SICUREZZA SUL LAVORO - MINISTERO DEL LAVORO - VERIFICA
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO - CIRCOLARE N. 11/2012
Si
rammenta che dallo scorso 23 maggio è entrato in vigore il DM 11 aprile 2011
sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (cfr. Not. n. 6/2012).
In
merito si segnala che il 30 maggio 2012 il Ministero del Lavoro ha pubblicato
la circolare n. 11 del 25 maggio 2012 contenente alcuni chiarimenti relativi
all’applicazione del citato Decreto.
La nota
in parola si articola in 6 punti.
Al
punto 1 il Ministero chiarisce i requisiti che deve avere la richiesta di
verifica periodica delle attrezzature di lavoro affinché possa essere considerata
valida ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui Inail o
ASL/ARPA deve intervenire.
Nello
specifico, la richiesta:
a. ove
trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell’impresa
utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro
dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed
essere firmata dal richiedente;
b. deve
riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da
verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed
i riferimenti telefonici;
c. deve
contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro, ovvero:
1).
tipologia di attrezzatura di lavoro;
2)
matricola ENPI o ANCC o lSPESL o Inail o, nel caso di
ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero
di fabbrica e costruttore;
d. deve
essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2 del DM 11 aprile 2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale
soggetto tra quelli iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati di cui
all’articolo 2, comma 4 del DM 11 aprile 2011;
e. deve
riportare la data della richiesta.
La Circolare
sottolinea che in caso di richiesta di verifica periodica incompleta di uno o
più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere
al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni
entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche
periodiche, ai sensi dell’articolo 2 del DM 11 aprile 2011, decorrono dalla
data della richiesta completa di tutti i dati sopra elencati.
E’
necessario pertanto prestare molta attenzione alla compilazione della domanda
al fine di rispettare le periodicità previste dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08.
Per
quanto attiene la denuncia di messa in servizio/immatricolazione e la richiesta
di prima verifica periodica di competenza dell’INAIL, segnaliamo che, al
momento, in attesa della pubblicazione dell’elenco dei soggetti abilitati di
cui all’art. 2, comma 4, è necessario fare riferimento, secondo indicazioni
informali ottenute dagli uffici interessati, ad uno dei soggetti abilitati
riportato nell’elenco nazionale di cui all’Allegato III del citato Decreto.
Altresì,
sempre secondo indicazioni informali, anche l’Inail ritiene le richieste di
verifiche periodiche precedenti all’entrata in vigore del Decreto non più
valide, con il conseguente obbligo per il datore di lavoro di procedere ad una
nuova richiesta, utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’INAIL:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&nextPage=MODULISTICA/Download_dei_modelli/index.jsp#verifica_impianti
Il
punto 1 della circolare chiarisce poi il concetto di data di richiesta:
a.in caso di lettera raccomandata
A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in
caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la
data di invio della mail;
b. in
caso di richiesta attraverso portale web: la data della transazione on-line;
c. in
caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su
copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che
la riceve;
d. in
caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo
in arrivo dell’ente titolare della funzione.
Per
quanto riguarda l’Inail è possibile utilizzare, in alternativa al modello
cartaceo, la procedura on-line “Punto Cliente”.
Al
punto 2 della Circolare viene chiarito che il datore di lavoro deve scegliere
il soggetto abilitato:
a. al
momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della
funzione (Inail o ASL/ARPA); in questo caso individuerà uno dei soggetti
abilitati per l’effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di
lavoro, iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati costituito, per quanto
riguarda l’Inail presso le direzioni regionali competenti o, per quanto
riguarda le ASL/ARPA presso le singole strutture e in presenza di uno specifico
provvedimento regionale che lo preveda, presso la Regione di appartenenza);
b. in
caso di superamento dei termini di 60/30 giorni senza che sia intervenuto il
soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso
datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati
nella Regione in cui si trova l’attrezzatura di lavoro da sottoporre a
verifica, iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui
all’allegato III del DM 11.04.2011.
Solo
nel caso in cui nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui
all’allegato III del DM 11 aprile 2011 non siano
presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il
datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell’elenco nazionale
dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del DM 11.04.2011, per la
specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.
Al
punto 3 l’estensore della Circolare chiarisce che i termini di 60/30 giorni si
interrompono qualora il soggetto titolare della funzione non possa effettuare
la verifica per cause (comprovabili ed adeguatamente documentate) indipendenti
dalla sua volontà. In tal caso la procedura di richiesta di verifica dovrà
essere nuovamente inoltrata. Per questo motivo, al fine di rispettare le
scadenze delle verifiche è opportuno attivare la richiesta con congruo anticipo
rispetto ai termini previsti (60/30 giorni).
Nel
caso in cui nel corso della verifica emerga la necessità di acquisire nuova
documentazione o effettuare delle indagini supplementari, il verificatore
chiederà per iscritto la documentazione o l’attività necessaria a completare la
verifica, con una sospensione temporale sino alla produzione della
documentazione o all’effettuazione della nuova verifica. Si sottolinea che in
questo caso, a differenza del precedente, l’estensore della Circolare fa riferimento
ad una sospensione dei termini che comporta la necessità di un completamento
della verifica senza, però, la riattivazione della procedura di richiesta al
titolare della funzione.
