INAIL
- RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO DEI CREDITI PREVIDENZIALI - D.LVO 26/2/1999 N. 46
- INDICAZIONI ISTITUTO
L'I.N.A.I.L.,
con circolare 24 gennaio 2000, n. 11, ha diramato le prime indicazioni
interpretative della disciplina concernente la riforma del sistema di
riscossione coattiva a mezzo ruolo, introdotta con decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e ha fornito le indicazioni operative che le Sedi
dovranno seguire al fine del recupero dei crediti secondo le nuove procedure.
Come
noto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, ha disposto, fra l'altro,
l'estensione del meccanismo di esazione mediante ruolo alle entrate di tutti
gli enti pubblici, compresi gli enti pubblici previdenziali, con la sola
esclusione degli enti pubblici economici. La riforma del sistema di riscossione
è entrata in vigore il 1º ottobre 1999.
Di
seguito sono evidenziati i passaggi delle istruzioni dell'I.N.A.I.L. che
presentano più diretto interesse.
Crediti
oggetto di iscrizione a ruolo
Ai
sensi della nuova disciplina della riscossione, devono essere iscritti a ruolo
i crediti dell'Istituto per premi non versati nei termini previsti da
disposizioni di legge, o dovuti in forza di accertamenti d'ufficio.
Unitamente
alle somme in parola, sono oggetto di iscrizione a ruolo anche le sanzioni e le
somme aggiuntive, calcolate fino alla data di consegna del ruolo ai
concessionari. I crediti sono iscritti a ruolo al netto dei pagamenti
effettuati spontaneamente dal debitore.
Al
riguardo, l'Istituto precisa che le sanzioni civili sono calcolate
dall'Istituto fino alla consegna del ruolo al concessionario, e da quest'ultimo
dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento. Le stesse
sostituiscono gli interessi di mora.
Presupposto
imprescindibile per l'iscrizione a ruolo è che i crediti abbiano i requisiti
della certezza ed esigibilità, posti a dimostrazione della fondatezza della
pretesa creditizia.
L'Istituto
precisa che, ai fini della riscossione mediante ruolo, non è necessario che i
crediti siano assistiti da titoli esecutivi, in quanto il ruolo stesso, con la
firma, anche digitale, del dirigente della Sede che gestisce il rapporto
assicurativo, acquista efficacia di titolo esecutivo (art. 12 D.P.R. n.
602/1973, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 46/1999).
Pertanto,
per i crediti iscritti a ruolo viene meno la necessità di utilizzare altri
strumenti di esecuzione forzata dei crediti, quali ordinanze-ingiunzioni,
attestati di credito, ingiunzioni fiscali.
Tali
strumenti perdono la loro validità di atti utili al recupero forzoso dei
crediti degli enti previdenziali.
L'I.N.A.I.L.
chiarisce, altresì, che sono esclusi dal nuovo sistema di riscossione i crediti
che, alla data del 1º luglio 1999, sono già stati sottoposti a procedura
esecutiva compresa la fase del pignoramento.
Pertanto,
relativamente a tali crediti conservano efficacia gli atti ingiuntivi emessi,
fino alla conclusione della relativa procedura esecutiva, che continua ad
essere regolata dalle norme anteriormente vigenti.
Per
quanto concerne i ruoli, resta in vigore la disciplina previgente per quelli
resi esecutivi, e cioè sottoscritti dal dirigente della Sede, entro la data del
1º luglio 1999.
L'esigenza
che siano iscritti a ruolo solo i crediti caratterizzati dai requisiti della
certezza, liquidità ed esigibilità comporta, ad avviso dell'I.N.A.I.L., che sia
fatta particolare attenzione, da parte delle Sedi che gestiscono il rapporto
assicurativo, nei casi di determinazione della rata e della regolazione
effettuata ai sensi dell'art. 28, comma 8 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Come
noto, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 1124/1965 il datore di lavoro deve
comunicare all'Istituto, entro il termine del 16 febbraio previsto per il
pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al
periodo assicurativo precedente, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente
corrisposte durante l'anno da regolare, salvo i controlli che l'Istituto creda
di disporre.
