RIMBORSO
ACCISE SUL GASOLIO PRIMO TRIMESTRE 2012 – TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA –
PRECISAZIONI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
L’Agenzia delle Dogane ha precisato
che, con la legge n.44/2012, è stata disposta una modifica al DPR n.277/2000 volta
ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata
presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese
successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.
Tale termine, per i consumi di gasolio
per autotrazione effettuati nel primo trimestre 2012, era fissato nel 1 aprile 2012
(si veda in proposito quanto pubblicato sul sito internet
del Collegio Costruttori e sul Notiziario mensile).
In sostanza, il sopraindicato termine,
in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e,
conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli
esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso.
Pertanto, l'interessato potrà
presentare ugualmente la dichiarazione, anche se tardiva, con riferimento ai
consumi del primo trimestre 2012, fermo restando l'onere di presentare comunque
la dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, decorrente dal
giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso in
argomento il 1 aprile 2012).