MINISTERO DEL LAVORO - DEFINIZIONE DI
ORGANISMI PARITETICI NEL SETTORE EDILE - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL’ATTIVITÀ
FORMATIVA - CIRCOLARE N. 13/2012
Il Ministero del Lavoro,
con circolare n. 13 del 5 giugno 2012 si é espresso in ordine ai requisiti che
debbono possedere gli organismi paritetici di cui all’art. 2, lett. ee) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
Il Ministero, nel
confermare che possono considerarsi tali solo quelli costituiti da una o più
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, ha ribadito che solo gli enti
bilaterali di emanazione delle parti sociali dotate del requisito della
maggiore rappresentatività in termini comparativi rientrano in tale dizione e
non tutti gli organismi genericamente derivanti da qualsiasi contrattazione
collettiva in ambito edile.
A tal proposito, la
circolare contiene l’elencazione delle parti sociali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale nel settore dell’edilizia e sottoscrittrici
del contratto collettivo nazionale.
Solo, pertanto, gli
organismi bilaterali costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei
datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi
nazionali possono definirsi enti bilaterali ai sensi dell’art. 2 del T.U. sulla
sicurezza e, quindi, svolgere l’attività di formazione, in collaborazione con i
datori di lavoro, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
81/08 - T.U. sulla sicurezza-.