DETRAZIONE DEL “36%” E “55%” - CHIARIMENTI
(Agenzia delle Entrate, Circolare n.19/E del 1 giugno
2012)
Ai fini dell’agevolazione del “36%” per gli interventi
di recupero edilizio, è possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati
nel 2011, anche nell’ipotesi di mancato invio della comunicazione preventiva al
Centro Operativo di Pescara, a condizione che nella dichiarazione dei redditi
(730/2012 o Unico 2012) vengano inseriti i dati catastali dell’immobile.
Inoltre, per l’applicazione del “36%” e del “55%”, la
soppressione dell’obbligo di indicare in fattura separatamente il costo della
manodopera, ha effetto sia per le spese sostenute nel 2011, sia per quelle
sostenute in anni precedenti.
Queste alcune delle precisazioni contenute nella
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1 giugno 2012, con riferimento
a specifiche ipotesi di applicabilità della detrazione IRPEF del 36% e del 55%:
Omessa comunicazione inizio lavori
Come noto, relativamente all’agevolazione del 36%[1],
a decorrere dal 14 maggio 2011, l’art. 7, co. 2,
lett. q, del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni, nella legge 106/2011,
ha eliminato l’obbligo di inviare la Comunicazione di inizio lavori al Centro
Operativo di Pescara.
In tal caso, è necessario indicare nella dichiarazione
dei redditi, i dati catastali dell’immobile[2].
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che la
detrazione del 36% è applicabile per anno d’imposta e, quindi, le spese
sostenute per il recupero edilizio di lavori iniziati nel 2011 andranno
evidenziati nella dichiarazione dei redditi 2012.
Di conseguenza, sarà possibile fruire della detrazione
per i lavori iniziati nel periodo compreso tra 1°gennaio 2011 ed il 13 maggio
2011, anche in caso di omessa comunicazione di inizio lavori, a condizione che
siano indicati i relativi dati in dichiarazione (730/2012 o UNICO 2012)[3]
Indicazione in fattura del costo della manodopera
Sempre in materia di detrazione IRPEF del 36%, l’art.
7, co. 2, lett. r, del D.L.70/2011, convertito con
modificazioni, nella legge 106/2011, ha previsto l’eliminazione, a partire
dalle fatture emesse dal 14 maggio 2011, dell’obbligo di indicare in fattura il
costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi agevolati.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che, in attuazione del principio del favor rei[4], tale soppressione ha effetto
sia per le spese sostenute nel 2011, ma in data antecedente al 14 maggio
2011[5], sia per quelle sostenute negli anni precedenti.
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento
alla disciplina della detrazione del 55%[6].
Acquisto di box pertinenziale
Come noto, è possibile usufruire dell’agevolazione del
36% anche per l’acquisto di box pertinenziali; in tal
caso, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara doveva pervenire entro i termini
di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
nel quale il contribuente fruiva per la prima rata della quota decennale[7].
Pertanto, nel caso di acquisto del box pertinenziale avvenuto nel 2010, il contribuente avrebbe
avuto tempo di effettuare la comunicazione fino al 30 settembre 2011 (termine
ultimo di presentazione della dichiarazione per il 2010).
A tal proposito, la Circolare dispone che, essendo dal
14 maggio 2011 venuto meno l’obbligo della Comunicazione al Centro Operativo di
Pescara, per usufruire della detrazione del 36%, sull’acquisto del box pertinenziale avvenuto nel 2010, sarà sufficiente indicare
in dichiarazione i dati catastali del bene[8].
Documentazione su parti comuni
In caso di lavori su parti comuni condominiali, per
poter usufruire della detrazione IRPEF del 36%, è sufficiente essere in
possesso della certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di
aver rispettato tutti gli obblighi richiesti per beneficiare dell’agevolazione,
di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria in originale e
l’importo detraibile da parte del singolo condomino[9].
Dichiarazione sostitutiva
La Circolare specifica, altresì, che per mantenere
l’agevolazione fiscale del 36%, il contribuente deve conservare ed esibire, a
richiesta degli Uffici, i documenti che la normativa edilizia richiede per la
realizzazione dell’intervento (Dia, Scia o altro titolo urbanistico abilitativo
dei lavori).
Solo nel caso in cui, tale disciplina non preveda un
atto amministrativo specifico, allora sarà necessaria una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la data di inizio lavori e la
circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli
agevolabili.
