INPS - ART. 29 LEGGE 341/95 - RIDUZIONE
CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2012 - ISTRUZIONI OPERATIVE
Dallo scorso 31 agosto 2012 è
possibile presentare all'Inps la domanda per poter usufruire, per l'anno 2012, della
riduzione contributiva dell'11,50% prevista nel settore edile dall'art. 29
della Legge n.341/95.
Con messaggi n. 12320/2012 e n.
14113/2012, che qui di seguito si riepilogano, l’Inps ha impartito le
necessarie istruzioni operative al fine di consentire ai datori di lavoro il
godimento della riduzione contributiva in parola.
La
riduzione spetta esclusivamente per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2012.
1) Disciplina della riduzione
contributiva 11,50%
La disciplina della riduzione in
parola è stata modificata dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in
maniera stabile la riduzione dell'11,50% per le imprese edili regolari,
iscritte alle Casse Edili e che versano i contributi sull’orario contrattuale
di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione sarà confermata
o nuovamente determinata anno per anno da un decreto interministeriale da
adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno (cfr. Not. nn. 1 e 2/2008). Decorsi trenta giorni dalla predetta data,
e sino all’adozione del decreto, si applica la riduzione nella misura
determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti
previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di
mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno
di riferimento.
Poiché i termini previsti sono
trascorsi senza che il Decreto fosse adottato, l'Inps con i messaggi in
commento ha chiarito che le imprese edili possono comunque applicare lo sgravio
nella misura prevista per l’anno precedente, pari all’11,50 per cento, salvo
conguaglio, come già chiarito in precedenti istruzioni dell'Inps (cfr.
circolare Istituto numero 154 del 14 dicembre 2011).
2) Istruzioni Inps
L'Istituto, con messaggi n. 12320/2012
e n. 14113/2012, ha dettato le necessarie istruzioni per l'applicazione della
riduzione in parola.
Ambito e misura della riduzione
La riduzione in commento, che compete
per i soli periodi di paga da gennaio
a dicembre 2012, interessa tutti i datori di lavoro che esercitano
attività edile, individuati dai codici Istat 1991 dal 45.11 al 45.45.2.
Dal 1° gennaio 2008 vige una nuova
classificazione denominata ATECO 2007 non ancora recepita dall'Inps. Al fine di
consentire una agevole verifica della posizione della singola impresa, sul sito
del Collegio in calce alla presente circolare, è riportata una tavola di
raccordo tra i codici Istat (utilizzati dall'Inps) e i nuovi codici ATECO 2007.
Si ricorda che la base di calcolo
sulla quale applicare la riduzione dell'11,50% è determinata sulla sola
parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro escludendo:
a) la contribuzione di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
b) il contributo dello 0,30% per il
finanziamento dei fondi interprofessionali che è compreso - senza evidenza
specifica - nella contribuzione versata dai datori di lavoro per la
disoccupazione involontaria;
c) le eventuali misure compensative
spettanti, tra cui rientrano:
-
l'esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%), nella stessa percentuale di TFR
maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di
Tesoreria, con riferimento ai lavoratori per i quali l'impresa versi, tutto o
in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria
dell'Inps (cfr. Not. n. 4/2007);
-
l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla "Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", in funzione della
percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari
o al Fondo di Tesoreria. Tale esonero, aggiuntivo rispetto all’esonero dal
versamento del contributo dello 0,20% sopra visto, nell'anno 2012 è fissato
nella misura dello 0,26% sempre con riferimento ai lavoratori per i quali
l'impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del
fondo di tesoreria dell'Inps.
Pertanto le imprese che trattengono il
TFR in azienda, non beneficiando delle misure compensative e versando l’intera
contribuzione all’Inps, potranno applicare la riduzione dell’11,50% anche sullo
0,20% e sullo 0,26% in parola.
La riduzione opera con riferimento ai
soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40
ore settimanali, quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa
a tempo parziale.
Il beneficio non compete inoltre per
quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica
agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di
mobilità, contratti di inserimento, ecc.).
