INPS
- INDENNITA' DI MALATTIA PER I LAVORATORI SPEDALIZZATI ISTRUZIONI ISTITUTO
La
Direzione Centrale Prestazioni Temporanee dell'I.N.P.S. ha indicato i limiti di
reddito mensile da valere per l'anno 2000 ai fini del riconoscimento della
vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. I
nuovi importi, da valere per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2000 sono
così determinati:
-
Lire 1.015.300 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o
equiparato;
-
Lire 1.776.750 per due genitori.
Per
la generalità delle imprese industriali i limiti di reddito testé indicati non
rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali
vale la diversa disciplina dell'assegno per il nucleo familiare); sono invece
di interesse per la determinazione dell'indennità economica di malattia a favore
dei lavoratori spedalizzati. Come noto, secondo le norme tuttora vigenti la
misura dell'indennità giornaliera di malattia è ridotta ai 2/5 della normale
intera, a carico dei lavoratori che siano ricoverati in luoghi di cura, e per
tutto il periodo della degenza. Tuttavia, la riduzione non ha luogo - e
l'indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori
spedalizzati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria
della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo
Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è
necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati)
siano titolari di reddito non maggiore di limiti determinati; per l'anno 2000
valgono appunto gli importi mensili indicati dalla circolare. Superfluo
rammentare che la vivenza a carico - ai fini della determinazione
dell'indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero - deve comunque
essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il Modello FC/Mal.