LA SANATORIA PAESAGGISTICA ERA AMMESSA DAL CONDONO EDILIZIO
(A cura del Geom. Anonio Gnecchi)
Domanda: il
dPR n. 139/2010 indica le procedure semplificate per
il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per 39 tipologie di opere meno
invasive; alcuni amministrativisti ritengono possano
essere applicate anche per opere in sanatoria. A me risulta che quelle sanabili
successivamente allo loro esecuzione possano essere solo quelle ascrivibili
agli articoli 167 – 181 del D. Lgs. N. 42 del 2004.
Qual è la corretta applicazione delle norme?
Risposta.
Il DPR n. 139 del 2010 riporta il Regolamento di
applicazione secondo l’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e non parla minimamente di sanatoria ma di procedura semplificata
per determinate opere minori, motivo per cui la sanatoria di eventuali opere
realizzate in mancanza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da
questa resta legata agli articoli 167/181 del D. Lgs.
N. 42/2004.
Vale la pena di ricordare, a proposito della procedura
per ottenere l’autorizzazione paesaggistica semplificata, che può essere
formulata (come per altro più volte rimarcato dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e del Paesaggio), per interventi di lieve entità che richiamino uno
(ed uno soltanto per volta) dei punti di
cui all’Allegato 1 del dPR 139/2010. Diversamente è
richiesta la procedura ordinaria di cui all’articolo 146 del D. Legislativo n.
42 del 2004.
Relativamente alla sanatoria ambientale è necessario
ricordare che l’unico provvedimento a
renderla operante ed efficace è stata la
legge 15 dicembre 2004, n. 308, che,
oltre a sanare gli abusi ambientali compiuti entro e non oltre il 30 settembre
2004 attraverso un complesso procedimento tecnico-ammnistrativo di accertamento di compatibilità
paesaggistica, comportava anche l’estinzione del reato di cui all’articolo 181
del D. Lgs. N. 42/2004.
Sulla sanatoria paesaggistica è inoltre intervenuto il Ministero per i Beni
e le attività culturali con la nota SG/106/24664 del 19 luglio 2004, la quale,
richiamandosi a un precedente parere rilasciato dall’ufficio legislativo dello
stesso Ministero, ha sostanzialmente affermato che:
- Il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria è operante sin
dalla data di entrata in vigore del Codice, vale a dire sin dalla data del 1
maggio 2004,
- Con decorrenza 1 maggio 2004 l’autorizzazione
paesaggistica in sanatoria non potrà essere rilasciata, neppure se la domanda
sia stata presentata prima di tale data,
- Le autorizzazioni eventualmente rilasciate dopo il 1
maggio 2004 dovranno essere revocate perché in caso contrario si provvederà con
decreti ministeriali di annullamento,
- Il rilascio
delle autorizzazioni in sanatoria resta possibile in base alla normativa sul
condono, in conseguenza del carattere
eccezionale e derogatorio della stessa.
Secondo, quindi, quest’ultima ipotesi, sfuggono
pertanto al divieto le domande presentate in base alla legge n. 326/2003
(relativa al terzo condono edilizio).
Come si è evidenziato nel sottotitolo non esiste
un’univocità di vedute tra l’ultima
ipotesi sopra esposta e molte sentenze
emesse, a vario livello, sullo stesso argomento.
Tra le tante ricordo:
1) il TAR Lombardia. Brescia, 26 giugno 2009, n. 1324
sull’inammissibilità del condono edilizio
di opere abusive difformi dallo strumento urbanistico
ricadenti in zona vincolata,
2) La Corte di Cassazione, sez. III penale, 21
dicembre 2004, n. 48956 sulla non condonabilità delle nuove costruzioni abusive su aree
soggette a vincolo paesistico
3) La Corte Costituzionale, 28 giugno 2004, sentenze
n. 196, n. 198 e n. 199; ordinanza n. 197.
La prima
riprendeva le argomentazioni trattate nella sentenza della Corte
Costituzionale n. 49 del 2006 in ordine
alla legge regionale della Lombardia (articolo 3, LR n. 31/04), secondo
la quale era precluso il condono in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta e che riteneva quale unica
interpretazione possibile del combinato disposto delle leggi statali e
regionali sui limiti di applicabilità del condono in aree vincolate la condonabilità soltanto in presenza di conformità
urbanistiche.
