DEPENALIZZAZIONE
DEI REATI MINORI - D.LVO 30 DICEMBRE 1999 N. 507
Nel
supplemento n. 233/L alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1999 è stato
pubblicato il decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 recante:
"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205".
Si
sottolinea che il provvedimento in esame ha rilievo poiché attenua
sensibilmente la gravità delle violazioni alle disposizioni di leggi vigenti,
con la conseguenza di una corrispondente trasformazione dei reati previsti dal
codice penale in illeciti amministrativi, prevedendo per essi sanzioni aventi
esclusivamente carattere pecuniario.
Da
quanto sopra detto ne deriva che vengono a risultare meno pesanti e meno
preoccupanti quelle oggettive situazioni che scaturiscono dalla violazione, a
volte anche modesta e non dolosa, dei diversi obblighi previsti dalle leggi
vigenti sul lavoro e sulla previdenza.
La
depenalizzazione di reati in materia di lavoro e previdenza
In
materia di lavoro e previdenza, il Titolo VI, Capo II, del decreto legislativo
ha trasformato in illeciti amministrativi una serie di reati, contemplati in
numerose leggi speciali, per i quali sono ora previste sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori a lire 200.000 e non superiori a lire 5.000.000.
In
particolare, la depenalizzazione riguarda:
-
gli illeciti di cui all'art. 24 della legge n. 653/1934 sulla tutela del lavoro
delle donne e dei fanciulli, in quanto riferibili a norme non abrogate dalla
legge n. 977/1967;
-
l'illecito di cui all'art. 115 del R.D.L. n. 1827/1935, concernente l'indebita
riscossione dell'indennità di disoccupazione con alterazione di dati o con
altri metodi dolosi;
-
l'illecito di cui all'art. 116 del R.D.L. n. 1827/1935, concernente false
dichiarazioni o atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri le
prestazioni di previdenza ed assistenza prevista dal decreto stesso
(prestazioni per la tubercolosi e prestazioni per l'invalidità e la vecchiaia);
-
l'illecito di cui all'art. 32, ultimo comma, della legge n. 653/1940,
concernente dichiarazioni false o atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad
altri la corresponsione delle indennità previste per gli impiegati richiamati
alle armi;
-
gli illeciti consistenti nell'inosservanza da parte degli imprenditori delle
norme in materia di ricorrenze festive di cui alla legge n. 260/1949;
-
l'illecito di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 218/1952, concernente
dichiarazioni false o atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé
o ad altri le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti di cui alla legge n. 218/1952;
-
gli illeciti compiuti dai datori di lavoro contemplati dagli artt. 23 e 29
della legge n. 25/1955 sulla disciplina dell'apprendistato;
-
l'illecito concernente dichiarazione false o altri fatti fraudolenti al fine di
procurare a sé o ad altri l'indebita corresponsione degli assegni familiari, di
cui all'art. 82, ultimo comma, D.P.R. n. 797/1955;
-
gli illeciti compiuti dai datori di lavoro contemplati dall'art. 4 della legge
n. 1325/1961 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riferibili a
disposizioni non abrogate dalla legge n. 977/1967;
-
l'illecito di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 488/1968, concernente atti diretti
a procurare artificiosamente a sé o ad altri la liquidazione di pensione non
spettante, ovvero in misura maggiore di quella spettante.
L'attuale
apparato sanzionatorio, come risultante dall'intervenuta depenalizzazione degli
illeciti in parola, è riassunto nel prospetto pubblicato in calce.
Gli
illeciti amministrativi sono soggetti alla disciplina generale della legge 24 novembre
1981, n. 689. Possono pertanto essere definiti, mediante il pagamento, entro 60
giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della
violazione, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al
doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.
Entro
il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica di illecito gli
interessati possono presentare scritti difensivi e documenti e possono chiedere
l'audizione diretta alle autorità competenti a ricevere il rapporto per le
violazioni amministrative in parola e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione per
il pagamento, ovvero a disporre l'archiviazione degli atti nel caso in cui
siano accolte le osservazioni dell'interessato.
