DECRETO LEGISLATIVO N. 532 DEL 26.11.1999 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO NOTTURNO

 

In data 21 gennaio 2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 il Decreto legislativo n. 532 del 26 novembre scorso, contenente "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25".

In particolare con tale decreto si dà attuazione, per la parte concernente il lavoro notturno, alle disposizioni della Direttiva comunitaria n. 93/104 in materia di orario di lavoro.

Si riporta qui di seguito una sintesi delle disposizioni ivi contenute.

Campo di applicazione

L'art. 1 prevede che il decreto si applichi a tutti i datori di lavoro pubblici e privati, individuando espressamente una serie di eccezioni, tra le quali quella inerente al personale dirigente e direttivo limitatamente alla durata della prestazione (art. 4).

Definizioni

L'art. 2 definisce il lavoro notturno come l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti il lasso di tempo che intercorre tra la mezzanotte e le cinque del mattino (si sottolinea al riguardo che, coerentemente con tale disposizione, il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia individua il lavoro notturno nell'attività compiuta dalle ore ventidue alle sei del mattino).

Il suddetto articolo definisce anche il lavoratore notturno considerando tale:

a. qualunque lavoratore che, in via non eccezionale, svolga durante il periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;

b. qualunque lavoratore che, in via non eccezionale, svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale, secondo quanto definito dalla contrattazione nazionale collettiva. In assenza di tale disciplina, come nel caso del contratto nazionale dell'edilizia, è considerato lavoratore notturno qualunque lavoratore che svolga tale attività per almeno 80 giorni lavorativi all'anno, limite riproporzionato in caso di lavoro part-time.

E' demandata alla contrattazione collettiva l'individuazione delle condizioni e dei casi di eccezionalità nell'adibizione al lavoro notturno di cui al presente articolo.

Limitazioni al lavoro notturno

L'art. 3 prevede che siano adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta quei lavoratori e lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto comunque delle esigenze organizzative dell'impresa.

Al di fuori delle ipotesi relative alle donne in stato di gravidanza e puerperio ed ai minori, la contrattazione collettiva può fissare ulteriori limiti od ulteriori priorità per l'effettuazione del lavoro notturno.

Durata della prestazione

L'art. 4 stabilisce che l'orario di lavoro non può superare le otto ore nell'ambito delle ventiquattro ore, lasciando ai contratti collettivi che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale la facoltà di fissare un periodo di riferimento più ampio, ai fini del calcolo della suddetta media delle otto ore.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2000) e previa consultazione delle parti sociali, il Ministro del lavoro con proprio decreto stabilisce l'elenco delle lavorazioni particolarmente rischiose o con rilevanti tensioni fisiche o mentali, per le quali vige il limite delle otto ore per ogni periodo di ventiquattro ore.

Il periodo minimo di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, non è preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento più ampio stabilito dalla contrattazione collettiva nell'ipotesi di orario di lavoro plurisettimanale.

Tutela della salute

L'art. 5 dispone che, a cura e spese dei datori di lavoro e tramite il medico competente, i lavoratori notturni siano soggetti ai seguenti accertamenti:

a) preventivi, volti ad accertare l'assenza di incompatibilità con il lavoro notturno;

b) periodici, almeno ogni due anni, ai fini di controllarne lo stato di salute;

c) eventuali, in caso di evidente incompatibilità con il lavoro notturno.

Trasferimento al lavoro diurno

L'art. 6 prevede che, qualora sopraggiungano condizioni di salute tali da rendere inidonea la prestazione di lavoro notturno sulla base dell'accertamento del medico competente, sia garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o ruoli diurni. Le modalità di applicazione di quanto sopra richiamato nonché le soluzioni nel caso in cui la suddetta assegnazione non risulti applicabile sono individuate dalla contrattazione collettiva.

Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva

L'art. 7 stabilisce che la contrattazione collettiva individui la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nonché la relativa maggiorazione retributiva per i lavoratori notturni. E' prevista una verifica periodica di quanto sopra da parte del Ministro del lavoro.Si ricorda che il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'edilizia gia' prevede maggiorazioni retributive per tale fattispecie.

Rapporti sindacali

L'art. 8 introduce una procedura di consultazione sindacale a livello aziendale o territoriale preventiva all'introduzione del lavoro notturno, da effettuarsi e concludere entro sette giorni dalla comunicazione del datore di lavoro.

Doveri di informazione

L'art. 9 contiene le modalità per un'informazione preventiva al lavoratore notturno, al rappresentante per la sicurezza e alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8 in caso di lavorazioni pericolose o che comunque presentino maggiori rischi.

Comunicazione del lavoro notturno

L'art. 10 prevede specifiche comunicazioni alla direzione provinciale del lavoro ed alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8 solo in caso di mancanza di disciplina del lavoro notturno da parte dei contratti collettivi.Tale previsione non opera pertanto per il settore delle costruzioni, per il quale il vigente contratto collettivo disciplina la fattispecie di cui trattasi.

Misure di protezione personale               e collettiva

L'art. 11 contiene disposizioni in merito all'apprestamento di servizi e mezzi di prevenzione o di protezione, a carico del datore di lavoro, durante il lavoro notturno, previa informativa alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, nonché appropriate misure di protezione personale e collettiva per i lavoratori notturni che svolgono le citate lavorazioni comportanti rischi particolari.

Inoltre, la contrattazione collettiva può disciplinare particolari misure di prevenzione nei confronti di specifiche categorie di lavoratori notturni, quali ad esempio quelle relative agli stati di tossicodipendenza.

Sanzioni

In tema di sanzioni, l'art. 12 del decreto introduce a carico del datore di lavoro e del dirigente:

a) l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da £. 3.000.000 a £. 8.000.000, in caso di violazione delle norme relative alla tutela della salute, di cui all'art. 5 del presente decreto;

b) la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 300.000 per ogni giorno ed ogni lavoratore adibito al lavoro notturno al di fuori dei limiti previsti per la durata della prestazione, di cui all'art. 4 del presente decreto.