INAIL - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO DEI CREDITI PREVIDENZIALI - D.LVO 26/2/1999 N. 46 - INDICAZIONI ISTITUTO

 

L'I.N.A.I.L., con circolare 24 gennaio 2000, n. 11, ha diramato le prime indicazioni interpretative della disciplina concernente la riforma del sistema di riscossione coattiva a mezzo ruolo, introdotta con decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e ha fornito le indicazioni operative che le Sedi dovranno seguire al fine del recupero dei crediti secondo le nuove procedure.

Come noto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, ha disposto, fra l'altro, l'estensione del meccanismo di esazione mediante ruolo alle entrate di tutti gli enti pubblici, compresi gli enti pubblici previdenziali, con la sola esclusione degli enti pubblici economici. La riforma del sistema di riscossione è entrata in vigore il 1º ottobre 1999.

Di seguito sono evidenziati i passaggi delle istruzioni dell'I.N.A.I.L. che presentano più diretto interesse.

 

Crediti oggetto di iscrizione a ruolo

Ai sensi della nuova disciplina della riscossione, devono essere iscritti a ruolo i crediti dell'Istituto per premi non versati nei termini previsti da disposizioni di legge, o dovuti in forza di accertamenti d'ufficio.

Unitamente alle somme in parola, sono oggetto di iscrizione a ruolo anche le sanzioni e le somme aggiuntive, calcolate fino alla data di consegna del ruolo ai concessionari. I crediti sono iscritti a ruolo al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.

Al riguardo, l'Istituto precisa che le sanzioni civili sono calcolate dall'Istituto fino alla consegna del ruolo al concessionario, e da quest'ultimo dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento. Le stesse sostituiscono gli interessi di mora.

Presupposto imprescindibile per l'iscrizione a ruolo è che i crediti abbiano i requisiti della certezza ed esigibilità, posti a dimostrazione della fondatezza della pretesa creditizia.

L'Istituto precisa che, ai fini della riscossione mediante ruolo, non è necessario che i crediti siano assistiti da titoli esecutivi, in quanto il ruolo stesso, con la firma, anche digitale, del dirigente della Sede che gestisce il rapporto assicurativo, acquista efficacia di titolo esecutivo (art. 12 D.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 46/1999).

Pertanto, per i crediti iscritti a ruolo viene meno la necessità di utilizzare altri strumenti di esecuzione forzata dei crediti, quali ordinanze-ingiunzioni, attestati di credito, ingiunzioni fiscali.

Tali strumenti perdono la loro validità di atti utili al recupero forzoso dei crediti degli enti previdenziali.

L'I.N.A.I.L. chiarisce, altresì, che sono esclusi dal nuovo sistema di riscossione i crediti che, alla data del 1º luglio 1999, sono già stati sottoposti a procedura esecutiva compresa la fase del pignoramento.

Pertanto, relativamente a tali crediti conservano efficacia gli atti ingiuntivi emessi, fino alla conclusione della relativa procedura esecutiva, che continua ad essere regolata dalle norme anteriormente vigenti.

Per quanto concerne i ruoli, resta in vigore la disciplina previgente per quelli resi esecutivi, e cioè sottoscritti dal dirigente della Sede, entro la data del 1º luglio 1999.

L'esigenza che siano iscritti a ruolo solo i crediti caratterizzati dai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità comporta, ad avviso dell'I.N.A.I.L., che sia fatta particolare attenzione, da parte delle Sedi che gestiscono il rapporto assicurativo, nei casi di determinazione della rata e della regolazione effettuata ai sensi dell'art. 28, comma 8 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Come noto, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 1124/1965 il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto, entro il termine del 16 febbraio previsto per il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno da regolare, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre.

Il comma 8 della norma sopra citata prevede che, nel caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni nei termini previsti, l'I.N.A.I.L. può procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni addebitando al datore di lavoro la spesa sostenuta per l'accertamento stesso. In alternativa, è data facoltà all'Istituto di effettuare la liquidazione del premio dovuto in base al doppio della retribuzione presunta determinata per lo stesso periodo.

Con riferimento a tali ipotesi, l'Istituto rammenta che gli accertamenti ispettivi devono essere preceduti da una lettera di sollecito rivolta ai datori di lavoro.

Solo in caso di mancata risposta le Sedi procederanno agli accertamenti ispettivi, e, nel rispetto dei relativi termini di decadenza, all'iscrizione a ruolo.

 

Termini per l'iscrizione a ruolo

L'I.N.A.I.L. evidenzia che, ai sensi della nuova disciplina della riscossione, i crediti devono essere iscritti a ruolo, a pena di decadenza, entro:

- il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;

- il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, nel caso di accertamenti effettuati dagli uffici.

Secondo le regole generali (art. 2964 cod. civ.), ai termini di decadenza non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione.

L'Istituto precisa che tali termini di decadenza, previsti dall'art. 25 del decreto legislativo n. 46/1999, si applicano ai premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente al 1º luglio 1999. Conseguentemente, ai crediti sorti in epoca anteriore, e per i quali la procedura non sia ancora arrivata alla fase del pignoramento, si applicano, ai fini della riscossione, i normali termini prescrizionali.

 

Avviso bonario e cartella di pagamento

Prima dell'iscrizione a ruolo, l'Ente creditore ha la facoltà di richiedere il pagamento delle somme dovute tramite avviso bonario.

Al riguardo, l'Istituto chiarisce che tale avviso è assorbito dalla contestazione della violazione, che contiene la diffida ad adempiere.

Una volta ricevuto tale atto, il debitore può eseguire il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla contestazione stessa.

