DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI - D.LVO 30 DICEMBRE 1999 N. 507

 

Nel supplemento n. 233/L alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1999 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 recante: "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205".

Si sottolinea che il provvedimento in esame ha rilievo poiché attenua sensibilmente la gravità delle violazioni alle disposizioni di leggi vigenti, con la conseguenza di una corrispondente trasformazione dei reati previsti dal codice penale in illeciti amministrativi, prevedendo per essi sanzioni aventi esclusivamente carattere pecuniario.

Da quanto sopra detto ne deriva che vengono a risultare meno pesanti e meno preoccupanti quelle oggettive situazioni che scaturiscono dalla violazione, a volte anche modesta e non dolosa, dei diversi obblighi previsti dalle leggi vigenti sul lavoro e sulla previdenza.

 

La depenalizzazione di reati in materia di lavoro e previdenza

In materia di lavoro e previdenza, il Titolo VI, Capo II, del decreto legislativo ha trasformato in illeciti amministrativi una serie di reati, contemplati in numerose leggi speciali, per i quali sono ora previste sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire 200.000 e non superiori a lire 5.000.000.

In particolare, la depenalizzazione riguarda:

- gli illeciti di cui all'art. 24 della legge n. 653/1934 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, in quanto riferibili a norme non abrogate dalla legge n. 977/1967;

- l'illecito di cui all'art. 115 del R.D.L. n. 1827/1935, concernente l'indebita riscossione dell'indennità di disoccupazione con alterazione di dati o con altri metodi dolosi;

- l'illecito di cui all'art. 116 del R.D.L. n. 1827/1935, concernente false dichiarazioni o atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri le prestazioni di previdenza ed assistenza prevista dal decreto stesso (prestazioni per la tubercolosi e prestazioni per l'invalidità e la vecchiaia);

- l'illecito di cui all'art. 32, ultimo comma, della legge n. 653/1940, concernente dichiarazioni false o atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione delle indennità previste per gli impiegati richiamati alle armi;

- gli illeciti consistenti nell'inosservanza da parte degli imprenditori delle norme in materia di ricorrenze festive di cui alla legge n. 260/1949;

- l'illecito di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 218/1952, concernente dichiarazioni false o atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge n. 218/1952;

- gli illeciti compiuti dai datori di lavoro contemplati dagli artt. 23 e 29 della legge n. 25/1955 sulla disciplina dell'apprendistato;

- l'illecito concernente dichiarazione false o altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri l'indebita corresponsione degli assegni familiari, di cui all'art. 82, ultimo comma, D.P.R. n. 797/1955;

- gli illeciti compiuti dai datori di lavoro contemplati dall'art. 4 della legge n. 1325/1961 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riferibili a disposizioni non abrogate dalla legge n. 977/1967;

- l'illecito di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 488/1968, concernente atti diretti a procurare artificiosamente a sé o ad altri la liquidazione di pensione non spettante, ovvero in misura maggiore di quella spettante.

L'attuale apparato sanzionatorio, come risultante dall'intervenuta depenalizzazione degli illeciti in parola, è riassunto nel prospetto pubblicato in calce.

Gli illeciti amministrativi sono soggetti alla disciplina generale della legge 24 novembre 1981, n. 689. Possono pertanto essere definiti, mediante il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.

Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica di illecito gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti e possono chiedere l'audizione diretta alle autorità competenti a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative in parola e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento, ovvero a disporre l'archiviazione degli atti nel caso in cui siano accolte le osservazioni dell'interessato.

L'art. 93 del decreto legislativo individua nel Ministero del Lavoro o negli Enti ed Istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, in base alla materia alla quale si riferisce la violazione, le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate in materia di lavoro e previdenza. Il Ministero e gli Enti previdenziali provvederanno ad indicare gli uffici, anche periferici, competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981.

 

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

Il Titolo VII del decreto legislativo n. 507/1999 introduce, sempre in attuazione della delega conferita con la legge n. 205/1999, talune modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'art. 96 adegua, innanzitutto, l'importo minimo della sanzione amministrativa pecuniaria, già fissato dall'art. 10 della legge n. 689/1981 in lire 4.000.

A seguito della modifica intervenuta, l'attuale importo minimo è pari a lire 12.000.

Inoltre, come accennato, è stata conferita, in via generale, al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di cui agli artt. 22, 23 e 24 della legge n. 689/1981, con talune eccezioni specificamente individuate dal decreto legislativo.

In particolare, ai sensi dell'art; 22-bis della legge n. 689/1981, introdotto dall'art. 98 del decreto legislativo n. 507/1999, la competenza del giudice di pace è esclusa quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia, fra l'altro, di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di previdenza e assistenza obbligatoria.

In questi, come negli altri casi indicati dalla norma, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione deve essere proposta davanti al Tribunale.

