RIDUZIONE DEI CANONI PER IMMOBILI LOCATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nell’ambito delle misure adottate dal Governo con il
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, cd. “spending review”, il cui disegno
di legge di conversione è stato approvato dal Senato il 31 luglio scorso, si
segnalano:
• l’articolo 3, in particolare commi 1 e 4, sulla
riduzione canoni di locazione pagati dalle p.a.
• l’articolo 3 comma 11-bis sull’esercizio del diritto
di prelazione per l’acquisito di immobili dismessi dagli enti previdenziali.
Al fine di ridurre i costi delle locazioni di immobili
adibiti a funzioni pubbliche, l’articolo 3 comma 1, prevede un blocco di tre anni, già a partire
dal 2012, degli adeguamenti Istat sui canoni di locazioni dovuti dalle
pubbliche amministrazioni nonché dalle autorità amministrative indipendenti
(es. Consob).
Tale disposizione non si applica agli immobili di
proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti.
Sempre sulle locazioni, il comma 4, come in parte
modificato dal Senato in sede di conversione del decreto legge, prevede una
rinegoziazione automatica dei canoni di locazione a decorrere dal 1° gennaio
2015.
Vale a dire che i canoni di affitto corrisposti dalle
amministrazioni centrali e dalle autorità amministrative indipendenti relativi
ad immobili utilizzati per fini istituzionali saranno ridotti nella misura del
15% rispetto a quanto annualmente corrisposto.
Con un emendamento dei relatori approvato in sede di
conversione, che recepisce parzialmente le richieste dell’Ance, la decorrenza
della riduzione dei canoni, inizialmente fissata a decorrere dal 2013, è stata
rimandata di due anni.
Tale rinvio, in teoria, assicura
una parziale tutela per i titolari dei contratti in corso o che comunque
saranno prossimi alla scadenza e che non subiranno riduzioni dell’importo
pattuito.
Ai contratti scaduti o rinnovati dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione il nuovo testo del comma 4, la
riduzione del 15% si applicherà invece immediatamente.
La riduzione del canone si opera automaticamente,
anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
Resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da
parte del proprietario.
Per espressa previsione normativa
la riduzione del 15% non può trovare applicazione in via diretta per le regioni
e province autonome e per gli enti del servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni del comma 4 non si applicano agli
immobili dei fondi comuni di
investimento immobiliare già costituiti.
Si segnala, infine, che la previsione relativa alla
rinegoziazione dei canoni delle locazioni passive non è una novità ma aveva già
trovato spazio nell’ambito di alcune precedenti leggi finanziarie (vedi: Legge
n. 266/2005 art. 1, co. 478 e Legge n. 296/2006 art.
1, co. 204) seppur sotto una formulazione
parzialmente diversa che nella prassi aveva avuto una minima applicazione.
Dismissioni immobili e diritto di prelazione
L’articolo 11 bis del provvedimento, inserito con un
apposito emendamento al fine di semplificare le dismissioni immobiliari da
parte degli enti previdenziali, tenuto conto delle attuali difficoltà di
accesso al credito e delle particolari condizioni del mercato immobiliare,
stabilisce che il termine per l’esercizio da parte dei conduttori del diritto
di prelazione sull’acquisto delle abitazioni non può essere inferiore a 120
giorni a decorrere dalla ricezione dell’invito ad esercitarla trasmesso
dall’ente.
I termini non ancora scaduti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto sono prorogati, di diritto, di
centoventi giorni.