RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO - PRECISAZIONI
(Circolare Agenzia delle Dogane n. 62488 del 31 maggio
2012)
Con la legge di conversione del decreto legge sulle
semplificazioni fiscali, è stata confermata l’abrogazione del termine “a pena
di decadenza” per la presentazione delle domande di rimborso trimestrale delle
accise sul gasolio da parte delle imprese di autotrasporto (in conto proprio o
per conto terzi).
È stato così risolto il problema relativo ai consumi
di gasolio non ancora documentati nel mese successivo alla scadenza del
trimestre, entro cui le imprese devono chiedere il rimborso, con le modalità
esposte dalla nota dell’Agenzia delle Dogane del 20 aprile 2012.
Lo stesso Direttore Centrale dell’Agenzia delle
Dogane, con circolare dello scorso 31 maggio, ha ribadito che la presentazione
tardiva della dichiarazione da parte delle imprese non preclude il
riconoscimento del rimborso.
Inoltre, con la circolare specificata in oggetto, si
chiarisce che il termine temporale per l’utilizzo in compensazione del credito
“sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto
del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio
delle Dogane”.
A titolo d’esempio, in caso di dichiarazione afferente
ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2012, presentata tardivamente
nel mese di aprile 2013, l’impresa potrà utilizzare il credito sorto fino al 31
dicembre 2014. Da tale termine decorrono poi i 6 mesi entro i quali deve essere
richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze.
Alla luce delle modifiche normative, l’Agenzia precisa
che, in ogni caso, l’impresa può chiedere il rimborso delle accise entro il
termine di decadenza biennale decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso
avrebbe potuto essere richiesto (nell’esempio sopra illustrato, la data di
decorrenza del termine è il 1° aprile 2012).