno scegliere di assoggettarle ad IVA per opzione.
Le cessioni di
fabbricati a destinazione abitativa effettuate dalle imprese che li hanno
costruiti, o che vi hanno realizzato interventi di recupero, finora esenti
dall'IVA se poste in essere dopo 5 anni dal termine dei lavori, potranno essere
assoggettate all'imposta su opzione del venditore, da manifestare nell'atto di
vendita.
In sostanza, le
vendite di abitazioni da parte delle suddette imprese:
-
entro il quinquennio: sono sempre imponibili;
-
decorso del quinquennio: il venditore può optare tra il
considerarle operazioni esenti, e perciò soggette a imposta di Registro, oppure
considerarle soggette a IVA.
Rimangono in ogni
caso esenti dall'IVA le cessioni di abitazioni effettuate da soggetti diversi
dalle suddette imprese di costruzione o recupero.
Ad esempio il fornitore
che, avendo ricevuto in permuta dall’impresa costruttrice un’unità abitativa,
voglia venderla, non potrà beneficiare dell’assoggettabilità ad IVA.
Qualora peraltro il
fornitore avesse ricevuto in permuta l’unità abitativa al rustico, potrebbe provvedere
ad ultimarla, assumendo così la veste di impresa costruttrice, e beneficiando
di conseguenza della assoggettabilità ad Iva nella cessione.
Negli altri casi la
cessione effettuata dalle imprese non costruttrici sarà sempre esente e I'lva sulla permuta indetraibile.
Anche per la cessione
di fabbricati strumentali viene confermata l'imponibilità ad Iva su opzione per
le vendite effettuate, non più oltre quattro anni, ma oltre cinque anni
dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero. Per tali immobili però l'imponibilità
riguarda le cessioni effettuate da tutti gli operatori economici.
Contrariamente a
quanto previsto per le unità abitative, nel caso in cui i fabbricati strumentali,
riprendendo l’esempio già fatto, vengano ceduti da imprese edili, in permuta
per i lavori eseguiti, ad aziende fornitrici, queste ultime potranno optare, in
caso di cessione, per l'imponibilità ad Iva.
2) Assoggettabilità ad IVA delle locazioni dei fabbricati
costruiti dall’impresa
Le locazioni di
fabbricati abitativi e strumentali restano operazioni esenti, in linea di
principio, dal regime IVA.
Fanno eccezione i
seguenti casi, nei quali è consentito al locatore di optare, nel relativo atto,
per l'applicazione dell'IVA con l'aliquota agevolata del 10%:
-
fabbricati abitativi locati dalle stesse imprese che li hanno
costruiti o che vi hanno realizzato interventi di recupero;
-
fabbricati strumentali (ad esempio uffici, negozi, capannoni ...)
che non possono, data la loro caratteristica, essere adibiti ad altra
utilizzazione salvo radicali trasformazioni;
-
fabbricati destinati ad alloggi sociali.
Naturalmente, qualora
l'impresa costruttrice (locatrice) non opti per il trattamento di imponibilità,
la locazione rimane esente dall'IVA e soggetta all'imposta di registro.
3) Applicazione del reverse charge alle cessioni imponibili su
opzione
Il decreto-legge
modifica la norma IVA che individua il debitore dell'imposta nelle cessioni
immobiliari imponibili su opzione.
Viene cioè stabilito
che nei casi in cui le cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) siano
imponibili su opzione del venditore, l'imposta non è applicata dal cedente
(venditore) con l'ordinario sistema, ma dal cessionario (acquirente) con il
meccanismo dell'inversione contabile (reverse
charge).
L'applicazione di tale
meccanismo è subordinata, naturalmente, alla condizione che l'acquirente non
sia un privato, ma un soggetto passivo ai fini IVA.
4) Bonus del 50% per interventi di recupero edilizio
II decreto legge ha
aumentato dal 36% al 50% la detrazione dall'imposta lorda delle spese sostenute
per interventi di ristrutturazione effettuati nel periodo compreso tra il 26
giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) e il 30 giugno 2013, ed ha
aumentato contestualmente l'ammontare complessivo delle spese sostenute, sulle
quali conteggiare la detrazione, fino a 96.000 euro per unità immobiliare, mentre
è rimasto invariato il periodo della rateazione fissato in 10 anni.
L’agevolazione viene
concessa in relazione alla data di effettuazione del bonifico e non tanto a quella
di esecuzione dei lavori. Pertanto possono usufruire dell’agevolazione al 50% i
bonifici effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legge e perciò effettuati dal 26 giugno 2012.
5) Bonus del 50% per interventi di risparmio energetico
Per le spese per gli
interventi di riqualificazione energetica l’entità percentuale
dell’agevolazione è ora così fissata:
-
dal 26/06/2012 al 31/12/2012: 55%
-
dal 01/01/2013 al 30/06/2013: 50%
Si segnala, infine,
che con riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione
energetica degli edifici che non hanno le caratteristiche tecniche per poter
beneficiare della detrazione del 55%, dal 1° gennaio 2012 è ammessa la
detrazione del 36%.
Detti interventi, in
assenza delle modifiche introdotte dal decreto in commento, sarebbero infatti
stati ingiustificatamente esclusi, per l'anno 2012, dalla detrazione del 36%.
B) SISTRI:
ulteriore proroga dell’entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti
Il decreto in
commento ha disposto che il termine di entrata in operatività del Sistema
SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) è sospeso fino al
compimento di ulteriori verifiche amministrative e funzionali del sistema
stesso e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013.
Inoltre viene sospeso
il pagamento dei contributi dovuti dalle imprese per l'anno 2012.
La nuova data in
vigore del Sistri sarà stabilita con l’emanazione di un decreto del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.