RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL 31 LUGLIO 2006 - ACCORDO 27 GIUGNO 2012

 

Lo scorso 27 giugno 2012 tra il Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro a valere per la provincia di Brescia.

Di seguito si illustrano le norme di immediata applicazione dell’accordo in commento. Si fa riserva di pubblicare il testo del citato accordo sul prossimo numero del Notiziario mensile, dove se ne fornirà anche un più dettagliato commento.

 

 

A)   PREMIO DI CANTIERE

Con il citato accordo è stato introdotto a favore dei dipendenti, operai ed impiegati, un premio legato a parametri di presenza individuale, denominato Premio di Cantiere. A partire dal mese di luglio 2012 e fino al mese di dicembre 2012, i lavoratori avranno diritto alla corresponsione di un importo pari ad euro 14 mensili.

Il premio in parola sarà erogato, mensilmente, nell'importo sopra fissato solo nel caso in cui il lavoratore sia stato presente per tutte le ore lavorabili del mese. Le ore di ferie effettivamente godute, le ore di ferie godute ma non maturate utilizzate a fronte del ricorso a ferie collettive, i permessi retribuiti e le ex festività sono considerate come ore lavorabili e lavorate.

Si considerano ore valide al raggiungimento della quota di presenza:

-      le ore ordinarie di lavoro effettivamente prestate;

-      le ore non prestate per infortuni sul lavoro;

-      le ore di assemblea sindacale retribuita ed i permessi sindacali;

-      i permessi per donatori di sangue e per donatori di midollo osseo;

-      i permessi per lutto così come prevede la normativa vigente;

-      le ore di congedo matrimoniale;

-      le ore di malattia nel caso di trattamenti emodialitici o per l'effettuazione di terapie oncologiche in regime di day hospital.

Nel caso il lavoratore non raggiunga nel mese la quota di presenza, il premio di cantiere verrà riconosciuto nella misura di 0,08 euro per ogni ora di effettiva presenza, così come sopra individuate, senza comunque eccedere il limite mensile surriportato.

Il Premio di Cantiere è assoggettato alla normale contribuzione Inps e ai premi Inail ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto.

Le percentuali di accantonamento e di contribuzione dovute alla Cassa edile invece non vanno computate sul tale premio.

Allo stesso modo, per quanto attiene gli impiegati, salvo per il Trattamento di Fine Rapporto, il citato premio non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

In ordine alla tassazione I.r.pe.f., il Premio Cantiere, ricorrendone gli altri requisiti e presupposti, è sottoposto all’applicazione del regime di tassazione agevolata al 10% (la c.d. detassazione) in quanto rientra tra le erogazioni, contenute nella contrattazione collettiva provinciale a valere per la provincia di Brescia, riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili ad elementi rilevanti ai fini del miglioramento della efficienza organizzativa (cfr. da ultimo Not. n. 6/2012).

 

 

 

B)   OPERAI

1) Mensa ed indennità sostitutiva

L'indennità sostitutiva di mensa, dal 1° giugno 2012, è fissata nell’importo di euro 7,94 giornalieri.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 56/98, l'indennità sostitutiva di mensa, erogata ai dipendenti addetti ai cantieri, è esente ai fini contributivi e fiscali sino all'importo di euro 5,29 giornalieri. Pertanto, dal 1° giugno 2012, l'importo giornaliero di euro 2,65 eccedente il predetto valore massimo di euro 5,29, è imponibile ai fini contributivi e fiscali.

Sempre dal 1° giugno 2012, nel caso di servizio di mensa, comunque attuato, l’impresa concorre al costo complessivo nella misura di 4/5 e sino ad un importo massimo di euro 14,33 per pasto.

 

2) Indennità di trasporto

L’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto, dal 1° giugno 2012, è stabilita nelle seguenti misure:

a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili;

b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio:

                        - da 0 a 7 Km euro 34,65 mensili, pari ad euro 1,57 per ogni presenza giornaliera;

                        - da 7,01 a 16 Km euro 52,53 mensili, pari ad euro 2,38 per ogni presenza giornaliera;

                        - da 16,01 a 28 Km euro 68,03 mensili, pari ad euro 3,09 per ogni presenza giornaliera;

                        - da 28,01 a 41 Km euro 77,49 mensili, pari ad euro 3,52 per ogni presenza giornaliera;

                        - oltre 41 Km euro 91,07 mensili, pari ad euro 4,13 per ogni presenza giornaliera.

