DECRETO
LEGISLATIVO N. 532 DEL 26.11.1999 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO NOTTURNO
In
data 21 gennaio 2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 il
Decreto legislativo n. 532 del 26 novembre scorso, contenente
"Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17,
comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25".
In
particolare con tale decreto si dà attuazione, per la parte concernente il
lavoro notturno, alle disposizioni della Direttiva comunitaria n. 93/104 in
materia di orario di lavoro.
Si
riporta qui di seguito una sintesi delle disposizioni ivi contenute.
Campo
di applicazione
L'art.
1 prevede che il decreto si applichi a tutti i datori di lavoro pubblici e
privati, individuando espressamente una serie di eccezioni, tra le quali quella
inerente al personale dirigente e direttivo limitatamente alla durata della
prestazione (art. 4).
Definizioni
L'art.
2 definisce il lavoro notturno come l'attività svolta nel corso di un periodo
di almeno sette ore consecutive comprendenti il lasso di tempo che intercorre
tra la mezzanotte e le cinque del mattino (si sottolinea al riguardo che,
coerentemente con tale disposizione, il vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro dell'edilizia individua il lavoro notturno nell'attività compiuta
dalle ore ventidue alle sei del mattino).
Il
suddetto articolo definisce anche il lavoratore notturno considerando tale:
a.
qualunque lavoratore che, in via non eccezionale, svolga durante il periodo
notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
b.
qualunque lavoratore che, in via non eccezionale, svolga durante il periodo
notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale, secondo quanto
definito dalla contrattazione nazionale collettiva. In assenza di tale
disciplina, come nel caso del contratto nazionale dell'edilizia, è considerato
lavoratore notturno qualunque lavoratore che svolga tale attività per almeno 80
giorni lavorativi all'anno, limite riproporzionato in caso di lavoro part-time.
E'
demandata alla contrattazione collettiva l'individuazione delle condizioni e
dei casi di eccezionalità nell'adibizione al lavoro notturno di cui al presente
articolo.
Limitazioni
al lavoro notturno
L'art.
3 prevede che siano adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta quei
lavoratori e lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto comunque delle
esigenze organizzative dell'impresa.
Al
di fuori delle ipotesi relative alle donne in stato di gravidanza e puerperio
ed ai minori, la contrattazione collettiva può fissare ulteriori limiti od
ulteriori priorità per l'effettuazione del lavoro notturno.
Durata
della prestazione
L'art.
4 stabilisce che l'orario di lavoro non può superare le otto ore nell'ambito
delle ventiquattro ore, lasciando ai contratti collettivi che prevedano un
orario di lavoro plurisettimanale la facoltà di fissare un periodo di
riferimento più ampio, ai fini del calcolo della suddetta media delle otto ore.
Entro
120 giorni dall'entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2000) e previa
consultazione delle parti sociali, il Ministro del lavoro con proprio decreto
stabilisce l'elenco delle lavorazioni particolarmente rischiose o con rilevanti
tensioni fisiche o mentali, per le quali vige il limite delle otto ore per ogni
periodo di ventiquattro ore.
Il
periodo minimo di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n.
370, non è preso in considerazione per il computo della media se cade nel
periodo di riferimento più ampio stabilito dalla contrattazione collettiva
nell'ipotesi di orario di lavoro plurisettimanale.
Tutela
della salute
L'art.
5 dispone che, a cura e spese dei datori di lavoro e tramite il medico
competente, i lavoratori notturni siano soggetti ai seguenti accertamenti:
a)
preventivi, volti ad accertare l'assenza di incompatibilità con il lavoro
notturno;
b)
periodici, almeno ogni due anni, ai fini di controllarne lo stato di salute;
c)
eventuali, in caso di evidente incompatibilità con il lavoro notturno.
Trasferimento
al lavoro diurno
L'art.
6 prevede che, qualora sopraggiungano condizioni di salute tali da rendere
inidonea la prestazione di lavoro notturno sulla base dell'accertamento del
medico competente, sia garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni
o ruoli diurni. Le modalità di applicazione di quanto sopra richiamato nonché
le soluzioni nel caso in cui la suddetta assegnazione non risulti applicabile
sono individuate dalla contrattazione collettiva.
Riduzione
dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
L'art.
7 stabilisce che la contrattazione collettiva individui la riduzione
dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nonché la relativa
maggiorazione retributiva per i lavoratori notturni. E' prevista una verifica
periodica di quanto sopra da parte del Ministro del lavoro.Si ricorda che il
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'edilizia gia' prevede
maggiorazioni retributive per tale fattispecie.
Rapporti
sindacali
L'art.
8 introduce una procedura di consultazione sindacale a livello aziendale o
territoriale preventiva all'introduzione del lavoro notturno, da effettuarsi e
concludere entro sette giorni dalla comunicazione del datore di lavoro.
Doveri
di informazione
L'art.
9 contiene le modalità per un'informazione preventiva al lavoratore notturno,
al rappresentante per la sicurezza e alle organizzazioni sindacali di cui
all'art. 8 in caso di lavorazioni pericolose o che comunque presentino maggiori
rischi.
Comunicazione
del lavoro notturno
L'art.
10 prevede specifiche comunicazioni alla direzione provinciale del lavoro ed
alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8 solo in caso di mancanza di
disciplina del lavoro notturno da parte dei contratti collettivi.Tale
previsione non opera pertanto per il settore delle costruzioni, per il quale il
vigente contratto collettivo disciplina la fattispecie di cui trattasi.
Misure
di protezione personale e
collettiva
L'art.
11 contiene disposizioni in merito all'apprestamento di servizi e mezzi di
prevenzione o di protezione, a carico del datore di lavoro, durante il lavoro
notturno, previa informativa alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8,
nonché appropriate misure di protezione personale e collettiva per i lavoratori
notturni che svolgono le citate lavorazioni comportanti rischi particolari.
Inoltre,
la contrattazione collettiva può disciplinare particolari misure di prevenzione
nei confronti di specifiche categorie di lavoratori notturni, quali ad esempio
quelle relative agli stati di tossicodipendenza.
Sanzioni
In
tema di sanzioni, l'art. 12 del decreto introduce a carico del datore di lavoro
e del dirigente:
a)
l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da £. 3.000.000 a £. 8.000.000, in caso
di violazione delle norme relative alla tutela della salute, di cui all'art. 5
del presente decreto;
b)
la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 300.000 per ogni giorno ed ogni
lavoratore adibito al lavoro notturno al di fuori dei limiti previsti per la
durata della prestazione, di cui all'art. 4 del presente decreto.