RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE DI LAVORO DEL 31 LUGLIO 2006 - ACCORDO 27
GIUGNO 2012
Lo scorso 27
giugno 2012 tra il Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato
sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo
provinciale di lavoro a valere per la provincia di Brescia.
Di seguito
si illustrano le norme di immediata applicazione dell’accordo in commento. Si
fa riserva di pubblicare il testo del citato accordo sul prossimo numero del
Notiziario mensile, dove se ne fornirà anche un più dettagliato commento.
A) PREMIO
DI CANTIERE
Con il
citato accordo è stato introdotto a favore dei dipendenti, operai ed impiegati,
un premio legato a parametri di presenza individuale, denominato Premio di
Cantiere. A partire dal mese di luglio 2012 e fino al mese di dicembre 2012,
i lavoratori avranno diritto alla corresponsione di un importo pari ad euro 14
mensili.
Il premio in
parola sarà erogato, mensilmente, nell'importo sopra fissato solo nel caso in
cui il lavoratore sia stato presente per tutte le ore lavorabili del mese. Le
ore di ferie effettivamente godute, le ore di ferie godute ma non maturate
utilizzate a fronte del ricorso a ferie collettive, i permessi retribuiti e le
ex festività sono considerate come ore lavorabili e lavorate.
Si
considerano ore valide al raggiungimento della quota di presenza:
- le ore ordinarie di lavoro effettivamente
prestate;
- le ore non prestate per infortuni sul
lavoro;
- le ore di assemblea sindacale retribuita
ed i permessi sindacali;
- i permessi per donatori di sangue e per
donatori di midollo osseo;
- i permessi per lutto così come prevede la
normativa vigente;
- le ore di congedo matrimoniale;
- le ore di malattia nel caso di trattamenti
emodialitici o per l'effettuazione di terapie
oncologiche in regime di day hospital.
Nel caso il
lavoratore non raggiunga nel mese la quota di presenza, il premio di cantiere
verrà riconosciuto nella misura di 0,08 euro per ogni ora di effettiva
presenza, così come sopra individuate, senza comunque eccedere il limite
mensile surriportato.
Il Premio di
Cantiere è assoggettato alla normale contribuzione Inps e ai premi Inail ed è
elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine
Rapporto.
Le
percentuali di accantonamento e di contribuzione dovute alla Cassa edile invece
non vanno computate sul tale premio.
Allo stesso
modo, per quanto attiene gli impiegati, salvo per il
Trattamento di Fine Rapporto, il citato premio non ha riflessi su nessun
istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e
sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed
infortunio.
In ordine
alla tassazione I.r.pe.f., il Premio Cantiere,
ricorrendone gli altri requisiti e presupposti, è sottoposto all’applicazione
del regime di tassazione agevolata al 10% (la c.d. detassazione) in quanto
rientra tra le erogazioni, contenute nella contrattazione collettiva
provinciale a valere per la provincia di Brescia, riconducibili a incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in
relazione a risultati riferibili ad elementi rilevanti ai fini del
miglioramento della efficienza organizzativa (cfr. da ultimo Not. n. 6/2012).
B) OPERAI
1) Mensa ed indennità sostitutiva
L'indennità
sostitutiva di mensa, dal 1° giugno 2012, è fissata nell’importo di euro 7,94
giornalieri.
Secondo
quanto previsto dal D.Lgs. n. 56/98, l'indennità sostitutiva di mensa, erogata ai
dipendenti addetti ai cantieri, è esente ai fini contributivi e fiscali sino
all'importo di euro 5,29 giornalieri. Pertanto, dal 1° giugno 2012, l'importo
giornaliero di euro 2,65 eccedente il predetto valore massimo di euro 5,29, è
imponibile ai fini contributivi e fiscali.
Sempre dal
1° giugno 2012, nel caso di servizio di mensa, comunque attuato, l’impresa
concorre al costo complessivo nella misura di 4/5 e sino ad un importo massimo
di euro 14,33 per pasto.
2) Indennità di trasporto
L’indennità
a titolo di concorso nelle spese di trasporto, dal 1° giugno 2012, è stabilita
nelle seguenti misure:
a) per
spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora
dell’operaio: euro 25,00 mensili;
b) per
spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio:
-
da 0 a 7 Km euro 34,65 mensili, pari ad euro 1,57 per ogni presenza
giornaliera;
-
da 7,01 a 16 Km euro 52,53 mensili, pari ad euro 2,38 per ogni presenza
giornaliera;
-
da 16,01 a 28 Km euro 68,03 mensili, pari ad euro 3,09 per ogni presenza
giornaliera;
-
da 28,01 a 41 Km euro 77,49 mensili, pari ad euro 3,52 per ogni presenza
giornaliera;
-
oltre 41 Km euro 91,07 mensili, pari ad euro 4,13 per ogni presenza
giornaliera.