L’indennità di cui al punto b) non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

Si rammenta che l’indennità in parola è totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.

 

 

 

C)   IMPIEGATI

1) Indennità di mensa

L’indennità di mensa è fissata a decorrere dal 1° giugno 2012 in euro 7,11 giornalieri per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 156,42 mensili.

Restano invariati i criteri e le note modalità stabiliti dal ccpl 15 aprile 1998 concernenti l’erogazione dell’indennità in parola.

Ai fini della imponibilità contributive e fiscale dell'indennità di mensa, anche per gli impiegati vale la stessa disciplina prevista per gli operai che detta un regime particolare per i lavoratori addetti ai cantieri. Pertanto, per gli impiegati di sede la indennità in parola è totalmente imponibile, sia ai fini contributivi che fiscali.

 

2) Indennità di trasporto

A decorrere dal 1° giugno 2012, l’indennità per i trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 1,64 giornalieri e per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è erogata nella misura massima di euro 36,18 mensili.

Anche per l’indennità di trasporto restano invariate le condizioni ed i criteri previsti dal ccpl 15 aprile 1998 circa le modalità di erogazione della stessa.

Si rammenta che l’indennità in parola è totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.

 

 

 

D)   REPERIBILITA'

Per la prima volta trova una regolamentazione contrattuale anche l'istituto della reperibilità.

Nel rinviare alla successiva circolare di commento al rinnovo del contratto collettivo provinciale, si segnala che, a decorrere dal 1° giugno 2012, al lavoratore inserito in turni di reperibilità le aziende riconosceranno una specifica indennità, per ogni giorno di reperibilità richiesta, come di seguito specificato:

 

reperibilità notturna feriale: euro 5,00 giornalieri;

reperibilità sabato e giorni festivi: euro 7,00 giornalieri.

 

Per reperibilità notturna feriale si intende la reperibilità richiesta dal termine della giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì inclusi, e fino alla ripresa della giornata lavorativa del giorno successivo. E' riconosciuta l'indennità feriale anche per la reperibilità richiesta dal termine della giornata lavorativa del venerdì e sino alle ore 8.00 del sabato seguente

Fino a concorrenza degli importi suddetti, sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti di miglior favore che regolamentano la presente materia.

Resta inteso che per le ore lavorate, a seguito della reperibilità, troveranno applicazione gli usuali istituti retributivi.

 

 

 

E)   CONTRIBUZIONE CASSA EDILE DAL 1° GIUGNO 2012 CONTRIBUZIONE APE

Con decorrenza dal 1° giugno 2012 è previsto un incremento della contribuzione A.P.E. che viene fissata nella misura del 5%, a carico impresa, da versarsi alla Cassa Edile e da calcolarsi sulla retribuzione imponibile cassa edile.

Le variazioni sopra commentate comportano la necessità di rideterminare la quota imponibile ai fini contributivi, dei versamenti alla Cassa Edile di Brescia.

Pertanto, la nuova base imponibile per il calcolo del 15% ai fini contributivi dal 1° giugno 2012 è:

 

Contributo C.A.P.E.

2,65%

Anzianità professionale edile ordinaria

5,00%

Contributo fornitura calzature da lavoro

0,20%

Addestramento professionale

0,75%

Comitato Paritetico Territoriale

0,27%

Fondo per la sicurezza

0,07%

Fondo lavori usuranti e pesanti

0,10%

Totale

9,040%

 

di cui il 15%, pari a 1,3560%, concorre alla determinazione dell'imponibile contributivo.

 

In calce si pubblicano le tabelle del costo della manodopera in vigore dalla data del 1° giugno 2012 e del 1° luglio 2012 nonché la tabella delle retribuzioni a valere dal 1° luglio 2012.

 

 

 

Costo della manodopera 1° giugno 2012

 

Costo della manodopera 1° luglio 2012

 

Tabella delle retribuzioni 1° luglio 2012