Sempre in tema di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione, che può essere proposta dagli interessati davanti al giudice del luogo dove è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, si segnala che l'art. 99 del decreto legislativo n. 507/1999, che ha modificato il comma 3 dell'art. 23 della legge n. 689/1981, prevede che tra il giorno della notificazione alle parti del decreto del giudice che fissa l'udienza di comparizione e quello dell'udienza stessa devono intercorrere i termini previsti dall'art. 163/bis cod. proc. civ. (almeno 60 giorni liberi se il luogo della notificazione si trova in Italia).

Infine, l'art. 94 introduce, nell'ambito dei principi generali in materia di sanzioni amministrative, un nuovo art. 8-bis della legge n. 689/1981, che disciplina l'ipotesi di reiterazione delle violazioni.

La norma prevede che si ha reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, ovvero quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono, o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica in caso di violazione della stessa disposizione.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce, e non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

 

Disciplina transitoria

Le disposizioni del decreto legislativo che dispongono la depenalizzazione, e quindi la sostituzione di sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

L'autorità giudiziaria procedente (o il pubblico ministero, se l'azione penale non è stata ancora esercitata), dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, che dovrà notificare agli interessati gli estremi della violazione entro 90 giorni.

Conseguentemente, il procedimento penale si conclude, salva l'opposizione dell'imputato o del pubblico ministero, con sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La fase successiva è regolata dagli artt. 16 e segg. della legge n. 689/1981.

Pertanto, il procedimento può essere definito con il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla notificazione, degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.

Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate sono stati definiti, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 507/1999, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione provvede alla revoca della sentenza o del decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Tuttavia, le multe e le ammende inflitte con i provvedimenti penali sono riscosse con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

 

Entrata in vigore

Le disposizioni del decreto legislativo sopra illustrate entrano in vigore, secondo le regole generali, il 15º giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, e, quindi, il 15 gennaio 2000.

 

APPARATO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA OGGETTO DI DEPENALIZZAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1999, N. 507

 

- Art. 24 legge n. 653/1934

Inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro delle donne (artt. 1-19)

Sanzione amministrativa da lire 30.000 a 180.000 per ogni donna occupata e alla quale si riferisce l'illecito. La sanzione non può essere superiore a lire 4.800.000, nè inferiore a lire 800.000.

 

- Art. 24, legge n. 653/1934

Inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro delle donne concernenti l'igiene, la sicurezza e la moralità del lavoro (art.20).

Sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire  2.400.000.

 

- Art. 24, legge n. 653/1934

Inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro delle donne concernenti le visite mediche periodiche (artt.21, 22 e 23).

Sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.

 

- Art. 115, R.D.L. n. 1827/1935

Indebita riscossione dell'indennità di dissocupazione con alterazione di dati o con altri metodi dolosi.

Sanzione amministrativa da lire 800.000 a lire 4.800.000.

 

- Art. 116,  R.D.L. n. 1827/1935

False dichiarazioni o atti fraudolenti al fine di procurare a se o ad altri talune prestazioni di previdenza ed assistenza (prestazioni per la tubercolosi e per l'invalidità, vecchiaia).

Sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000.

 

- Art. 32, legge n. 653/1940

Dichiarazioni false o atti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri la corresponsione delle indennità previste per gli impiegati richiamati alle armi.

Sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000.

 

- Art. 6, legge n. 260/1949

Inosservanza da parte degli imprenditori delle norme in materia di ricorrenze festive.

Sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000.

 

- Art. 23, legge n. 218/1952

Dichiarazioni false o atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge n. 218/1952.

Sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000.

 

- Art. 23, legge n. 25/1955

Violazione dell'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dei Centri per l'impiego

Sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 500.000.

 

- Art. 23, legge n. 25/1955

Violazione degli obblighi del datore di lavoro nello svolgimento del rapporto di apprendistato previsti dall'art. 11 della legge n. 25/1955.

Sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 300.000.

 

- Art. 29, legge n. 25/1955

Violazione degli obblighi in materia di apprendistato da parte degli imprenditori artigiani.

Sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire

300.000 per le violazioni degli artt. 27, comma 1 e 11; sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 800.000 per ogni apprendista assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato.

 

- Art. 82, D.P.R. n. 797/1955

Dichiarazioni false o altri atti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri l'indebita corresponsione degli assegni familiari.

Sanzione amministrativa da lire 800.000 a lire 4.800.000.

 

- Art. 4, legge n. 1325/1961

Violazione delle norme in materia di tutela del lavoro delle donne contenute nella legge n. 1325/1961, di modifica della legge n. 653/1934.

Sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 400.000 per ciascuna lavoratrice.

 

- Art. 40. D.P.R. n. 488/1968

Atti diretti a procurare artificiosamente a sè o ad altri la liquidazione di pensione non spettante, ovvero in misura maggiore di quella spettante.

Sanzione amministrativa da lire 800.000 a lire 4.800.000.