BENEFICI GASOLIO AUTOTRAZIONE - DICHIARAZIONE DA PRESENTARE NEL MESE DI LUGLIO 2012 PER I CONSUMI DEL SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNO IN CORSO
L’Agenzia delle Dogane con nota prot.
n. 78201/RU del 22 giugno 2012 ha
precisato che, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1°
aprile ed il 30 giugno 2012, la dichiarazione “Riduzione dell’aliquota di
accisa sul gasolio per autotrazione”, va presentata a decorrere dal 1° luglio e
fino al 31 luglio 2012.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane è
disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa
dell’apposita dichiarazione di cui sopra da consegnare al competente Ufficio
delle Dogane.
In attuazione dell’art. 61, comma 4, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, tenuto conto dell’intervenuto aumento dell’aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante (decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, art. 2,
comma tre), si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
- euro 0,18998609 al litro, in relazione ai consumi
effettuati tra il 1° aprile ed il 7 giugno 2012;
- euro 0,20998609 al litro, in relazione ai consumi
effettuati tra l’8 ed il 30 giugno 2012.
Hanno diritto al beneficio sopra descritto gli
esercenti l’attività di trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio,
effettuato con un autoveicolo a motore od un autoveicolo con rimorchio, adibito
esclusivamente al trasporto di merci su strada, avente un peso a pieno carico
massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Ai sensi dell’art. 4, comma due, del D.P.R., n.
277/2000, decorsi sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’Agenzia delle
Dogane, della Dichiarazione, senza che all’Impresa sia stato notificato
provvedimento di diniego, l’istanza medesima si considera accolta e le Imprese
possono utilizzare in compensazione, tramite il Mod. F24, l’importo del credito
spettante (codice tributo 6740).
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61
sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo
trimestre 2012, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31
dicembre 2013. Da tale data decorre il termine per la presentazione
dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in
compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno
2014.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2001 vi è l’onere per
le Imprese, ai soli fini di poter usufruire di tale riduzione, di richiedere,
agli esercenti impianti stradali di distribuzione carburanti, la fattura in
luogo della scheda carburante (documento, quest’ultimo, peraltro, sempre valido
ai fini della deducibilità fiscale del costo del carburante e della
detraibilità dell’I.V.A. relativa)
Da ultimo si ricorda che, comunque, quando l’Agenzia
delle Dogane procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà
annullare, con provvedimento motivato, l’atto di assenso formatosi a seguito
del silenzio-assenso.