RIUTILIZZO
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO
DECRETO - ENTRERA' IN VIGORE IL 6 OTTOBRE 2012
È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012 il decreto ministeriale n. 161 del 10
agosto 2012 recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo, in attuazione dell’art. 49 del decreto legge 1/2012.
Il decreto ministeriale entrerà in vigore il 6 ottobre 2012
e dalla medesima data risulterà abrogata
la procedura sino ad oggi utilizzata (indirizzi della Provincia di
Brescia), delineata dall’art. 186 del D.Lgs.
152/2006.
Per i progetti di riutilizzo dei
materiali da scavo autorizzati in base all’art. 186 del D.Lgs.
152/2006 e ancora in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del
presente decreto è previsto una procedura transitoria.
Tali progetti infatti potranno essere
assoggettati alla nuova procedura mediante la presentazione, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del Piano di Utilizzo.
In caso contrario, potranno essere
portati a compimento con le modalità della precedente disciplina.
Il nuovo Decreto stabilisce i criteri
qualitativi e le condizioni da soddisfare affinché i materiali di scavo siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti, come stabilito dal Codice
dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006, articolo 183, comma 1, lettera qq)).
In particolare, il provvedimento
prevede che le terre e rocce da scavo, per poter essere considerate
sottoprodotti, devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere generate durante la
realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante, e il cui
scopo primario non è la produzione di tali materiali;
b) essere utilizzate, in conformità al
Piano di Utilizzo:
1) nel corso dell'esecuzione della stessa
opera, nel quale sono state generate, o di un'opera diversa, per la
realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti,
interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di
ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in
sostituzione di materiali di cava;
c) essere utilizzabili direttamente,
ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;
d) soddisfare i requisiti di qualità
ambientale di cui all'Allegato 4.
La sussistenza di queste condizioni
deve essere dichiarata nel Piano di Utilizzo che va presentato all’autorità competente almeno 90 giorni prima
dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera.
Da ultimo si segnala che il Decreto
non interviene in materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei
“piccoli cantieri” (fino a 6000 mc) che dovrebbe,
invece, essere disciplinato nell’ambito di un nuovo decreto legge sulla
semplificazione al vaglio del Governo.
Allegato: decreto del ministero dell’Ambiente n. 161 del
10 agosto 2012.