RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO PRIMO TRIMESTRE 2012 - TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PRECISAZIONI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
L’Agenzia delle Dogane ha precisato che, con la legge
n.44/2012, è stata disposta una modifica al DPR n.277/2000 volta ad eliminare
la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della
dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del
trimestre solare di riferimento.
Tale termine, per i consumi di gasolio per
autotrazione effettuati nel primo trimestre 2012, era fissato nel 1 aprile 2012
(si veda in proposito quanto pubblicato sul sito internet del Collegio
Costruttori e sul Notiziario mensile).
In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di
qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la
presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude
il riconoscimento del rimborso.
Pertanto, l’interessato potrà presentare ugualmente la
dichiarazione, anche se tardiva, con riferimento ai consumi del primo trimestre
2012, fermo restando l’onere di presentare comunque la dichiarazione entro il
termine di decadenza biennale fissato, decorrente dal giorno in cui il rimborso
stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso in argomento il 1 aprile
2012).