Nel
punto 4 la Circolare sottolinea che qualora il soggetto titolare della funzione
si avvalga di un soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro in sede di
richiesta, il soggetto titolare attiverà tempestivamente il soggetto abilitato
segnalandolo al datore di lavoro. Tale soggetto è obbligato a rispettare i
limiti temporali legati alla data di richiesta inoltrata dal datore di lavoro.
Al
punto 6 si evidenzia che le tariffe verranno corrisposte secondo le modalità
previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote deve
essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate secondo le modalità
previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote deve
essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate secondo le modalità
previste dai soggetti titolari della funzione.
Sul
tema anche Confindustria ha emesso una propria circolare che si pubblica di
seguito.
Confindustria
Roma,
13 Giugno 2012
Facciamo
seguito alla news del 24 maggio scorso , per commentare i chiarimenti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’applicazione del
Decreto dell’11 aprile 2011 relativo alle verifiche periodiche (circolare n. 11
del 25 maggio 2012 ).
La
circolare interviene su una normativa assai complessa, contraddittoria e densa
di criticità applicative. Confindustria oltre a riproporre la radicale modifica
e semplificazione della normativa, ha sottolineato le criticità presenti al
Ministero, che si è riservato di intervenire con successive indicazioni delle
quali daremo tempestivamente notizia.
Di
seguito evidenziamo i punti salienti e le criticità riscontrate nel testo.
Modalità
di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione.
La
circolare riporta i contenuti della richiesta di verifica in mancanza dei quali
la stessa non è ritenuta completa (ad esempio: devono essere indicati
l’indirizzo completo in cui si trova l’attrezzatura, i dati fiscali, i
riferimenti telefonici, su carta intestata- se la richiesta è su supporto
cartaceo - etc..). Il datore di lavoro deve indicare,
inoltre, il nominativo del soggetto abilitato di cui intende avvalersi,
individuato tra quelli iscritti negli elenchi delle Asl o dell’INAIL.
Evidenziamo che questi elenchi non sono ancora presenti nella maggior parte del
territorio e non è, quindi, possibile per il datore di lavoro presentare la
richiesta di verifica “completa”. Questo inficia l’attuazione concreta delle
verifiche. La circolare definisce, inoltre, la decorrenza del termine della
richiesta (la data di invio del fax; data di consegna della raccomandata sulla
ricevuta; data di invio della PEC; data di protocollo di arrivo della posta
ordinaria, raccomandata semplice o e-mail, etc..).
Scelta
del soggetto abilitato
Il
datore di lavoro deve scegliere il soggetto abilitato al momento della
richiesta della verifica periodica, tra quelli iscritti negli elenchi INAIL,
per la prima verifica, o negli elenchi delle ASL per le verifiche successive
alla prima. Qualora la verifica non venga effettuata nei termini di legge, il
datore di lavoro si può rivolgere ad un soggetto abilitato (presente
nell’elenco pubblicato dal Ministero del Lavoro con la circolare dirigenziale
del 21 maggio 2012) ma, la circolare precisa “solo se presente nella Regione in
cui si trova l’attrezzatura”. L’abilitazione “per Regione”, oltre ad essere in
contrasto con il Decreto 11 aprile 2011 (che prevede che decorsi i termini il
datore di lavoro possa avvalersi dei soggetti dell’elenco pubblicato dal
ministero del lavoro senza vincoli regionali -art. 2,
comma 8) porta un aumento di oneri solo burocratici e di gestione per le
aziende (poichè, ad esempio, un’azienda con sedi
limitrofe, ma appartenenti a due regioni differenti potrebbe essere costretto a
rivolgersi a soggetti abilitati diversi, con duplicazione degli oneri
burocratici). La circolare precisa che il datore di lavoro potrà rivolgersi a
soggetti abilitati di una Regione diversa da quella in cui si trova
l’attrezzatura, solo se nella propria Regione non ci sono soggetti abilitati
per quella specifica attrezzatura.
Interruzione
o sospensione dei termini temporali
I
termini temporali di 60 giorni per la prima verifica e di 30 giorni per le
successive si interrompono qualora le verifiche non possano essere effettuate
per indisponibilità del datore di lavoro, del personale occorrente, dei mezzi
necessari, per necessità di ulteriore documentazione, etc..
Questa previsione, per quanto ragionevole da un punto di vista teorico,
potrebbe portare difficoltà operative alle aziende, perchè
lasciano una eccessiva discrezionalità al verificatore.
Attivazione
del soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione
La
circolare precisa che INAIL ed ASL, qualora si avvalgano di soggetti abilitati,
dovranno attivarli il più tempestivamente possibile, dandone contestualmente
comunicazione al datore di lavoro.
Modulistica
Non
cambia la modulistica da utilizzare, che è riportata nell’allegato IV del DM 11
aprile2011.
Tariffazione
delle verifiche periodiche
Anche
in questo caso, la circolare ribadisce quanto già previsto dal DM e, cioè, che
le tariffe delle verifiche sono corrisposte con le modalità previste da INAIL
ed ASL. Questo apre la strada ad un sistema tariffario diversificato sul
territorio, che rende ancora più urgente l’emanazione del decreto
interministeriale che definisce le tariffe (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
DM 11 aprile 2012).