L'art.
93 del decreto legislativo individua nel Ministero del Lavoro o negli Enti ed
Istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, in base
alla materia alla quale si riferisce la violazione, le autorità competenti ad
applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate in materia
di lavoro e previdenza. Il Ministero e gli Enti previdenziali provvederanno ad
indicare gli uffici, anche periferici, competenti a ricevere il rapporto di cui
all'art. 17 della legge n. 689/1981.
Modifiche
alla legge 24 novembre 1981, n. 689
Il
Titolo VII del decreto legislativo n. 507/1999 introduce, sempre in attuazione
della delega conferita con la legge n. 205/1999, talune modifiche alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
L'art.
96 adegua, innanzitutto, l'importo minimo della sanzione amministrativa
pecuniaria, già fissato dall'art. 10 della legge n. 689/1981 in lire 4.000.
A
seguito della modifica intervenuta, l'attuale importo minimo è pari a lire
12.000.
Inoltre,
come accennato, è stata conferita, in via generale, al giudice di pace la
competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di
cui agli artt. 22, 23 e 24 della legge n. 689/1981, con talune eccezioni
specificamente individuate dal decreto legislativo.
In
particolare, ai sensi dell'art; 22-bis della legge n. 689/1981, introdotto
dall'art. 98 del decreto legislativo n. 507/1999, la competenza del giudice di
pace è esclusa quando la sanzione è stata applicata per una violazione
concernente disposizioni in materia, fra l'altro, di tutela del lavoro, di
igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché
di previdenza e assistenza obbligatoria.
In
questi, come negli altri casi indicati dalla norma, l'opposizione
all'ordinanza-ingiunzione deve essere proposta davanti al Tribunale.
Sempre
in tema di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione, che può essere proposta
dagli interessati davanti al giudice del luogo dove è stata commessa la
violazione entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, si segnala
che l'art. 99 del decreto legislativo n. 507/1999, che ha modificato il comma 3
dell'art. 23 della legge n. 689/1981, prevede che tra il giorno della
notificazione alle parti del decreto del giudice che fissa l'udienza di
comparizione e quello dell'udienza stessa devono intercorrere i termini
previsti dall'art. 163/bis cod. proc. civ. (almeno 60 giorni liberi se il luogo
della notificazione si trova in Italia).
Infine,
l'art. 94 introduce, nell'ambito dei principi generali in materia di sanzioni
amministrative, un nuovo art. 8-bis della legge n. 689/1981, che disciplina
l'ipotesi di reiterazione delle violazioni.
La
norma prevede che si ha reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento
esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole,
ovvero quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono
accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si
considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e
quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le
costituiscono, o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale
omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La
reiterazione è specifica in caso di violazione della stessa disposizione.
La
reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce, e non
opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Disciplina
transitoria
Le
disposizioni del decreto legislativo che dispongono la depenalizzazione, e
quindi la sostituzione di sanzioni penali con sanzioni amministrative, si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato
definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
L'autorità
giudiziaria procedente (o il pubblico ministero, se l'azione penale non è stata
ancora esercitata), dispone la trasmissione degli atti all'autorità
amministrativa competente, che dovrà notificare agli interessati gli estremi
della violazione entro 90 giorni.
Conseguentemente,
il procedimento penale si conclude, salva l'opposizione dell'imputato o del
pubblico ministero, con sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a
procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La
fase successiva è regolata dagli artt. 16 e segg. della legge n. 689/1981.
Pertanto,
il procedimento può essere definito con il pagamento in misura ridotta, entro
60 giorni dalla notificazione, degli estremi della violazione.
Il
pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o
limitazioni previste dalla legge.
