CRITERI DI ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI OSPITANTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
l’Agenzia del Territorio con la nota emessa il
22/06/2012, n. 31892, fornisce alcune delucidazioni riguardo all’accertamento
catastale degli immobili ospitanti gli impianti a pannelli fotovoltaici, con
l’obbligo di accatastamento, e definisce inoltre i criteri per il
riconoscimento del “carattere di ruralità” e la prassi da adottare per la
corretta intestazione degli immobili.
Di seguiti i principali contenuti del documento in
commento.
Criteri di analisi per l’attribuzione della categoria
e della rendita
L’Agenzia accerta, ai fini della determinazione della
rendita catastale, gli immobili che ospitano gli impianti analizzando la
correlazione tra l’immobile e quelle componenti impiantistiche rilevanti ai
fini della sua funzionalità e capacità reddituale.
Per le installazioni fotovoltaiche per le quali
sussiste l’obbligo di accatastamento:
non sussiste alcun obbligo di dichiarazione in catasto
qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
• potenza
dell’impianto fino a 3 kW;
• potenza nominale complessiva non superiore a 3 volte
il numero di unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto;
• per le installazioni ubicate al suolo, il volume
individuato dall’area destinata all’intervento e dall’altezza relativa all’asse
mediano dei pannelli è inferiore a 150 mc.
Immobili Rurali
Per stabilire la ruralità degli immobili che ospitano
impianti fotovoltaici, è necessario infine assimilare la produzione di energia
all’attività agricola. Per il riconoscimento di questa correlazione, è importante
che, dopo i primi 200 kw prodotti, l’energia derivi
da impianti integrati. Allo stesso tempo, il volume d’affari derivante dalla
produzione agricola deve essere maggiore di quello ottenuto grazie al
fotovoltaico. Infine, entro il limite di 1Mw, per ogni 10 kw
prodotti dopo i primi 200 kw, si deve possedere un
ettaro di terra destinato ad attività agricola.