L’indennità
di cui al punto b) non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
Si rammenta
che l’indennità in parola è totalmente imponibile ai fini contributivi e
fiscali.
C) IMPIEGATI
1) Indennità di mensa
L’indennità
di mensa è fissata a decorrere dal 1° giugno 2012 in euro 7,11 giornalieri per
ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del
mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 156,42 mensili.
Restano
invariati i criteri e le note modalità stabiliti dal ccpl
15 aprile 1998 concernenti l’erogazione dell’indennità in parola.
Ai fini
della imponibilità contributive e fiscale dell'indennità di mensa, anche per
gli impiegati vale la stessa disciplina prevista per gli operai che detta un
regime particolare per i lavoratori addetti ai cantieri. Pertanto, per gli
impiegati di sede la indennità in parola è totalmente imponibile, sia ai fini
contributivi che fiscali.
2) Indennità di trasporto
A decorrere
dal 1° giugno 2012, l’indennità per i trasporti urbani ed extraurbani è fissata
in euro 1,64 giornalieri e per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in
tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è erogata nella misura massima
di euro 36,18 mensili.
Anche per
l’indennità di trasporto restano invariate le condizioni ed i criteri previsti
dal ccpl 15 aprile 1998 circa le modalità di
erogazione della stessa.
Si rammenta
che l’indennità in parola è totalmente imponibile ai fini contributivi e
fiscali.
D) REPERIBILITA'
Per la prima
volta trova una regolamentazione contrattuale anche l'istituto della
reperibilità.
Nel rinviare
alla successiva circolare di commento al rinnovo del contratto collettivo
provinciale, si segnala che, a decorrere dal 1° giugno 2012, al lavoratore
inserito in turni di reperibilità le aziende riconosceranno una specifica
indennità, per ogni giorno di reperibilità richiesta, come di seguito
specificato:
‐
reperibilità notturna feriale: euro 5,00 giornalieri;
‐
reperibilità sabato e giorni festivi: euro 7,00 giornalieri.
Per
reperibilità notturna feriale si intende la reperibilità richiesta dal termine
della giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì inclusi, e fino alla ripresa
della giornata lavorativa del giorno successivo. E' riconosciuta l'indennità
feriale anche per la reperibilità richiesta dal termine della giornata
lavorativa del venerdì e sino alle ore 8.00 del sabato seguente
Fino a
concorrenza degli importi suddetti, sono fatti salvi gli accordi aziendali
esistenti di miglior favore che regolamentano la presente materia.
Resta inteso
che per le ore lavorate, a seguito della reperibilità, troveranno applicazione
gli usuali istituti retributivi.
E) CONTRIBUZIONE
CASSA EDILE DAL 1° GIUGNO 2012 CONTRIBUZIONE APE
Con
decorrenza dal 1° giugno 2012 è previsto un incremento della contribuzione A.P.E. che viene fissata nella misura del 5%, a carico
impresa, da versarsi alla Cassa Edile e da calcolarsi sulla retribuzione
imponibile cassa edile.
Le
variazioni sopra commentate comportano la necessità di rideterminare la quota
imponibile ai fini contributivi, dei versamenti alla Cassa Edile di Brescia.
Pertanto, la
nuova base imponibile per il calcolo del 15% ai fini contributivi dal 1° giugno
2012 è:
Contributo C.A.P.E. |
2,65% |
Anzianità professionale edile
ordinaria |
5,00% |
Contributo fornitura calzature da lavoro |
0,20% |
Addestramento professionale |
0,75% |
Comitato Paritetico Territoriale |
0,27% |
Fondo per la sicurezza |
0,07% |
Fondo lavori usuranti e pesanti |
0,10% |
Totale |
9,040% |
di cui il 15%,
pari a 1,3560%, concorre alla determinazione dell'imponibile contributivo.
In calce si
pubblicano le tabelle del costo della manodopera in vigore dalla data del 1°
giugno 2012 e del 1° luglio 2012 nonché la tabella delle retribuzioni a valere
dal 1° luglio 2012.
Costo della manodopera 1° giugno 2012
Costo della manodopera 1° luglio 2012