Il
comma 8 della norma sopra citata prevede che, nel caso di mancato invio della
dichiarazione delle retribuzioni nei termini previsti, l'I.N.A.I.L. può
procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni addebitando al
datore di lavoro la spesa sostenuta per l'accertamento stesso. In alternativa,
è data facoltà all'Istituto di effettuare la liquidazione del premio dovuto in
base al doppio della retribuzione presunta determinata per lo stesso periodo.
Con
riferimento a tali ipotesi, l'Istituto rammenta che gli accertamenti ispettivi
devono essere preceduti da una lettera di sollecito rivolta ai datori di
lavoro.
Solo
in caso di mancata risposta le Sedi procederanno agli accertamenti ispettivi,
e, nel rispetto dei relativi termini di decadenza, all'iscrizione a ruolo.
Termini
per l'iscrizione a ruolo
L'I.N.A.I.L.
evidenzia che, ai sensi della nuova disciplina della riscossione, i crediti
devono essere iscritti a ruolo, a pena di decadenza, entro:
-
il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
-
il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento,
nel caso di accertamenti effettuati dagli uffici.
Secondo
le regole generali (art. 2964 cod. civ.), ai termini di decadenza non si
applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione.
L'Istituto
precisa che tali termini di decadenza, previsti dall'art. 25 del decreto
legislativo n. 46/1999, si applicano ai premi non versati ed agli accertamenti
notificati successivamente al 1º luglio 1999. Conseguentemente, ai crediti
sorti in epoca anteriore, e per i quali la procedura non sia ancora arrivata
alla fase del pignoramento, si applicano, ai fini della riscossione, i normali
termini prescrizionali.
Avviso
bonario e cartella di pagamento
Prima
dell'iscrizione a ruolo, l'Ente creditore ha la facoltà di richiedere il
pagamento delle somme dovute tramite avviso bonario.
Al
riguardo, l'Istituto chiarisce che tale avviso è assorbito dalla contestazione
della violazione, che contiene la diffida ad adempiere.
Una
volta ricevuto tale atto, il debitore può eseguire il pagamento di quanto
dovuto entro 30 giorni dalla contestazione stessa.
Entro
lo stesso termine può presentare alla Sede richiesta di rateazione delle somme
dovute, che sarà definita secondo la normativa vigente.
Nel
caso in cui sia autorizzata la rateazione, l'Istituto provede all'iscrizione a
ruolo delle rate, al netto dell'acconto versato.
Con
riferimento alle domande di rateazione presentate anteriormente all'iscrizione
a ruolo, l'Istituto si riserva di emanare, con apposita circolare, dettagliate
istruzioni operative.
Dopo
l'iscrizione a ruolo, l'intimazione al pagamento delle somme iscritte avviene
tramite la cartella di pagamento, che è l'atto che contiene sia l'intimazione
al pagamento entro 60 giorni dalla notificazione, sia l'avvertimento che, in
mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Il
concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore entro l'ultimo
giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero, in
caso di rateazione richiesta dal debitore, entro l'ultimo giorno del secondo
mese successivo alla consegna del ruolo.
Il
pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato, ai sensi del
decreto ministeriale 28 giugno 1999:
-
all'Ufficiale della riscossione o presso gli sportelli del concessionario che
ha notificato la cartella;
-
presso qualunque agenzia postale o banca, utilizzando il bollettino premarcato
che il concessionario del servizio di riscossione unisce alla cartella di
pagamento; il versamento parziale delle somme iscritte a ruolo deve essere
effettuato presso le agenzie postali mediante il Mod. F35, utilizzato anche per
il pagamento tardivo ed il pagamento rateale;
-
fuori del territorio nazionale, mediante bonifico su conto corrente bancario
indicato dal concessionario sulla cartella di pagamento;
-
mediante carte Pagobancomat, nei limiti degli importi autorizzati dalla banca
emittente la carta.
Anche
successivamente alla notifica della cartella di pagamento, l'Istituto può
concedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo.
L'istanza
in tal senso deve, comunque, essere presentata prima dell'inizio della
procedura esecutiva, il cui primo atto è costituito dal pignoramento.
In
altri termini, l'istanza di rateazione può intervenire anche dopo l'iscrizione
a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, ma comunque prima
dell'eventuale pignoramento.
Esecuzione
forzata, sgravi e sospensioni
La
circolare contiene, inoltre, precisazioni in merito a talune fasi della nuova
procedura di esecuzione forzata.
