DURC - ACQUISIZIONE D’UFFICIO DA PARTE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAzIONI - MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL MINISTERO DEL LAVORO (N. 12/2012) -
CIRCOLARI N. 6/2012 E N.12/2012
Sono state emanate le
circolari sul Durc del Ministero per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministero del Lavoro,
rispettivamente la n. 6 del 31 maggio 2012 e la n. 12 del 1° giugno 2012.
In tale contesto, sono
state date importanti indicazioni per ciò che concerne l’acquisizione d’ufficio
del documento unico di regolarità contributiva, la sua non autocertificabilità,
la possibilità per i privati di continuare a chiederlo in determinati contesti,
la necessità che a rilasciare il Durc siano solo le
Casse Edili abilitate in tale senso.
In particolare, il
Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, alla luce delle
novità introdotte in tema di acquisizione d’ufficio del Durc,
ha posto preliminarmente, nella circolare n. 6, la questione circa
l’applicabilità al medesimo della normativa in tema di certificazioni e, in
particolare, della previsione di cui all’art. 40, comma 02 del D.P.R. n.
445/2000, così come da ultimo novellato dalla L. n. 183/2011, che prevede
l’apposizione sui documenti rilasciati ai privati della dicitura “il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione
o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In proposito, fermo
restando le novità in materia di acquisizione d’ufficio del Durc,
entrambi i dicasteri hanno sottolineato, nelle rispettive circolari, la
possibilità per i privati di continuare a richiedere il Durc
per specifiche procedure (ad es. art. 90 del D.Lgs.
81/08 - T.U. sulla sicurezza -), purché sul certificato venga per l’appunto
apposta la dicitura di cui sopra.
È stata, inoltre,
evidenziata la natura del Durc quale certificato, in
quanto il medesimo possiede tutte le caratteristiche a questo attribuite dalla
legge, pur rimanendo in ogni caso, come da sempre sostenuto dall’Ance e
ribadito più volte dal Ministero del Lavoro, anche nella presente circolare n.
12/2012, esclusa la possibilità di autocertificarlo da parte del privato,
contenendo dati al medesimo non disponibili.
È stato, infatti,
rammentato che la regolarità contributiva non può ritenersi autocertificabile
in quanto la stessa non può essere oggetto di sicura conoscenza così come
avviene per gli stati, qualità personali e fatti che, ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in
quanto elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che la regolarità
contributiva è il risultato di complesse valutazioni tecniche di natura
contabile da effettuarsi esclusivamente a carico degli enti deputati al rilascio
del Durc.
Per
quanto concerne i casi esclusi dall’acquisizione d’ufficio da parte della
Pubblica Amministrazione e nei quali la stessa può procedere con i
controlli di cui all’art. 71 del D.P.R.
n. 445/2000, la circolare specifica che occorra fare riferimento esclusivamente
alle fattispecie previste dalla normativa di settore in cui il privato può effettuare delle
dichiarazioni sostitutive (vd. in particolare art. 38
del D.Lgs. n. 163/2006) per attestare la regolarità
contributiva che, però, nulla hanno a che vedere con l’autocertificazione della
medesima.
A
seguito di una specifica richiesta dell’Ance, il Ministero per la
semplificazione ha sottolineato la necessità che, negli appalti pubblici, al
fine di evitare gravosi ritardi nei lavori e nei pagamenti alle imprese, la
pubblica amministrazione proceda a richiedere il Durc
in tempi rapidi. Un eventuale ritardo, infatti, si tradurrebbe in uno
slittamento dei pagamenti con conseguente maggiore onerosità degli stessi ed
evidente responsabilità erariale del dipendente
incaricato.
Rimane
ferma la possibilità per le imprese di verificare l’inoltro della richiesta di Durc da parte della pubblica amministrazione.
Sempre
a seguito di un intervento mirato dell’Ance e nella scia del processo di dematerializzazione, le circolari nn.
6 e 12 hanno evidenziato la necessità chel’acquisizione
del Durc avvenga mediante i canali informatici,
abbandonando le modalità cartacee e che gli istituti procedano al rilascio
esclusivamente mediante posta elettronica certificata.
Un
altro importante risultato ottenuto, é quello inserito nella circolare del
Ministero del Lavoro in base al quale, confermando l’esclusione dal campo di
applicazione della tutela della privacy delle persone giuridiche, il suddetto
Dicastero ha chiarito che anche le Casse Edili abilitate potranno accedere alle
informazioni concernenti le richieste di Durc ed i
contenuti dei Durc conservate dagli Istituti (Inps e
Inail).
Tale
aspetto assume una particolare rilevanza alla luce del più volte denunciato fenomeno
del rilascio di Durc per lavori edili solo da parte
dell’Inps e dell’Inail.
Come
noto, alla richiesta di ripristinare la possibilità per le Casse Edili di
verificare detti Durc, gli Istituti avevano opposto
la necessità di tutelare la privacy delle imprese coinvolte.
Un
ulteriore significativo sollecito proviene, poi, sempre dal Ministero del
Lavoro che, nel rivolgersi alle stazioni appaltanti, le ha di nuovo invitate a
tenere esclusivamente conto delle certificazioni rilasciate dalle Casse edili
abilitate al rilascio del Durc e che pertanto
rispettano i requisiti indicati dal Legislatore.