Se
i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate sono stati definiti,
prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 507/1999, con sentenza
di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione provvede alla
revoca della sentenza o del decreto, dichiarando che il fatto non è previsto
dalla legge come reato. Tuttavia, le multe e le ammende inflitte con i
provvedimenti penali sono riscosse con l'osservanza delle norme sull'esecuzione
delle pene pecuniarie.
Entrata
in vigore
Le
disposizioni del decreto legislativo sopra illustrate entrano in vigore,
secondo le regole generali, il 15º giorno successivo a quello della
pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, e, quindi, il 15
gennaio 2000.
APPARATO
SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA OGGETTO DI
DEPENALIZZAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1999, N. 507
-
Art. 24 legge n. 653/1934
Inosservanza
delle norme in materia di tutela del lavoro delle donne (artt. 1-19)
Sanzione
amministrativa da lire 30.000 a 180.000 per ogni donna occupata e alla quale si
riferisce l'illecito. La sanzione non può essere superiore a lire 4.800.000, nè
inferiore a lire 800.000.
-
Art. 24, legge n. 653/1934
Inosservanza
delle norme in materia di tutela del lavoro delle donne concernenti l'igiene,
la sicurezza e la moralità del lavoro (art.20).
Sanzione
amministrativa da lire 400.000 a lire
2.400.000.
-
Art. 24, legge n. 653/1934
Inosservanza
delle norme in materia di tutela del lavoro delle donne concernenti le visite
mediche periodiche (artt.21, 22 e 23).
Sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.
-
Art. 115, R.D.L. n. 1827/1935
Indebita
riscossione dell'indennità di dissocupazione con alterazione di dati o con
altri metodi dolosi.
Sanzione
amministrativa da lire 800.000 a lire 4.800.000.
-
Art. 116, R.D.L. n. 1827/1935
False
dichiarazioni o atti fraudolenti al fine di procurare a se o ad altri talune
prestazioni di previdenza ed assistenza (prestazioni per la tubercolosi e per
l'invalidità, vecchiaia).
Sanzione
amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000.
-
Art. 32, legge n. 653/1940
Dichiarazioni
false o atti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri la corresponsione
delle indennità previste per gli impiegati richiamati alle armi.
Sanzione
amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000.
-
Art. 6, legge n. 260/1949
Inosservanza
da parte degli imprenditori delle norme in materia di ricorrenze festive.
Sanzione
amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000.
-
Art. 23, legge n. 218/1952
Dichiarazioni
false o atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le
prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e
superstiti di cui alla legge n. 218/1952.
Sanzione
amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000.
-
Art. 23, legge n. 25/1955
Violazione
dell'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dei Centri per
l'impiego
Sanzione
amministrativa da lire 300.000 a lire 500.000.
-
Art. 23, legge n. 25/1955
Violazione
degli obblighi del datore di lavoro nello svolgimento del rapporto di
apprendistato previsti dall'art. 11 della legge n. 25/1955.
Sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 300.000.
-
Art. 29, legge n. 25/1955
Violazione
degli obblighi in materia di apprendistato da parte degli imprenditori
artigiani.
Sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire
300.000
per le violazioni degli artt. 27, comma 1 e 11; sanzione amministrativa da lire
500.000 a lire 800.000 per ogni apprendista assunto che non eserciti
effettivamente l'apprendistato.
-
Art. 82, D.P.R. n. 797/1955
Dichiarazioni
false o altri atti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri l'indebita
corresponsione degli assegni familiari.
Sanzione
amministrativa da lire 800.000 a lire 4.800.000.
-
Art. 4, legge n. 1325/1961
Violazione
delle norme in materia di tutela del lavoro delle donne contenute nella legge
n. 1325/1961, di modifica della legge n. 653/1934.
Sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 400.000 per ciascuna lavoratrice.
-
Art. 40. D.P.R. n. 488/1968
Atti
diretti a procurare artificiosamente a sè o ad altri la liquidazione di
pensione non spettante, ovvero in misura maggiore di quella spettante.
Sanzione
amministrativa da lire 800.000 a lire 4.800.000.