INPS - INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE - CONSERVAZIONE DELLO
STATO DI DISOCCUPAZIONE - MESSAGGIO N. 10378/2012
Con messaggio n. 10378 del
20 giugno 2012, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inps ha fornito
chiarimenti in materia di stato di disoccupazione, ai fini del riconoscimento
degli incentivi all’assunzione, di cui all’art. 8, comma 9, della Legge 29
dicembre 1990, n. 407.
La norma sopra richiamata
riconosce a favore dei datori di lavoro - nelle ipotesi di assunzione, con
contratto a tempo indeterminato, di lavoratori disoccupati da almeno
ventiquattro mesi, quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di
lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o
sospesi - una riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali
per un periodo di trentasei mesi, ovvero l’esenzione totale, per eguale
periodo, di tali contributi, laddove le predette assunzioni siano effettuate da
imprese operanti nei territori del Mezzogiorno o da imprese artigiane.
Il messaggio in esame
segnala che, in merito alla concessione dei benefici previsti dalla citata
disposizione, si è posto il problema se l’indennità di disoccupazione concorra
o meno a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di
disoccupazione.
Ciò in quanto l’art. 4 del
Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, nel testo sostituito dall’art. 5
del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sancisce che si conserva lo
“stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale
da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale
escluso da imposizione”.
Al riguardo, l’Inps osserva
che il menzionato art. 4 dà rilievo all’attività lavorativa effettivamente
svolta; pertanto, non rileva il reddito risultante da indennità di
disoccupazione, atteso che lo stesso non deriva da attività lavorativa.
Di conseguenza - precisa
l’Istituto - tale reddito non assume rilievo neppure ai fini della valutazione
dei requisiti necessari per la fruizione dei benefici contributivi di cui
trattasi.
Da ultimo, l’Inps rimarca
che la competenza a certificare lo stato di disoccupazione è attribuita ai
Centri per l’impiego presso i quali il lavoratore ha dichiarato la sua disponibilità
a prestare attività lavorativa.
Allo scopo di superare
eventuali contrasti interpretativi, il messaggio in parola invita quindi le
Sedi Inps a segnalare alla Direzione Centrale Entrate dell’Istituto eventuali
diverse interpretazioni da parte dei Centri per l’impiego.
Inps
Roma, 20 giugno 2012
Messaggio n. 10378
Oggetto: Incentivi all’assunzione
previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990. Indennità
di disoccupazione e conservazione dello stato di disoccupazione.
Giungono a questa Direzione
centrale, ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990, richieste di chiarimenti in materia
di stato di disoccupazione.
In particolare, si è posto
il problema se l’indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito
rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto
l’articolo 4 del d.lgs. 181/2000 - aggiornato con le modifiche di cui al d.lgs.
297/2002 - stabilisce che si conserva lo “stato di disoccupazione a seguito di
svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non
superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.
A tale proposito si precisa
quanto segue.
L’articolo 4 del d.lgs.
181/2000 dà rilievo all’attività lavorativa effettivamente svolta; non rileva,
pertanto, il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non
derivante da attività lavorativa. Conseguentemente, tale reddito non assume
rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per
l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990.
Si evidenzia, infine, che
la competenza a certificare lo stato di disoccupazione è attribuita ai Centri
per l’impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a
lavorare; al fine di superare eventuali contrasti interpretativi, le sedi sono
pertanto invitate a segnalare a questa direzione centrale eventuali diverse
interpretazioni da parte dei Centri per l’impiego.