BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O AI FAMILIARI - CIRCOLARE MINISTERIALE
Il 15 giugno è stata pubblicata
la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E di commento alle disposizioni
di contrasto al fenomeno della concessione di beni relativi all’impresa a soci
o familiari dell’imprenditore per fini privati, introdotte con l’art. 2, commi
da 36-terdecies a 36-duodevicies del DL 13 agosto
2011, n. 138.
Si ricorda che la norma in
oggetto prevede, in capo ai soggetti utilizzatori di beni aziendali senza
pagamento di un corrispettivo o con un corrispettivo inferiore al valore di
mercato, la tassazione di un reddito diverso, determinato confrontando il minor
corrispettivo pattuito ed il valore di mercato del diritto di godimento. Il
soggetto concedente i beni in godimento non può portare in deduzione dal
proprio reddito imponibile i relativi costi sostenuti (es. costi di acquisto,
di manutenzione e di gestione dei beni).
La circolare n. 24 fornisce
importanti chiarimenti sull’ambito soggettivo ed oggettivo della normativa. In
particolare:
- sono esclusi dall’ambito
soggettivo i soggetti utilizzatori di beni di impresa che per loro natura non
possono essere titolari di reddito diverso (es. società commerciali di persone
e di capitale);
- sono esclusi dall’ambito
oggettivo i beni di società ed enti privati di tipo associativo che svolgono
attività commerciale, concessi in godimento a soci enti non commerciali (es.
associazioni di categoria), che sono utilizzati per fini esclusivamente
istituzionali dell’ente non commerciale;
- non si applica l’indeducibilità
dei costi relativi ai beni concessi in godimento per quelle fattispecie per i
quali Il TUIR prevede già una limitazione alla deducibilità (es. autoveicoli di
cui all’art. 164 TUIR);
- la tassazione come reddito
diverso non si applica ai beni concessi in godimento che costituiscono fringe benefit in capo all’utilizzatore, quale dipendente
della società o impresa individuale, o lavoratore autonomo, ai sensi degli
artt. 51 e 54 del TUIR.
La circolare dell’Agenzia
chiarisce inoltre che la normativa si applica non solo ai beni che l’impresa
detiene a titolo di proprietà o altro diritto reale, ma anche a quelli
acquisiti ad altro titolo (es. contratti di locazione finanziaria, noleggiati o
ricevuti in comodato), poi concessi in godimento ai soci.
Al fine di monitorare tale
fenomeno, la normativa prevede l’obbligo in capo ai soggetti concedenti e/o
utilizzatori di comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai beni
dell’impresa concessi in godimento ai soci ed ai familiari.
Con il Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 166485 del 16 novembre 2011 sono state
dettate le modalità per effettuare tale comunicazione e la relativa scadenza,
prorogata al 15 ottobre 2012 con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate n. 37049 del 13 marzo 2012.
La normativa si applica, per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal periodo
di imposta 2012, e comporta l’obbligo di calcolare gli acconti 2012 con il
metodo storico , assumendo quale imposta quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni in esame.
La circolare prevede una
sanatoria, tenuto conto delle obiettive condizioni di incertezza circa
l’applicazione della disciplina, per i contribuenti che abbiano applicato in
modo errato tale normativa in sede di versamento del primo acconto, consentendo
agli stessi di regolarizzare l’omesso versamento, senza sanzioni e maggiorato
degli interessi nella misura del 4%, entro il termine per il versamento del secondo
acconto.