INPS - DECONTRIBUZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - ISTRUZIONI OPERATIVE - MESSAGGIO N. 12125 DEL 19 LUGLIO 2012

 

Con messaggio n. 12125 del 19 luglio 2012 l'Inps ha comunicato le modalità operative con cui le imprese, autorizzate dallo stesso Istituto, possono operare lo sgravio contributivo dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) erogato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 4/2012).

Il nuovo sgravio contributivo dell'E.E.T., introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 247/2007) e disciplinato, per l'anno 2010, dal Decreto Interministeriale del 3 agosto 2011, sostituisce l'abrogato regime di decontribuzione cui era soggetto l'E.E.T..

Come indicato nel messaggio n. 7597 del 4 maggio 2012, le richieste per beneficiare di tale sgravio dovevano essere presentate entro il 3 giugno 2012. Ora l'Istituto, portate a termine le operazioni richieste dalla norma, ha provveduto a comunicare alle imprese l’avvenuta ammissione al beneficio.

Con il messaggio in commento, pubblicato anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota, l'Inps ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro autorizzati dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo.

 

Misura dello sgravio contributivo

L'Istituto con il messaggio n. 12125/2012 precisa che gli importi comunicati alle imprese ammesse allo sgravio costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile e pertanto le relative operazioni di conguaglio dovranno limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Nel caso in cui le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

 

L'Inps evidenzia che per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

Per quanto attiene ulteriori aspetti si rinvia alla precedente nota in materia (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 4/2012).

 

Istruzioni operative

Alle imprese autorizzate allo sgravio in esame l'Istituto ha assegnato il codice di autorizzazione “9D” che assume il significato di “datore di lavoro ammesso allo sgravio ex lege n. 247/2007”.

Per indicare il conguaglio dell’incentivo in oggetto, le imprese dovranno utilizzare i seguenti nuovi codici, validi per la contrattazione territoriale:

- "L966" Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota a favore del datore di lavoro;

- "L967" Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota a favore del lavoratore;

 

da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UNIEMENS.

 

All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2010 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

 

Requisiti delle imprese per beneficiare dello sgravio

Per la fruizione della agevolazione in parola le imprese devono essere in regola con le condizioni previste in materia di regolarità contributiva (cfr. Not. n. 5/2008).

 

Termine per le operazioni di conguaglio/regolarizzazione

Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 ottobre 2012, con riferimento a periodi contributivi non antecedenti ad “luglio 2012”.

 

Da ultimo si rammenta che con decorrenza 1° gennaio 2011 l'E.E.T. non è più erogato a titolo autonomo.

Pertanto, per l'anno 2011, l'E.E.T. non è da sottoporre a sgravi contributivi in quanto, come detto, non è più erogato.

 

 

Messaggio n. 12125 del 17 luglio 2012

 

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