QUALIFICAZIONE SOA -
MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME TRANSITORIE DEL
REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010 DALLA LEGGE N. 119 DEL 23 LUGLIO 2012
In relazione a quanto già pubblicato sul sito in data 08/06/2012,
si informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
u.s. la Legge n. 119 del 23 luglio 2012 di conversione del Decreto-Legge n. 73
del 6 giugno scorso. La norma riguarda “Disposizioni urgenti in materia di
qualificazione delle imprese”.
La legge in parola, in merito alla qualificazione Soa, ha
nuovamente modificato i termini previsti dall’art. 357 del Regolamento, il
D.P.R. 207 del 5/10/2010, recante le norme transitorie. In particolare viene previsto un consistente
snellimento del regime transitorio della qualificazione SOA.
Si analizzano di seguito le principali novità in materia
di qualificazione.
1) Validità delle
attestazioni Soa nelle categorie OS2- OS12- OS18- OS21
I bandi fino al 5 dicembre 2012 dovranno far riferimento
alle categorie del D.P.R. 34/2000, successivamente faranno riferimento alle
categorie del D.P.R. 207/2010 OS2-A, OS12-A, OS18-A e OS21. Le attestazioni
rilasciate nell’ambito del vecchio Regolamento (D.P.R. 34/2000) rimangono
valide fino alla naturale scadenza ai fini della partecipazione alle gare in
queste categorie.
Gli attestati rilasciati nelle nuove categorie
corrispondenti nel nuovo Regolamento (D.P.R. 207/2010) dal 5 dicembre 2012
sostituiranno le attestazioni, nel frattempo scadute, rilasciate nell’ambito
del vecchio Regolamento (D.P.R. 34/2000) per le medesime categorie. Dalla
medesima data gli importi delle classifiche saranno quelli arrotondati, come
previsto dal nuovo Regolamento.
2) Validità delle
attestazioni Soa nelle categorie OS7 - OS8
I bandi fino al 5 dicembre 2012 dovranno far riferimento
alle lavorazioni delle categorie del D.P.R. 34/2000, successivamente faranno
riferimento alle diverse lavorazioni delle medesime categorie del D.P.R.
207/2010. Le attestazioni rilasciate in tali categorie nell’ambito del vecchio
Regolamento (D.P.R. 34/2000) rimangono valide fino alla naturale scadenza e,
dal 5 dicembre 2012, potranno essere utilizzate ai fini della partecipazione
alle gare nelle quali viene richiesta la categoria OS7.
Gli attestati rilasciati nelle nuove categorie
corrispondenti nel nuovo Regolamento (D.P.R. 207/2010) dal 5 dicembre 2012
sostituiranno le attestazioni, nel frattempo scadute, rilasciate nell’ambito
del vecchio Regolamento (D.P.R. 34/2000) per le medesime categorie. Dalla
medesima data gli importi delle classifiche saranno quelli arrotondati, come
previsto dal nuovo Regolamento.
3) Qualificazione
Soa nella categoria OG11
Le attestazioni rilasciate nell’ambito del vecchio
Regolamento (D.P.R. 34/2000) rimangono valide fino alla naturale scadenza ai
fini della partecipazione alle gare in questa categoria.
Non è più previsto che le stazioni appaltanti siano
tenute alla riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori, suddividendo
l’importo nei lavori impiantistici effettivamente realizzati.
Al contrario, è previsto che le SOA suddividano l’importo
dei certificati di esecuzione dei lavori riportanti la categoria OG11, secondo
il modello previsto dall'allegato "D" del D.P.R. n. 34/2000. Tale
importo è ripartito nelle categorie OS3, OS28, OS30, secondo le percentuali del
20%, 40% e 40%.
Gli importi ricavati attraverso le suddette percentuali
saranno utilizzati dalle SOA per il calcolo dei requisiti di qualificazione
delle imprese che devono dimostrare, rispetto all’importo della classifica
richiesta in OG11, di aver eseguito lavori specialistici nella OS3 pari al 40%,
nella OS28 pari al 70% e sempre pari al 70% nella OS30, fermo restando il
possesso anche dei lavori di “punta”, cioè di un maggior importo entro i minimi
richiesti dalla norma.
La soluzione consente, pertanto, un facile utilizzo dei
vecchi requisiti per ottenere la qualificazione nella nuova categoria OG11.
4) Certificati di
esecuzione lavori da riemettere nelle categorie OS2, OS12, OS18, OS21
I certificati di esecuzione dei lavori già emessi nelle
categorie OS2, OS12, OS18 e OS21, di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000,
sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle
categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del nuovo
Regolamento.
Su richiesta dell'impresa interessata:
- i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla
categoria OS12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti
nella categoria OS12-B di cui all'allegato A del nuovo regolamento per la
corrispondente quota eseguita e nella categoria OS12-A per la rimanente quota,
ove presente;
- i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla
categoria OS18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate
continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS18-B di cui
all'allegato A del nuovo regolamento per la corrispondente quota eseguita e
nella categoria OS18-A per la rimanente quota, ove presente;
- i certificati di
esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS21, in tutto o in parte
riferiti all'esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria
OS20-B di cui all'allegato A del nuovo regolamento per la corrispondente quota
eseguita e nella categoria OS21 per la rimanente quota, ove presente;
- i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla
categoria OS2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di
interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS2-B di cui
all'allegato A del nuovo regolamento per la corrispondente quota eseguita e
nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente.
- i certificati di
esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS7 e OS8 di cui all'allegato A
del D.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella
categoria OS7 di cui all'allegato A del nuovo regolamento. Su richiesta
dell'impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle
categorie OS7 e OS8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi
dalle stazioni appaltanti nella categoria OS8 di cui all'allegato A del nuovo
regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS7 per la
rimanente quota.
5) Ottenimento
della qualificazione nelle nuove categorie OG10 e OS35
Per ottenere la qualificazione nelle nuove categorie OG10
e OS35 previste dal D.P.R. 207/2010 l’impresa deve avanzare una richiesta alla
stazione appaltante affinché riemetta i certificati di esecuzione dei lavori
relativi alla categoria OG03 oppure alle categorie OG03,OG06 e OS21 già
rilasciati ai sensi del D.P.R. 34/2000. In detti certificati andrà indicata la
quota parte attribuita alla singola categoria OG10 o OS35.
6) Verifica
triennale
La disposizione di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010
prevede che, allo scadere del periodo triennale di validità dell'attestato SOA,
l'impresa debba sottoporsi alla verifica del mantenimento di taluni specifici
requisiti di qualificazione (c.d. verifica triennale); ciò implica la
dimostrazione di essere in possesso, in rapporto alla cifra di affari in
lavori, di adeguati costi sostenuti per le attrezzature tecniche e per il
personale, nei limiti di una tolleranza del 25% rispetto ai requisiti previsti
inizialmente per il rilascio dell’attestazione.
A tale riguardo, in sede di conversione del decreto legge
n. 73/2012, è stato elevato, sia pure soltanto fino al 31 dicembre 2012, dal
25% al 50% il margine di tolleranza circa la congruità dei requisiti per la
verifica triennale.
In considerazione alle novità recate dalla legge in
commento, si rammenta che gli uffici dal Collegio sono a disposizione per
ulteriori chiarimenti sulla qualificazione sottesi al passaggio tra regime
transitorio e ordinario e per valutare la situazione di ciascuna ditta.