La seconda sostiene che una nuova costruzione abusiva
su area soggetta a vincolo paesistico non è condonabile. Secondo la stessa,
infatti, nelle aree sottoposte a vincoli imposti dalla legge a tutela degli
interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, l’art. 32 del decreto legge
n. 269 del 2003 (convertito dalla legge n. 326 del 2003) ammette la possibilità
di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi minori (previo
parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo); deve
pertanto escludersi la sanabilità di una nuova costruzione realizzata senza
titolo, su area soggetta a vincolo paesistico, trattandosi di illecito che il
comma 26, lettera a) (in combinato con il comma 27, lettera d)), esclude dalla
sanatoria.
(Incidentalmente, negli stessi termini: Corte di
Cassazione, sez. pen. III, 21 dicembre 2004, n.
48954)
Ci sono poi le pronunce della Corte Costituzionale
sopra citate sul condono edilizio del 2004
e l’ordinanza n. 197 del 28 giugno 2004.
La Corte ha
ripreso e sviluppato sostanzialmente l’orientamento già presente nella
precedente sentenza n. 196 del 2004 e ribadito che la tutela di beni ambientali
– paesaggistici è affidata a tutti i soggetti istituzionali.
In altri termini, secondo la Consulta le regioni
ordinarie nel legiferare in materia di governo del territorio devono
conformarsi ai principi della legislazione statale e, nel caso concreto, devono
rispettare la “portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso
la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di
realizzazione delle opere condonabili, sia del volume massimo sanabile”, mentre
ben possono “determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per
l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui
all’allegato 1 del decreto legge n. 269”, e cioè anche relativamente alle opere
realizzate in zone soggette a vincolo ambientale o paesaggistico.
Su questo tema è intervenuta anche la Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti - pronta già il 7 dicembre 2005, n. 2699/c, ma
pubblicata in gazzetta ufficiale il 3 marzo 2006, dopo la sentenza n. 49 nel
febbraio 2006.
Al paragrafo n.6 ha fornito i suoi chiarimenti
precisando in particolare:
- ha confermato l’interpretazione dell’articolo 32,
comma 27, lettera d) secondo la quale debbono considerarsi non sanabili gli
abusi qualora:
1) sussistano i
vincoli imposti sulla base di leggi statali, regionali... a tutela di interessi
idrogeologici, dei beni ambientali,
ecc.;
2) anteriorità
dell’imposizione del vincolo rispetto al compimento dell’abuso;
3) presenza di opere realizzate in assenza o in
difformità dal titolo e non conformi alle norme urbanistiche e prescrizioni
dello strumento urbanistico.
- ha aggiunto ulteriori considerazioni rispetto al
quadro di riferimento generale che sembrerebbe consentire esclusivamente la
sanatoria degli abusi meramente formali.
Pone l’attenzione sulla disposizione contenuta nel
punto d), comma 27, che appare “mitigata” in presenza dei presupposti previsti
dal comma 1, ultima parte, del novellato articolo 32 della legge 47/85, e cioè
con riferimento a violazioni relative ad altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che eccedano il 2% delle misure prescritte.
In altri termini, secondo la circolare ministeriale
sono sanabili le opere edilizie abusive realizzate in aree già soggette a vincolo
ambientale o paesaggistico sia quando si tratti di abusi soltanto formali, sia
quando la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici sia circoscritta a violazioni relative ad altezza,
distacchi, cubatura, superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure
prescritte.
Nonostante tutti gli sforzi di ammorbidire la portata
limitativa dell’ambito di applicazione del condono nelle aree vincolate, non
ritengo che molti abusi edilizi (non conformi purché non eccedano il 2% delle
misure prescritte) possano essere ammessi alla sanatoria edilizia.
Infatti la legge regionale 31/04 limita notevolmente
la portata originale dell’articolo 32 del decreto legge 269/03, ammettendo la
sanatoria le pertinenze prive di “funzionalità autonoma”.
