AUTOTRASPORTO - PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL “DECRETO SANZIONI”
Con DM 20 aprile 2012 è stata data attuazione al comma
15, dell’art. 83 bis, della L. 133/08 e smi, che
individua nel Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) l’autorità
competente per l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 14 della
medesima disposizione.
Le sanzioni, riguardanti l’esclusione fino a 6 mesi
dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi
nonché l’esclusione per un periodo di 1 anno dai benefici fiscali, finanziari e
previdenziali di ogni tipo previsti legge, conseguono alla violazione dei commi
7, 8, 9, 13 e 13 bis dello stesso art. 83 bis.
Pertanto, le sanzioni sono irrogate, previa “denunzia”
al MIT e con esito positivo dell’istruttoria, nei contratti verbali, nel caso
di mancato pagamento o pagamento oltre il 90° giorno data fattura, ovvero
qualora il committente corrisponda al vettore un importo inferiore a quanto
realmente dovuto, mentre ai contratti scritti soltanto nel caso di pagamento
oltre il 90° giorno dall’emissione della fattura.
Il provvedimento definisce l’iter procedimentale per
l’applicazione delle sanzioni, prevede le eventuali azioni di autotutela che
possono essere intraprese dal destinatario del provvedimento, i contenuti
specifici dell’elenco ex comma 15, dell’art. 83 bis nonché le modalità di
aggiornamento e di pubblicazione dei dati in esso contenuti.
Con riferimento alla sanzione dell’esclusione fino a 6
mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e
servizi, il DM, oltre a stabilire un limite minimo temporale (30 gg.) non
indicato dalla legge, prevede che le Stazioni Appaltanti possono richiedere ai
soggetti partecipanti alla gara un’autocertificazione che attesti l’inesistenza
di provvedimenti sanzionatori a loro carico.