INPS - INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE - CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE - MESSAGGIO N. 10378/2012

 

Con messaggio n. 10378 del 20 giugno 2012, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inps ha fornito chiarimenti in materia di stato di disoccupazione, ai fini del riconoscimento degli incentivi all’assunzione, di cui all’art. 8, comma 9, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407.

La norma sopra richiamata riconosce a favore dei datori di lavoro - nelle ipotesi di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi - una riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi, ovvero l’esenzione totale, per eguale periodo, di tali contributi, laddove le predette assunzioni siano effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno o da imprese artigiane.

Il messaggio in esame segnala che, in merito alla concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione, si è posto il problema se l’indennità di disoccupazione concorra o meno a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione.

Ciò in quanto l’art. 4 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, nel testo sostituito dall’art. 5 del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sancisce che si conserva lo “stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.

Al riguardo, l’Inps osserva che il menzionato art. 4 dà rilievo all’attività lavorativa effettivamente svolta; pertanto, non rileva il reddito risultante da indennità di disoccupazione, atteso che lo stesso non deriva da attività lavorativa.

Di conseguenza - precisa l’Istituto - tale reddito non assume rilievo neppure ai fini della valutazione dei requisiti necessari per la fruizione dei benefici contributivi di cui trattasi.

Da ultimo, l’Inps rimarca che la competenza a certificare lo stato di disoccupazione è attribuita ai Centri per l’impiego presso i quali il lavoratore ha dichiarato la sua disponibilità a prestare attività lavorativa.

Allo scopo di superare eventuali contrasti interpretativi, il messaggio in parola invita quindi le Sedi Inps a segnalare alla Direzione Centrale Entrate dell’Istituto eventuali diverse interpretazioni da parte dei Centri per l’impiego.

 

Inps

 

Roma, 20 giugno 2012

 

Messaggio n. 10378

 

Oggetto: Incentivi all’assunzione previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990. Indennità di disoccupazione e conservazione dello stato di disoccupazione.

Giungono a questa Direzione centrale, ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990, richieste di chiarimenti in materia di stato di disoccupazione.

In particolare, si è posto il problema se l’indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto l’articolo 4 del d.lgs. 181/2000 - aggiornato con le modifiche di cui al d.lgs. 297/2002 - stabilisce che si conserva lo “stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.

A tale proposito si precisa quanto segue.

L’articolo 4 del d.lgs. 181/2000 dà rilievo all’attività lavorativa effettivamente svolta; non rileva, pertanto, il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Conseguentemente, tale reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990.

Si evidenzia, infine, che la competenza a certificare lo stato di disoccupazione è attribuita ai Centri per l’impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare; al fine di superare eventuali contrasti interpretativi, le sedi sono pertanto invitate a segnalare a questa direzione centrale eventuali diverse interpretazioni da parte dei Centri per l’impiego.