MINISTERO DEL LAVORO -PROSPETTO PAGA - MODALITA’
TELEMATICA - INVIO AL DIPENDENTE - INTERPELLO N. 13/2012
Con risposta ad interpello
n. 13 del 30 maggio 2012, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di
consegna al dipendente, al momento della corresponsione della retribuzione, del
prospetto paga può essere assolto anche mediante posta elettronica certificata
o attraverso la collocazione del “cedolino” su sito web dotato di area
riservata con accesso protetto.
Al riguardo si ricorda che
gli articoli 1 e 3 della Legge 5 gennaio 1953, n. 4, prevedono l’obbligo, per
il datore di lavoro, di consegnare ai lavoratori dipendenti, nel momento stesso
della erogazione della retribuzione, un prospetto di paga in cui devono essere
indicati nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui
la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi
che, comunque, compongono la retribuzione, nonché, distintamente, le singole
trattenute. Tale prospetto deve portare la firma, la sigla o il timbro del
datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Le società cooperative sono tenute
alla compilazione del prospetto paga anche per i propri soci dipendenti. L’art.
39, comma 5, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla Legge 6
agosto 2008, n. 133, stabilisce che il predetto obbligo può essere adempiuto
anche con la consegna di copia delle scritturazioni effettuate nel Libro unico
del lavoro.
Il Ministero del Lavoro
aveva già ammesso che, stante l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la
consegna del “cedolino” contestualmente alla retribuzione, al fine di garantire
la possibilità di controllo immediato da parte del lavoratore, non vi fossero
preclusioni all’inoltro del prospetto tramite posta elettronica certificata
(interpello n. 1/2008) e non certificata (interpello n. 8/2010).
Ora il predetto Dicastero
chiarisce che l’assolvimento dell’obbligo di cui trattasi possa essere
effettuato dal datore di lavoro privato anche attraverso il caricamento delle
c.d. “buste paga” su sito web dotato di un’area riservata con accesso
consentito solo al lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una
postazione internet dotata di stampante e l’assegnazione di apposita password o
codice segreto personale. In tali ipotesi, conclude il Ministero del Lavoro,
per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli
eventuali accertamenti dell’organo di vigilanza, deve risultare traccia nello
stesso sito web della collocazione mensile dei prospetti paga.