CANONE PER ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CHIARIMENTI
Si segnala che la Direzione abbonamenti RAI di Torino
sta inviando a varie imprese solleciti di pagamento del canone per
l’abbonamento speciale alla televisione.
Tali solleciti fanno seguito alle precedenti
comunicazioni inviate dalla RAI nei primi mesi del 2012, con le quali si
richiedeva alle imprese il pagamento dell’abbonamento speciale, dovuto da
chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione di
trasmissioni radiotelevisive, fuori dall’ambito familiare, indipendentemente
dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti.
La questione nasce da un rafforzamento dei controlli
sull’evasione del canone RAI, a seguito dell’introduzione dell’art. 17 del DL n. 201/2011 (cd. Decreto Salva Italia), che prevede
l’obbligo dal 2012 per le società di indicare nella propria dichiarazione dei
redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la
categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di
abbonamento, nonché ulteriori elementi utili al controllo.
Le associazioni di categoria, contestando l’operato
della RAI di invio di richieste di pagamento del canone senza previa verifica
dell’effettiva detenzione di apparecchi destinati alla ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive, avevano inviato al Ministero dello Sviluppo
Economico una richiesta di chiarimenti sull’ambito oggettivo applicativo del
canone RAI.
Con la nota del Dipartimento per le comunicazioni n.
12991, il Ministero aveva illustrato i requisiti che tali apparecchi devono
avere per essere atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive, escludendo quelli non muniti di sintonizzatore radio/Tv (es.
computer senza sintonizzatore Tv o monitor per computer).
Alla luce di tale nota ministeriale, si forniscono di
seguito alcuni brevi chiarimenti sulla disciplina ed indicazioni operative alle
imprese destinatarie delle nuove comunicazioni, le quali ritengono di non
essere tenute al pagamento del canone speciale non detenendo apparecchi per la
ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Normativa di riferimento
L’art. 27 del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n.
246 prevede che il canone per abbonamento speciale è dovuto per “audizioni date
in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare
ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la società
concessionaria..”.
E’ tenuto al pagamento del canone “.. chiunque
effettua radioaudizioni in locali pubblici o aperti al pubblico o comunque al
di fuori dell’ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati
a scopo di lucro diretto o indiretto” (art. 2 RDL luogotenenziale n. 458/1944).
Sono previste delle modalità applicative del canone di
abbonamento speciale diverse, in base alle categorie di utenti che utilizzano
televisori (alberghi a 5 stelle, 4 e 3 stelle, scuole, mense aziendali, navi ed
aerei, esercizi pubblici, uffici, botteghe, negozi, studi professionali (art.16
della Legge n. 488/1999).
L’importo del canone speciale per le imprese,
rientranti nella categoria uffici, è pari ad euro 401,76 (comprensivo di euro
15,45 a titolo di IVA al 4%).
Tale penalizzazione finanziaria è parzialmente
mitigata dal fatto che l’IVA assolta sul canone è detraibile dall’IVA a debito
ed il costo del canone è deducibile dal reddito di impresa.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 102/2008
L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha
comportato che oggi i televisori non sono più gli unici apparecchi che
consentono ricevere trasmissioni televisive, ma ciò è possibile anche
attraverso diversi strumenti (computer connessi alla rete internet, cellulari,
ecc.). In Francia, si è discusso recentemente nel Parlamento di una proposta di
un’applicazione estensiva del canone di abbonamento al sistema radiotelevisivo
francese anche ai possessori di cellulari.
Per tali ragioni, nel 2008 fu presentato dall’ADUC
(Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) un interpello
all’Agenzia delle Entrate e in cui si chiedeva espressamente quali fossero
nello specifico dettaglio gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle
radioaudizioni considerata l’evoluzione tecnologica (computer con collegamento
internet, ipod, video cellulare, videocitofono, ecc.)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.102/2008
ha ribadito che l’obbligo di pagamento del canone è legato alla semplice
detenzione di apparecchi idonei a ricevere il segnale televisivo, a prescindere
dall’utilizzo che ne viene fatto, ma ha rinviato al Ministero delle
Telecomunicazioni, oggi Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello
Sviluppo Economico, il compito di individuare le tipologie di apparecchi il cui
possesso comporta l’obbligo del pagamento del canone RAI.
