PUBBLICATO IN GAZZETTA IL D.L. N. 83/2012: “MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”
È stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26
giugno 2012, Suppl. Ord. n. 129) il Decreto Legge 22
giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese”. Il provvedimento
contiene diverse misure di interesse del settore privato, in tema di
riqualificazione urbana con il varo del Piano nazionale per le città e di
semplificazioni in materia edilizia.
Si riporta di seguito una rielaborazione, redatta
dagli uffici dell’Ance, degli articoli 12 e 13 del DL
in parola.
Piano nazionale per le città – art. 12
L’art. 12 del decreto legge disciplina il Piano
nazionale per le città, nato da una proposta dell’Ance presentata nell’ambito
del convegno del 3 aprile scorso che il Ministero delle infrastrutture ha
accolto, anche in considerazione degli obiettivi dell’Allegato Infrastrutture
al Documento di Economia e Finanza per gli anni 2013 – 2015, varato dal
Governo, fra i quali vi è anche quello di attivare una nuova politica per la
riqualificazione funzionale delle città e per il rilancio dell’edilizia.
L’intento dichiarato nell’Allegato Infrastrutture è
quello di “mettere a sistema” le iniziative già definite o avviate quali il Piano
Casa, il Piano per l’Edilizia scolastica con una serie di progetti nuovi in
grado di rigenerare le aree urbane degradate ed innescare così una grande
motore di sviluppo.
Al “lancio” da parte dell’Ance con il convegno del 3
aprile ha fatto seguito l’apertura di un tavolo di lavoro presso il Ministero
delle Infrastrutture che ha visto oltre all’Ance la partecipazione, tra
l’altro, di vari Ministeri e della Cassa depositi e prestiti per definire gli
aspetti operativi del nuovo Piano.
Peraltro, si evidenzia che al
decreto legge dovrà necessariamente fare seguito un provvedimento attuativo che
definisca alcuni aspetti essenziali quali i termini e le modalità per la
presentazione delle proposte, criteri puntuali di selezione, parametri
finanziari, ecc.
Cabina di regia
il Piano, finalizzato alla riqualificazione di aree
urbane con particolare riferimento a quelle degradate, sarà costituito
dall’insieme dei Contratti di valorizzazione urbana sottoscritti dai soggetti
interessati e verrà gestito da una Cabina di regia, istituita con Decreto del
Ministro infrastrutture avente i seguenti compiti (comma 4):
• ricevere e
selezionare le proposte dei comuni;
• definire gli investimenti attivabili nell’ambito
urbano selezionato;
• proporre al Ministero la destinazione delle risorse;
• promuovere la sottoscrizione del contratto di
valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e
privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.
La Cabina di regia è composta da rappresentanti delle
amministrazioni statali competenti (oltre a quelli del Ministero delle
infrastrutture, di cui uno avente funzione di Presidente, del Ministero
dell’economia, dello sviluppo economico, dell’istruzione, dell’ambiente, dei beni
culturali, dell’interno, della coesione territoriale), dell’Agenzia del
demanio, della Cassa depositi e prestiti, della Conferenza delle regioni,
dell’Associazione nazionale comuni italiani.
Alla Cabina parteciperanno in veste di osservatori i
rappresentanti del Fondo Investimenti per l’abitare (FIA) di CDP e dei fondi di
investimento istituiti dalla Sgr del Ministero
dell’economia (comma 1).
Contenuti delle proposte comunali
Le proposte di Contratti di valorizzazione urbana
promosse dai comuni dovranno essere costituite da un insieme coordinato di
interventi con riferimento ad aree urbane degradate ed indicare (comma 2):
• descrizione e
caratteristiche degli interventi;
• ambito urbano oggetto di trasformazione e
valorizzazione;
• investimenti e finanziamenti necessari;
• soggetti interessati;
• eventuali premialità;
• programma temporale degli interventi;
• fattibilità tecnico-amministrativa.
Criteri di selezione
Le proposte di Contratti di
valorizzazione urbana presentate dai comuni verranno selezionate sulla base dei
seguenti criteri (comma 3):
• immediata cantierabilità
degli interventi;
• capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e
finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore
del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
• riduzione di fenomeni di tensione abitativa,
marginalizzazione e degrado sociale;
• miglioramento
della dotazione infrastrutturale;
• miglioramento della qualità urbana, del tessuto
sociale ed ambientale.
Modalità di finanziamento: Il Ministero delle
infrastrutture concorre al finanziamento del Piano con proprie risorse recuperate
da precedenti programmi di edilizia abitativa per un totale di circa 230
milioni di euro.
Ulteriori semplificazioni in materia di Scia e Dia –
art. 13
Il legislatore nazionale torna ancora una volta ad
ampliare le misure di semplificazione al fine di ridurre ulteriormente gli
oneri burocratici per cittadini, imprese, professionisti che si trovano a
presentare una Scia (ai sensi dell’articolo 19 Legge n. 241/1990 sul
procedimento amministrativo) o una Dia (ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 380/2001
Tu Edilizia).
L’articolo 13 del decreto allunga, infatti, la lista
delle autocertificazioni sostitutive ammesse a corredo della Scia, fatte sempre
salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
Con una integrazione all’articolo 19 della Legge n.
241/1990 il decreto prevede che, oltre ai pareri di organi o enti appositi,
anche gli atti, richiesti dalla normativa vigente (non solo di livello
legislativo ma anche regolamentare) per l’avvio di una attività imprenditoriale,
possano essere sostituiti dalle certificazioni, asseverazioni ecc. dei tecnici
abilitati. Il decreto interviene, inoltre, ad introdurre analoga opportunità
anche all’interno della procedura della Dia in edilizia di cui all’articolo 23
del DPR n. 380/2001 (che a livello regionale non è stata rimpiazzata sempre e
comunque dalla Scia) consentendo così di sostituire atti e pareri degli enti o
organi appositi ovvero l’esecuzione di verifiche preventive con
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di soggetti
abilitati.
Non è in ogni caso possibile l’autocertificazione
quando si è in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o quado si tratta di atti che devono essere rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, nonché quelli previsti dalla
normativa anti sismica e quelli derivanti da norme comunitarie.
L’obiettivo di alleggerire gli adempimenti è
condivisibile al pari di quello per ridurre i tempi per l’inizio dell’attività
imprenditoriale (non solo quella edilizia).
Altrettanto dicasi per l’esigenza di assicurare, con
una norma di rilievo nazionale, l’uniformità delle procedure sia che venga
presentata la Scia sia che, secondo le singole discipline regionali, venga
richiesta, per alcuni interventi in ambito edilizio, la Dia.