Al
riguardo, l'Istituto rammenta, innanzitutto, che il concessionario procede
all'esecuzione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni
dalla notificazione della cartella di pagamento.
Decorso
inutilmente tale termine, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca
sugli immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio
delle somme complessivamente iscritte.
Inoltre,
qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di
espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di
volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al
quale la surroga è esercitata.
Il
concessionario può esperire, in via autonoma, il pignoramento immobiliare per
crediti di valore superiore a 3 milioni.
Il
pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 120
giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
Le
nuove norme sulla riscossione mediante ruolo lasciano impregiudicata la facoltà
dell'I.N.A.I.L. di adottare provvedimenti di sgravio o di sospensione, che
devono essere tempestivamente comunicati al concessionario.
Lo
sgravio è il provvedimento attraverso il quale le Sedi dispongono la
cancellazione totale o parziale dal ruolo di un importo precedentemente
iscritto, qualora sia dimostrata l'indesistenza totale o parziale della pretesa
creditizia.
Lo
sgravio può riferirsi all'intero importo iscritto a ruolo o soltanto a parte di
esso, e viene effettuato dalla Sede, oltre che d'ufficio sulla base degli atti
in suo possesso, anche su istanza del datore di lavoro interessato corredata da
documentazione idonea a dimostrare l'inesistenza del debito.
La
sospensione della riscossione si può realizzare qualora la Sede rilevi la
necessità di svolgere accertamenti per stabilire se l'importo iscritto a ruolo
sia dovuto o meno, ovvero qualora il debitore abbia proposto, prima del
pignoramento, istanza di rateazione.
Competente
ad operare gli sgravi e le sospensioni è la Sede titolare del rapporto
assicurativo interessato alla procedura di iscrizione a ruolo.
Ricorsi
amministrativi
Il
debitore può avanzare ricorso amministrativo contro i provvedimenti
dell'Istituto (ad esempio, accertamenti), prima della notifica della cartella
di pagamento.
In
tal caso, l'iscrizione a ruolo, se non già avvenuta, deve essere effettuata
dopo la decisione dell'Organo competente, e comunque entro i termini di
decadenza sopra ricordati.
Dopo
l'iscrizione a ruolo, le Sedi, in presenza di ricorso amministrativo, possono,
con provvedimento motivato da notificare al debitore e al concessionario,
sospendere la riscossione.
Ricorsi
giudiziari
Contro
l'iscrizione a ruolo è ammessa opposizione al giudice del lavoro, da proporre
entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Al
giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della
pretesa contributiva, ad esempio concernenti la fondatezza e/o il quantum della
stessa, si applicano le regole del codice di procedura civile concernenti le
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria di cui agli
artt. 442 e seguenti.
Al
riguardo, l'Istituto evidenzia che il concessionario, nelle liti promosse
contro di lui che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità
degli atti esecutivi, bensì anche la fondatezza della pretesa contributiva,
deve chiamare in causa l'Istituto stesso, tenuto dimostrare l'an e il quantum
della pretesa stessa.
In
primo grado il giudice può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
Il provvedimento di sospensione deve essere notificato al concessionario.
*
* *
La
circolare rammenta, infine, per connessione di materia, che l'art. 36 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000) ha esteso all'I.N.A.I.L. la
cartolarizzazione dei crediti contributivi, maturati e maturandi.
L'operazione
di cartolarizzazione dei crediti, già in corso per l'I.N.P.S., consiste nella
trasformazione dei crediti in valori mobiliari attraverso la cessione a titolo
oneroso di crediti ad una società cessionaria, la quale emette dei titoli a
fronte dei crediti acquisiti.
Le
modalità ed i tempi dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti
contributivi dell'I.N.A.I.L. sono definiti da apposito decreto
interministeriale. Alla cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.A.I.L. si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999,
n. 130 che contiene la disciplina generale sulla cartolarizzazione dei crediti;
nonché le norme per la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.,
contenute nell'art. 13 della legge n. 448/1998 e successive modifiche.
Al
riguardo, l'Istituto si riserva di emanare ulteriori direttive, sulla scorta
del decreto ministeriale contenente i tempi e le modalità dell'operazione.