Requisiti per accedere alla riduzione
Per poter godere della riduzione
dell'11,50% è necessario che i datori di lavoro dichiarino nella
modulistica online già predisposta dall'Istituto:
1) l’assenza
di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione
dell'agevolazione;
2) il
possesso dei requisiti per il rilascio del Durc.
Con l'occasione si rammenta che la
Legge n. 296/2006 subordina il godimento di benefici contributivi al possesso
del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007 ha previsto l'obbligo di inviare una apposita autocertificazione
alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di
provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle
disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di
lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del
periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito.
Il Ministero del Lavoro con circolare
n. 34/2008 ha chiarito che l'invio della autocertificazione alla DTL deve
precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima
applicazione di tale previsione, la autocertificazione doveva essere inviata
alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr suppl. n. 1 al Not.
n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo
comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.
In relazione a tale adempimento le
imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- è stata inviata la
autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l'impresa non
deve inviare nulla alla DTL;
- non è stata inviata la
autocertificazione alla DTL: l'impresa, deve inviare alla DTL
l'autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 prima della richiesta
dello sgravio dell'11,50% in parola.
- è stata inviata la
autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche:
l'impresa, deve inviare alla DTL l'autocertificazione prevista dal Decreto 24
ottobre 2007 prima della richiesta dello sgravio dell'11,50% in parola.
Modalità operative
Dal 2012 le istanze finalizzate
all’applicazione della riduzione contributiva in parola, devono essere inviate
esclusivamente in via telematica, avvalendosi del nuovo modulo “Riduzione
Edilizia”, disponibile nella funzionalità “Invio Nuova Comunicazione” della
sezione “Comunicazioni ON-LINE”, nel “Cassetto previdenziale Aziende” del sito
internet dell’Inps.
Le domande presentate saranno
sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali
dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo,
sarà aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di
consentire il godimento del beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno
del Cassetto previdenziale dell'impresa. Alle imprese ammesse al beneficio
l'Istituto assegnerà il codice di autorizzazione "7N".
Le istruzioni prevedono che per le
operazioni di conguaglio i datori di lavoro autorizzati dovranno determinare
l'ammontare complessivo della riduzione contributiva:
- per i periodi di paga pregressi, in ogni
caso non anteriori a “gennaio 2012”, esponendo le somme con il codice causale
"L207" nell'elemento nell’elemento <AltrePartiteACredito>
di <DenunciaAziendale>.
- per il mese di competenza si dovrà
indicare l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese
a cui si riferisce la denuncia esponendo la somma con il codice causale
"L206" nell’elemento <AltreACredito>
di <DatiRetributivi>.
Si evidenzia infine che, in assenza
del Decreto Ministeriale, il diritto e la misura dello sgravio si
consolideranno definitivamente entro il 15 dicembre 2012, data entro la quale
dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa
vigente. Si fa riserva di fornire le ulteriori istruzioni operative che
l'Istituto emanerà.
Si riportano, di seguito, le aliquote
di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per
l'anno 2012.
Aliquota periodo 1° gennaio - 31
dicembre 2012
Imprese industriali con più di 15
dipendenti
35,28%* - 23,81% (Fondo pensioni) =
11,47% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese industriali fino a 15
dipendenti
34,68%* - 23,81% (Fondo pensioni) =
10,87% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese artigiane
32,63%* - 23,81% (Fondo pensioni) =
8,82% base su cui opera la riduzione contributiva
* tale valore è ottenuto deducendo lo
0,30% per le tutte le imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali
l'impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o al
fondo di tesoreria dell'Inps tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto
nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ad ogni singolo
lavoratore per il quale l'impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei
fondi pensione o del fondo di tesoreria dell'Inps della quota parte di
esenzione spettante del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia per il
Trattamento di Fine Rapporto nonché della quota parte di esenzione spettante
del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti (per l'anno 2012 fissato nella misura dello 0,26%).