Entro lo stesso termine può presentare alla Sede richiesta di rateazione delle somme dovute, che sarà definita secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui sia autorizzata la rateazione, l'Istituto provede all'iscrizione a ruolo delle rate, al netto dell'acconto versato.

Con riferimento alle domande di rateazione presentate anteriormente all'iscrizione a ruolo, l'Istituto si riserva di emanare, con apposita circolare, dettagliate istruzioni operative.

Dopo l'iscrizione a ruolo, l'intimazione al pagamento delle somme iscritte avviene tramite la cartella di pagamento, che è l'atto che contiene sia l'intimazione al pagamento entro 60 giorni dalla notificazione, sia l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero, in caso di rateazione richiesta dal debitore, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna del ruolo.

Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato, ai sensi del decreto ministeriale 28 giugno 1999:

- all'Ufficiale della riscossione o presso gli sportelli del concessionario che ha notificato la cartella;

- presso qualunque agenzia postale o banca, utilizzando il bollettino premarcato che il concessionario del servizio di riscossione unisce alla cartella di pagamento; il versamento parziale delle somme iscritte a ruolo deve essere effettuato presso le agenzie postali mediante il Mod. F35, utilizzato anche per il pagamento tardivo ed il pagamento rateale;

- fuori del territorio nazionale, mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dal concessionario sulla cartella di pagamento;

- mediante carte Pagobancomat, nei limiti degli importi autorizzati dalla banca emittente la carta.

Anche successivamente alla notifica della cartella di pagamento, l'Istituto può concedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo.

L'istanza in tal senso deve, comunque, essere presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva, il cui primo atto è costituito dal pignoramento.

In altri termini, l'istanza di rateazione può intervenire anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, ma comunque prima dell'eventuale pignoramento.

 

Esecuzione forzata, sgravi e sospensioni

La circolare contiene, inoltre, precisazioni in merito a talune fasi della nuova procedura di esecuzione forzata.

Al riguardo, l'Istituto rammenta, innanzitutto, che il concessionario procede all'esecuzione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Decorso inutilmente tale termine, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte.

Inoltre, qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata.

Il concessionario può esperire, in via autonoma, il pignoramento immobiliare per crediti di valore superiore a 3 milioni.

Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 120 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

Le nuove norme sulla riscossione mediante ruolo lasciano impregiudicata la facoltà dell'I.N.A.I.L. di adottare provvedimenti di sgravio o di sospensione, che devono essere tempestivamente comunicati al concessionario.

Lo sgravio è il provvedimento attraverso il quale le Sedi dispongono la cancellazione totale o parziale dal ruolo di un importo precedentemente iscritto, qualora sia dimostrata l'indesistenza totale o parziale della pretesa creditizia.

Lo sgravio può riferirsi all'intero importo iscritto a ruolo o soltanto a parte di esso, e viene effettuato dalla Sede, oltre che d'ufficio sulla base degli atti in suo possesso, anche su istanza del datore di lavoro interessato corredata da documentazione idonea a dimostrare l'inesistenza del debito.

La sospensione della riscossione si può realizzare qualora la Sede rilevi la necessità di svolgere accertamenti per stabilire se l'importo iscritto a ruolo sia dovuto o meno, ovvero qualora il debitore abbia proposto, prima del pignoramento, istanza di rateazione.

Competente ad operare gli sgravi e le sospensioni è la Sede titolare del rapporto assicurativo interessato alla procedura di iscrizione a ruolo.

 

Ricorsi amministrativi

Il debitore può avanzare ricorso amministrativo contro i provvedimenti dell'Istituto (ad esempio, accertamenti), prima della notifica della cartella di pagamento.

In tal caso, l'iscrizione a ruolo, se non già avvenuta, deve essere effettuata dopo la decisione dell'Organo competente, e comunque entro i termini di decadenza sopra ricordati.

Dopo l'iscrizione a ruolo, le Sedi, in presenza di ricorso amministrativo, possono, con provvedimento motivato da notificare al debitore e al concessionario, sospendere la riscossione.

 

Ricorsi giudiziari

Contro l'iscrizione a ruolo è ammessa opposizione al giudice del lavoro, da proporre entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Al giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, ad esempio concernenti la fondatezza e/o il quantum della stessa, si applicano le regole del codice di procedura civile concernenti le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria di cui agli artt. 442 e seguenti.

Al riguardo, l'Istituto evidenzia che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, bensì anche la fondatezza della pretesa contributiva, deve chiamare in causa l'Istituto stesso, tenuto dimostrare l'an e il quantum della pretesa stessa.

In primo grado il giudice può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato al concessionario.

 

* * *

 

La circolare rammenta, infine, per connessione di materia, che l'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000) ha esteso all'I.N.A.I.L. la cartolarizzazione dei crediti contributivi, maturati e maturandi.

L'operazione di cartolarizzazione dei crediti, già in corso per l'I.N.P.S., consiste nella trasformazione dei crediti in valori mobiliari attraverso la cessione a titolo oneroso di crediti ad una società cessionaria, la quale emette dei titoli a fronte dei crediti acquisiti.

Le modalità ed i tempi dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'I.N.A.I.L. sono definiti da apposito decreto interministeriale. Alla cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.A.I.L. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 che contiene la disciplina generale sulla cartolarizzazione dei crediti; nonché le norme per la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., contenute nell'art. 13 della legge n. 448/1998 e successive modifiche.

Al riguardo, l'Istituto si riserva di emanare ulteriori direttive, sulla scorta del decreto ministeriale contenente i tempi e le modalità dell'operazione.