INPS - DECONTRIBUZIONE DELL'ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE - ISTRUZIONI OPERATIVE - MESSAGGIO N. 12125 DEL 19 LUGLIO
2012
Con messaggio n. 12125 del 19 luglio 2012 l'Inps
ha comunicato le modalità operative con cui le imprese, autorizzate dallo
stesso Istituto, possono operare lo sgravio contributivo dell'Elemento
Economico Territoriale (E.E.T.) erogato nel periodo
1° gennaio - 31 dicembre 2010 (cfr. suppl. n. 1 al Not.
n. 4/2012).
Il nuovo
sgravio contributivo dell'E.E.T., introdotto dalla
Finanziaria 2008 (Legge n. 247/2007) e disciplinato, per l'anno 2010, dal
Decreto Interministeriale del 3 agosto 2011, sostituisce l'abrogato regime di
decontribuzione cui era soggetto l'E.E.T..
Come
indicato nel messaggio n. 7597 del 4 maggio 2012, le richieste per beneficiare
di tale sgravio dovevano essere presentate entro il 3 giugno 2012. Ora
l'Istituto, portate a termine le operazioni richieste dalla norma, ha
provveduto a comunicare alle imprese l’avvenuta ammissione al beneficio.
Con il
messaggio in commento, pubblicato anche sul sito del Collegio in calce alla
presente nota, l'Inps ha illustrato le modalità operative che i datori di
lavoro autorizzati dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio
contributivo.
Misura dello sgravio contributivo
L'Istituto
con il messaggio n. 12125/2012 precisa che gli importi comunicati alle imprese
ammesse allo sgravio costituiscono la misura massima dell’agevolazione
conguagliabile e pertanto le relative operazioni di conguaglio dovranno
limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Nel caso in
cui le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della
contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa,
avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla
quota di beneficio effettivamente spettante.
L'Inps
evidenzia che per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione
l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Per quanto
attiene ulteriori aspetti si rinvia alla precedente nota in materia (cfr.
suppl. n. 1 al Not. n. 4/2012).
Istruzioni operative
Alle imprese
autorizzate allo sgravio in esame l'Istituto ha assegnato il codice di
autorizzazione “9D” che assume il significato di “datore di lavoro ammesso allo
sgravio ex lege n. 247/2007”.
Per indicare
il conguaglio dell’incentivo in oggetto, le imprese dovranno utilizzare i
seguenti nuovi codici, validi per la contrattazione territoriale:
- "L966"
Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota a favore del
datore di lavoro;
- "L967"
Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota a favore del
lavoratore;
da
valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>,
<CausaleACredito>, del flusso UNIEMENS.
All’atto del
conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la
quota di beneficio di sua competenza.
Le aziende -
autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2010 - che, nelle more del
provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della
fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Requisiti delle imprese per
beneficiare dello sgravio
Per la
fruizione della agevolazione in parola le imprese devono essere in regola con
le condizioni previste in materia di regolarità contributiva (cfr. Not. n. 5/2008).
Termine per le operazioni di
conguaglio/regolarizzazione
Le
operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 ottobre
2012, con riferimento a periodi contributivi non antecedenti ad “luglio 2012”.
Da ultimo si
rammenta che con decorrenza 1° gennaio 2011 l'E.E.T.
non è più erogato a titolo autonomo.
Pertanto,
per l'anno 2011, l'E.E.T. non è da sottoporre a
sgravi contributivi in quanto, come detto, non è più erogato.
Messaggio n. 12125 del 17 luglio 2012
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