PROROGA DI UN ANNO PER LE ISTANZE DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVE ALLE NUOVE ATTIVITÀ
Il “Decreto Crescita” (D.L. 83/2012, convertito dalla Legge 134 del 2012) ha posticipato di un anno, quindi al 07 ottobre 2013, il termine per la presentazione, da parte di enti o privati, delle istanze relative alle nuove attività, esistenti alla data del 22 settembre 2011.
Le attività sono quelle indicate dall’Allegato I (riportato di seguito) al “Regolamento di disciplina dai procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” (D.P.R. 151/201).
Si riporta un estratto degli articoli di riferimento.
· DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 n.83
(in Suppl. ordinario n. 129 alla Gazz. Uff., 26 giugno 2012, n. 147).
Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 134. - Misure urgenti per la crescita del Paese. (DECRETO SVILUPPO).
Articolo 7
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini
Co. 2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni" (2).
· DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011 n. 151
(in Gazz. Uff., 22 settembre, n. 221). - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Articolo 11
Disposizioni transitorie e finali
Co. 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Si
allega inoltre :
- DPR 151/2011.