AUTOTRASPORTO - AGGIORNAMENTI
ACCESSO PROFESSIONE AUTOTRASPORTATORE E ACCESSO AL MERCATO
Il Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), con nota del 7 giugno 2012, è
intervenuto nuovamente a fornire delucidazioni sull’accesso alla professione di
autotrasportatore.
Nello
specifico, si chiarisce che l’attività del gestore dei trasporti, interno ed
esterno, è riferita ad una sola impresa.
Qualora tale
soggetto sia interno all’impresa potrà ricoprire in altre imprese le cariche
previste dall’art. 4, comma 1, del decreto dirigenziale (DD) 25.11.2011,
sempreché nelle imprese suddette sia già presente un gestore; invece, per la
nomina di un gestore esterno è necessario che lo stesso non ricopra le cariche
previste dal DD suddetto:
a.
amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione (CDA) per
le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private, e salvo il
disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b. socio
illimitatamente responsabile per le società di persone;
c. titolare
oppure institore dell’impresa individuale, collaboratore di impresa familiare;
d. persona
legata da rapporto do lavoro subordinato).
Relativamente
alla dimostrazione dei requisiti entro il 4.06.2012, le Province e gli UMC per
quanto di loro competenza, qualora l’impresa non dimostri i requisiti o non
provveda correttamente, possono fissare un termine per la regolarizzazione,
tenendo conto anche della situazione dell’impresa successivamente alla data
suddetta.
Inoltre, la
circolare riporta delle specificazioni nell’ambito dell’idoneità finanziaria,
con riguardo alla nota del 11 maggio 2012.
La nota, infine, fornisce delle
precisazioni anche sull’accesso al mercato. In particolare, la cessione azienda
e la cessione parco veicolare Euro 5 potrà essere effettuata anche dopo il
4.06.2012, qualora l’impresa cedente non abbia adeguato i propri requisiti di
idoneità finanziaria, professionale e di stabilimento, oppure sia in corso o
sospeso il procedimento di cancellazione dall’Albo e dal REN, ovvero si trovi
in sospensione dall’Albo stesso o sia in liquidazione.