I.N.P.S. - ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ - PARTO PREMATURO - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ PER UN PERIODO COMPLESSIVO DI CINQUE MESI

 

Con sentenza n. 270/1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lett. c), della legge n. 1204/1971 sulla tutela della maternità, nella parte in cui non prevede, per l'ipotesi di parto prematuro, una decorrenza dell'astensione obbligatoria dopo il parto idonea ad assicurare un'adeguata tutela della madre e del bambino.

Il Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee dell'I.N.P.S. - in attesa dell'intervento legislativo auspicato dalla stessa Corte - in data 1º dicembre 1999 ha deliberato che, in caso di parto prematuro, al periodo indennizzabile di tre mesi di astensione dal lavoro dopo il parto, previsto per legge, deve essere aggiunto il periodo che la lavoratrice non ha potuto godere a titolo di astensione obbligatoria antecedente alla data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza.In mancanza del certificato medico di gravidanza, la data presunta è determinata "a posteriori", sulla scorta dei dati contenuti nella cartella clinica relativa al parto.Per parto prematuro deve intendersi qualsiasi parto verificatosi prima della data presunta.

Pertanto, a seguito dell'anzidetta decisione, alla lavoratrice madre vengono, in ogni caso, garantiti cinque mesi effettivi di astensione obbligatoria indennizzata.

Il riconoscimento dell'indennità per tutti i cinque mesi potrà avvenire, ovviamente, solo nel caso in cui la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro per l'intero periodo; altrimenti, il trattamento sarà limitato al periodo di effettiva astensione.

La delibera prevede che le disposizioni di cui sopra restino in vigore sino all'eventuale emanazione di diverse norme di legge in materie e si applichino anche alle situazioni non ancora definite (per prescrizione, decadenza o sentenza passata in giudicato) alla data del 7 luglio 1999.