INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI
Il 6 luglio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico
ha emesso il decreto di “Attuazione
dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili diversi dai fotovoltaici” (in Suppl. ordinario n. 143 alla Gazz Uff., 10 luglio 2012, n. 159), del quale si riportano
i temi salienti (l’intero provvedimento verrà in seguito pubblicato sul nostro
sito internet www.ancebrescia.it.
Finalita’
Il Decreto in parola ha la finalità di sostenere la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione
di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano
l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in
misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di
azione per le energie rinnovabili di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 28 del 2011.
Oggetto e ambito di applicazione
Esso stabilisce infatti le modalità di incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti
rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi, integralmente
ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di
rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in
data successiva al 31 dicembre 2012.
Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di
incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli
fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui. A tal fine il GSE
aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi
alle fonti rinnovabili.
Accesso ai meccanismi di incentivazione
Accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal
presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da
rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti:
a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti,
riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;
b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è
non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
c) gli impianti oggetto di un
intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le
modalità stabiliti dal decreto;
d) gli impianti oggetto di un intervento di
potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo
l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore al
valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.
Accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al
presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al
ribasso i seguenti impianti:
a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la
cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia, come definita
dall’articolo 5;
b) gli impianti oggetto di un intervento di
potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo
l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia superiore al
valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.
Non sono soggetti alle procedure di cui ai periodi
precedenti ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al
presente decreto:
a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte
oceanica di potenza fino a 60 kW;
b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di
concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di
impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento
di portata derivata;
ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota
destinata alla scala di risalita, senza sottensione
di alveo naturale;
c) gli impianti alimentati a biomassa (prodotti e
sottoprodotti di origine biologica), di potenza fino a 200 kW e gli impianti
alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
d) gli impianti oggetto di un intervento di
potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento
e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore ai valori
massimi di potenza di cui alle precedenti lettera a), b) e c);
e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione
del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato
interministeriale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
f) gli impianti previsti dall’articolo 1, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 22 dell’ 11 febbraio 2010 e successive
modificazioni;
g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza
complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di
potenza di cui alle lettera a), b) e c);
h) gli impianti realizzati con
procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza
fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c).
Valori della potenza di soglia
I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW
per tutte le tipologie di fonte rinnovabile, fatta eccezione per:
a) le fonti idroelettriche per le quali il valore di
soglia è fissato in 10 MW di potenza nominale di concessione;
b) le fonti geotermoelettriche,
per le quali il valore di soglia è fissato a 20 MW.
Ai fini della determinazione della potenza
dell’impianto e dei valori di potenza indicati nei precedenti punti a) e b):
a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma
delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un
unico punto di connessione alla rete elettrica; per i soli impianti
idroelettrici si considera unico impianto l’impianto realizzato a seguito di
specifica concessione di derivazione d’acqua, a prescindere dalla condivisione
con altri impianti dello stesso punto di connessione;
b) più impianti
alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o
riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella
medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono
come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
Suppl.
ordinario n. 143 alla Gazz Uff., 10 luglio
2012, n. 159