LA SCIA IN EDILIZIA - COMPETENZE
Con il DL 78/2010 si è
introdotta la procedura semplificata (SCIA), estesa anche al settore edile.
Ciò ha inciso
non solo sulle norme nazionali, ma anche su quelle regionali, ponendo il dubbio
di un conflitto di competenze, e di un ipotetico disaccordo col principio
costituzionale di leale collaborazione.
Facendo riferimento alla sentenza del Cds, n.164/2012, si ricorda che la «segnalazione
certificata d’inizio attività» (d’ora in avanti, SCIA) si pone in rapporto di
continuità con l’istituto della DIA, che dalla prima è stato sostituito. La DIA
(«denuncia di inizio attività») fu invece introdotta nell’ordinamento italiano
con l’art. 19 della legge n. 241 del 1990, inserito nel capo IV di detta legge,
dedicato alla «Semplificazione dell’azione amministrativa». Successivamente,
con l’entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile
in materia di processo di cassazione e di arbitrato, nonché per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, essa assunse la denominazione
di «dichiarazione di inizio attività». Scopo dell’istituto era quello di
rendere più semplici le procedure amministrative indicate nella norma,
alleggerendo il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino. In questo
quadro s’iscrive anche la SCIA, del pari finalizzata alla semplificazione dei
procedimenti di abilitazione all’esercizio di attività per le quali sia
necessario un controllo della pubblica amministrazione.
Il principio di semplificazione, ormai da gran tempo
radicato nell’ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione
comunitaria (Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno,
attuata nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi
fondamentali dell’azione amministrativa (sentenze n. 282 del 2009 e n. 336 del
2005). Tale principio quindi riconduce la SCIA alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato e, dunque, individua nella legge statale la sola fonte
competente ad intervenire in tema di SCIA.
Nella stessa sentenza sopracitata, la n.164/2012, il CdS
- premettendo che l’attività amministrativa può assurgere alla qualifica di
“prestazione” della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale
a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e,
in genere, soggetti privati - definisce come la normativa preveda che gli utenti
interessati all’utilizzo dello strumento SCIA, in condizioni di parità su tutto
il territorio nazionale, possano iniziare una determinata attività (rientrante
nell’ambito del citato comma 4-bis), previa segnalazione all’amministrazione
competente. Con la presentazione di tale segnalazione, tali soggetti possono
dare quindi inizio all’attività, mentre l’amministrazione, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti, nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta giorni nel caso di SCIA in
materia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salva la
possibilità che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione.
Al soggetto interessato, dunque, si riconosce la
possibilità di dare immediato inizio all’attività (è questo il principale novum della disciplina in questione), fermo restando
l’esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione,
ricorrendone gli estremi.
Secondo la Corte Costituzionale le norme sulla Scia si
riferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni e rientrano nella
competenza esclusiva dello Stato. La restrizione delle competenze regionali è
giustificata con dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei
diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione.
Il CdS ha aggiunto inoltre
che le esigenze di semplificazione, soddisfatte dalla Scia, valgono anche per
l’edilizia nonostante questa materia rientri nel governo del territorio, che è
di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.
La Scia infatti non si
sostituisce al permesso di costruire e non implica una riduzione dei controlli,
ma solo la parte iniziale del procedimento, che consente di avviare i lavori
nello stesso giorno in cui viene presentata l’istanza.