Fruizione della detrazione del 36% o del 55% in caso
di vendita
Come noto, nell’ipotesi di trasferimento di
un’abitazione su cui siano stati eseguiti gli interventi di recupero, per le
vendite effettuate dal 17 settembre 2011[10], è stata prevista la possibilità
per il cedente di optare, in fase di rogito, se continuare ad utilizzare in
prima persona la detrazione, o trasferirla all’acquirente.
A tal proposito, con la seguente Circolare l’Agenzia
precisa che, in caso di vendita[11] dell’immobile per il quale si ha diritto
alla detrazione del 36%, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di
trasferimento, le detrazioni residue competono in ogni caso all’acquirente,
conformemente alla disciplina previgente.
In particolare, il trasferimento del diritto alla
detrazione, in favore dell’acquirente, in assenza di opzione sulla
conservazione del diritto alla detrazione in capo al cedente, è stato poi
confermato dall’art. 16-bis del TUIR con effetto dal 1°gennaio 2012.
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento
alla disciplina del 55%.
Verifica della proprietà al 31 dicembre
In caso di cessione dell’immobile oggetto degli
interventi di recupero edilizio, in corso d’anno, la quota detraibile nell’anno
di vendita spetta per intero al contribuente titolare del diritto a fruire
della detrazione residua, in base agli accordi intercorsi fra le parti[12].
Rete fognaria - bonifica del terreno
L’Amministrazione precisa, altresì, che, in via
generale, non godono dell’agevolazione fiscale del 36%, i lavori di bonifica
del suolo su cui sorge l’immobile, in quanto non riconducibili alle fattispecie
di interventi edilizi previsti dalla norma[13].
A tal riguardo, la Circolare aggiunge che, la
detrazione sarà comunque applicabile solo se gli interventi vengano reputati
indispensabili per la realizzazione delle opere di “ristrutturazione delle
fognature” oggetto dell’agevolazione e nei limiti della parte della spesa
“strettamente necessaria” per la sua realizzazione.
A tal fine, la sussistenza dell’indispensabilità dei
lavori di bonifica e l’individuazione della parte di “spesa strettamente
necessaria” dovranno risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su
elementi oggettivi.
Note:
[1] Si ricorda che l’agevolazione è stata resa
strutturale dal nuovo art.16-bis, co. 1 lett. h, del
D.P.R. 917/1986 - T.U.I.R., introdotto dall’art.4 del
D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2012 (cd.
“Manovra Monti”).
[2] Cfr. il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate 2 novembre 2011, Prot. n.2011/149646 e
le Istruzioni al Modello 730/2012 (righi E51-E53 della Sezione IIIB del quadro
E - Oneri e Spese). Inoltre, il citato Provvedimento contiene un elenco
riepilogativo della documentazione relativa all’intervento, che il contribuente
deve conservare ed esibire a richiesta degli Uffici verificatori.
[3] Invece, i contribuenti che hanno correttamente
spedito le comunicazioni entro il 13 maggio 2011, dovranno barrare la colonna 2
“C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del
modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO 2012, senza
compilare le successive colonne relative ai dati catastali dell’immobile.
[4] Art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 472/ del 1997.
[5] Data di entrata in vigore del medesimo D.L. 70/2011.
[6] Cfr. art. 1, comma 48, legge 220/2010.
L’agevolazione è applicabile per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012.
[7] Cfr. Circolare del 10/06/2004 n. 24 e Risoluzione
n. 166/1999.
[8] In tal caso, sarà necessario compilare le colonne
relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del modello
730/2012 o dei righi da RP51 a RP 54 del modello UNICO 2012.
[9] I singoli condomini dovranno inserire nella
dichiarazione dei redditi solo il codice fiscale del condominio, senza riportare
i dati catastali dell’immobile. Tali dati, invece, saranno indicati
dall’amministratore nel quadro AC della propria dichiarazione.
[10] Data di entrata in vigore della legge 148/2011,
di conversione del D.L. 138/2011.
[11] Per
“vendita” si devono intendere tutte le ipotesi di cessione dell’immobile, anche
quelle a titolo gratuito.
[12] Pertanto, per le cessioni poste in essere dal 17
settembre 2011 occorre verificare se nell’atto di vendita è presente un accordo
con il quale il cedente abbia optato per mantenere il diritto alla detrazione.
[13] Art. 31, legge
n. 457/1978, ora art. 3, del D.P.R. n. 380 del 2001.