MINISTERO DEL LAVORO -PROSPETTO PAGA - MODALITA’ TELEMATICA - INVIO AL DIPENDENTE - INTERPELLO N. 13/2012

 

Con risposta ad interpello n. 13 del 30 maggio 2012, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di consegna al dipendente, al momento della corresponsione della retribuzione, del prospetto paga può essere assolto anche mediante posta elettronica certificata o attraverso la collocazione del “cedolino” su sito web dotato di area riservata con accesso protetto.

Al riguardo si ricorda che gli articoli 1 e 3 della Legge 5 gennaio 1953, n. 4, prevedono l’obbligo, per il datore di lavoro, di consegnare ai lavoratori dipendenti, nel momento stesso della erogazione della retribuzione, un prospetto di paga in cui devono essere indicati nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono la retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto deve portare la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto paga anche per i propri soci dipendenti. L’art. 39, comma 5, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che il predetto obbligo può essere adempiuto anche con la consegna di copia delle scritturazioni effettuate nel Libro unico del lavoro.

Il Ministero del Lavoro aveva già ammesso che, stante l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la consegna del “cedolino” contestualmente alla retribuzione, al fine di garantire la possibilità di controllo immediato da parte del lavoratore, non vi fossero preclusioni all’inoltro del prospetto tramite posta elettronica certificata (interpello n. 1/2008) e non certificata (interpello n. 8/2010).

Ora il predetto Dicastero chiarisce che l’assolvimento dell’obbligo di cui trattasi possa essere effettuato dal datore di lavoro privato anche attraverso il caricamento delle c.d. “buste paga” su sito web dotato di un’area riservata con accesso consentito solo al lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e l’assegnazione di apposita password o codice segreto personale. In tali ipotesi, conclude il Ministero del Lavoro, per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli eventuali accertamenti dell’organo di vigilanza, deve risultare traccia nello stesso sito web della collocazione mensile dei prospetti paga.