MINISTERO DEL LAVORO -
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A SEGUITO DI
LICENZIAMENTO DICHIARATO ILLEGITTIMO - INTERPELLO
N. 12/2012
Con interpello n. 12/2012
del 30 maggio 2012, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere circa
la sussistenza, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo di versamento dei
contributi previdenziali in favore di un proprio dipendente, per il periodo che
intercorre tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione nel
posto di lavoro, disposta con ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 700 del
Codice di procedura civile.
In via preliminare, il
menzionato Dicastero ricorda che la Legge 11 maggio 1990, n. 108, ha innovato
la disciplina dei licenziamenti individuali, di cui alle Leggi 15 luglio 1966,
n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, collegando gli effetti della declaratoria di
illegittimità del licenziamento al numero dei dipendenti occupati presso
l’azienda.
Nello specifico, l’art. 8
della Legge n. 604/1966, prevede, per i datori di lavoro con organico aziendale
fino a quindici dipendenti, la riassunzione del lavoratore, licenziato senza
giusta causa o giustificato motivo, ovvero la corresponsione di un’indennità parametrata all’ultima retribuzione di fatto (fra un minimo
di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità), tenendo conto delle dimensioni
dell’impresa, dell’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del
comportamento e delle condizioni delle parti.
Al riguardo, il Ministero
sottolinea che la cosiddetta “tutela obbligatoria”, di cui alla citata norma,
implica l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, a far data dal giorno
della riassunzione, e, pertanto, il datore di lavoro non è tenuto
all’assolvimento degli obblighi contributivi per il periodo intercorrente tra
il licenziamento e la riassunzione stessa.
L’art. 18 della Legge n.
300/1970, contempla, invece, la cosiddetta “tutela reale”, per le aziende che
occupano alle loro dipendenze più di quindici prestatori di lavoro. Tale
disposizione comporta che il giudice, nel sancire l’illegittimità del
licenziamento, ordini il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro e
contestualmente condanni il datore di lavoro al pagamento di una indennità
commisurata alla retribuzione globale di fatto (comunque non inferiore a cinque
mensilità di retribuzione) dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva
reintegra ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo
stesso periodo.
Ciò premesso, il Ministero
del Lavoro richiama l’orientamento avallato dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15143 del 5 luglio 2007, in ordine
al principio della necessaria autonomia tra retribuzione ed
obbligo contributivo, obbligo quest’ultimo considerato indifferente alle
vicende conseguenti al licenziamento e alla successiva reintegrazione.
La
Suprema Corte, pur affermando che la prestazione lavorativa costituisce il
presupposto dell’obbligazione contributiva, ritiene tuttavia che il rapporto
previdenziale assicurativo non integri semplicemente il corrispettivo della
prestazione lavorativa.
Questa
considerazione trae le mosse dal principio della sussistenza del rapporto di
lavoro nell’arco temporale che va dal giorno del licenziamento illegittimo e
quello dell’ordine di reintegrazione e della conseguente continuità del
rapporto previdenziale per il medesimo periodo.
Nei
confronti del datore di lavoro continua, quindi, a gravare l’adempimento
dell’obbligo contributivo, proprio in virtù del fatto che il rapporto di lavoro
non si è mai estinto.
In
proposito, il Ministero sottolinea che l’obbligazione contributiva deve essere
commisurata all’effettivo importo delle retribuzioni maturate e dovute per il
periodo dal licenziamento alla data della reintegrazione, sebbene tale misura
non coincida con l’ammontare del danno liquidato in applicazione degli ordinari
criteri risarcitori.
Ad
analoghe conclusioni - aggiunge il Ministero - è pervenuta anche la sentenza
della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 402 del 13 gennaio 2012, laddove
viene evidenziato che, nell’ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo con
conseguente ordine di reintegrazione, il rapporto assicurativo risulta
assistito dalla medesima “fictio iuris”
che caratterizza il rapporto di lavoro, poiché proprio la previsione
legislativa, secondo cui la parte datoriale deve essere condannata “al
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione”, determina la non
interruzione “de iure” anche del rapporto assicurativo previdenziale collegato
a quello lavorativo.
Da
ultimo, il Ministero rammenta che la dichiarazione di illegittimità del
licenziamento disposta con ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 700 del
Codice di procedura civile assicura al lavoratore le medesime tutele
conseguenti ad eventuale sentenza con analogo contenuto, emessa in sede di
giudizio di merito, sostanziandosi, pertanto, in un’anticipazione dei relativi
effetti. In definitiva, il Ministero del Lavoro esprime l’avviso che, a seguito
dell’adozione del suddetto provvedimento cautelare di reintegrazione del
prestatore nel posto di lavoro, il datore di lavoro risulta tenuto
all’adempimento di tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro, tra i
quali, l’obbligazione del versamento delle somme dovute a titolo di
contribuzione.