DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO PER INOSSERVANZA DEI TERMINI DI INIZIO LAVORI E DI FINE DEI LAVORI
(CdS, Sezione IV, sentenza
n. 2915 del 18/05/2012)
Si riporta un estratto della sentenza n. 2915 del
18/05/2012 con la quale il giudice si esprime riguardo ai termini della
decadenza di una concessione edilizia.
SENTENZA
“…In aderenza
all’orientamento che appare prevalente nella materia da ultimo, ritiene che
debba farsi riferimento…alla lettera della legge, la
quale fa dipendere la decadenza, non da un atto amministrativo, costitutivo o
dichiarativo, ma dal semplice fatto dell’inutile decorso del tempo.
Diversamente opinando, infatti, si farebbe dipendere la
decadenza non solo da un comportamento dei titolari della concessione ma anche
della Pubblica Amministrazione, ai fini dell’accertamento con apposito atto
amministrativo dell’intervenuta decadenza della concessione edilizia per
l’inutile scadenza del termine di inizio lavori, con probabili disparità di
trattamento tra situazioni che nella sostanza si presentano identiche sul punto
che interessa.
La decadenza della concessione edilizia per mancata
osservanza del termine di inizio dei lavori, pertanto, opera di diritto, con la
conseguenza che il provvedimento, ove adottato, ha carattere meramente
dichiarativo di un effetto verificatosi “ex se” con l’inutile decorso del
termine.
Segue da ciò che:
a) l’eventuale provvedimento di decadenza è
sufficientemente motivato con richiamo al termine ultimo previsto per l’inizio
dei lavori, senza che sia necessaria una comparazione tra l’interesse del
privato e quello pubblico, essendo quest’ultimo “ope legis” prevalente sul primo;
b) non è necessaria la comunicazione di avvio del
procedimento, essendo la decadenza un effetto “ipso iure” del mancato inizio
dei lavori e non residuando all’Amministrazione alcun margine per valutazioni
di ordine discrezionale.
La decadenza
della concessione edilizia si determina, pertanto, anche in assenza di
un’espressa dichiarazione da parte dell’Amministrazione competente…”