Nota del Dipartimento per le Comunicazioni n. 12991
del 22 febbraio 2012
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto con
la nota interpretativa del Dipartimento per le Comunicazioni n. 12991 del 22
febbraio 2012 alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate e delle Associazioni di
categoria, fornendo i seguenti chiarimenti sull’ambito oggettivo di
applicazione del canone RAI.
Le disposizioni sul canone RAI si applicano al
servizio di radiodiffusione e, pertanto, non includono altre forme di
distribuzione del segnale audio/video (es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su
portanti fisici diversi da quello radio/TV.
Il campo di applicazione della norma è limitato alla
ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre, includendo i
videofonini (standard DVB-H) e piattaforma satellitare.
La nota chiarisce, in particolare che un apparecchio
si intende:
• “atto a ricevere le radioaudizioni” se include
(nella sua composizione originaria) tutti gli stadi di un radioricevitore
completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinata alla
radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi
radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici.
• “adattabile a ricevere le radioaudizioni” se include
almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al
servizio di radiodiffusione), ma è privo del decodificatore e/o dei trasduttori
audio/video.
Nelle ipotesi in cui l’apparecchio sia privo di
sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di
Radiodiffusione, non è ritenuto né atto, né adattabile alla ricezione delle
radioaudizioni. Inoltre il
sintonizzatore radio/TV deve essere conforme ad almeno uno degli standard
previsti nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni.
Nella nota interpretativa del Ministero (allegata alla
presente circolare) è contenuto un elenco, non esaustivo, delle apparecchiature
considerate “atte”, o “adattabili” alla ricezione della radiodiffusione.
APPARECCHIATURE ATTE ALLA
RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE |
APPARECCHIATURE ADATTABILI
ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE |
APPARECCHIATURE NE’ ATTE,
NE’ ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE |
Ricevitori TV fissi |
Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV |
PC senza sintonizzatore TV |
Ricevitori TV portatili |
Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV |
Monitor per computer |
Ricevitori TV per mezzi mobili |
Scheda per computer dotata di sintonizzatore
radio/tv |
Casse acustiche |
Ricevitori radio fissi |
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Videocitofoni |
Ricevitori radio portatili |
Decoder per la TV digitale terrestre |
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Ricevitori radio per mezzi mobili |
Ricevitore radio/TV satellitare |
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Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore
radio/TV (per esempio, lettore MP3 con radio FM integrata) |
Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore
radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di
sintonizzatore radio/TV) |
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Terminale d’utente per telefonia mobile, dotato di
ricevitore radio/TV (per esempio, cellulare DVB-H) |
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Conclusioni
Sulla base della predetta nota ministeriale è
definitivamente chiarito che il possesso di apparecchi privi di sintonizzatore
radio/TV, quali personal computer, monitor per PC o videocitofoni, non comporta
alcun obbligo di pagamento del canone speciale.
La stessa RAI, con comunicato stampa del 21 febbraio,
aveva dichiarato di “.. non aver mai richiesto il pagamento del canone per il
mero possesso di un personal computer.. ”, precisando altresì che “.. la
lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce al canone
speciale, dovuto nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori,
fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui
imprese, società, enti, abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di
uno o più televisori”.
Nei recenti solleciti di pagamento inviati dalla RAI
si dà atto dei chiarimenti dettati dal Ministero dello Sviluppo Economico con
la nota ministeriale del 22 febbraio (richiamata nelle note), perché si precisa
che il requisito del possesso del sintonizzatore radio/tv è l’elemento
discriminante per l’individuazione delle tipologie di apparecchi atti o
adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Pertanto, le imprese
che hanno ricevuto tali solleciti di pagamento dell’abbonamento speciale, e non
hanno apparecchi atti o adattabili alla radioaudizione, non sono tenute ad
effettuare alcun pagamento.