Nella stragrande maggioranza di casi i condoni edilizi
si riferiscono a piccoli abusi che difficilmente si “prestano” alla semplice
violazione dell’altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta eccedenti il
2% delle misure prescritte proprio perché sono nuove costruzioni, anche se pertinenziali (residenziali e non), che quindi non
rientrerebbero nella fattispecie dell’interpretazione ministeriale.
Altra questione è quella della sanabilità degli abusi
formali, cioè degli interventi di cui al punto d), comma 27, realizzati in
conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici alla data di entrata in vigore del decreto legislativo legge
269/03, poiché tale ammissibilità al condono presuppone che l’intervento non si
trovi nelle condizioni sfavorevoli stabilite dalla norma sopra citata mancando
uno dei presupposti di esclusione più sopra ricordati.
Non per niente la circolare usa una formula dubitativa
utilizzando il condizionale (“sembrerebbe consentire la sanatoria degli abusi
meramente formali”), come dire che neppure il Ministero se la sente di
sostenere, in modo certo, la sanatoria degli stessi a fronte di un diniego
dell’ente delegato alla tutela e ad un eventuale ricorso contro lo stesso in
sede giurisprudenziale.
Ritengo pertanto che resti in capo al responsabile
dell’ente delegato alla tutela paesaggistica la decisione finale di rilasciare
o denegare il condono edilizio sia per questa ipotesi, che per quella degli
abusi in difformità che non eccedano il 2% delle misure prescritte.
Non interferisce con la speciale disciplina del
condono edilizio del 2004 la legislazione ambientale sopravvenuta introdotta
dalla legge n. 308/04.
Quest’ultima tuttavia riveste particolare interesse
perché ha introdotto due diversi regimi di “sanatoria” limitatamente agli
effetti penali: una sorta di “condono paesaggistico straordinario”, esteso
anche agli abusi comportanti aumento di volume, con efficacia limitata nel
tempo (il termine per aderire era il 15 gennaio 2005) e una sorta di “sanatoria
paesaggistica ordinaria” (sempre ai soli effetti penali), accessibile senza
limiti di tempo, per i tipi di abuso (minori), subordinatamente a:
- accertamento
della compatibilità paesaggistica;
- pagamento di
una sanzione pecuniaria.
Tuttavia il pagamento della sanzione pecuniaria lascia
impregiudicata l’applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie
o pecuniarie di cui all’articolo 167 decreto legislativo 42/04, così come
quelle edilizie previste dal testo unico per l’edilizia.
Una precisazione è dovuta in ordine al divieto
dell’autorizzazione postuma (articolo 146, comma 10 del codice Urbani) secondo
cui l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria
successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
Secondo la nuova formulazione dell’articolo 167,
introdotto dall’articolo 27 del nuovo decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
157, l’autorità amministrativa competente
accerta la compatibilità paesaggistica nei seguenti casi:
A- per lavori che non abbiano determinato creazione di
superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente
realizzati,
B- per l’impiego di materiali in difformità
dall’autorizzazione, ma comunque compatibili,
C- per lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), d.P.R. 380/01.
In questo modo, viene introdotta una sanatoria
amministrativa ambientale ordinaria, consentendo all’ente delegato di
rilasciare un’autorizzazione ex post limitatamente ad alcuni tipi di abusi
minori realizzati in aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale.
A conclusione delle sopra esposte considerazioni e
precisazioni, in relazione al problema della sanatoria ambientale, alla luce
delle sentenze della Corte Costituzionale sopra citate, delle sentenze di vario
ordine e grado emesse al riguardo, nonché alla luce della nuova disciplina
vigente in materia, si può affermare quanto segue:
1) A far
data dall’entrata in vigore del decreto
legislativo n. 42 del 2004, non è più possibile rilasciare l’autorizzazione
paesaggistica in sanatoria, successivamente alla realizzazione, anche parziale,
delle opere, ad esclusione dei casi contemplati all’articolo 167 e 181 dello
stesso decreto,
2) Per quanto riguarda il rilascio o meno dell’autorizzazione paesaggista in sanatoria legata alle vicende del terzo condono edilizio, di seguito si riporta in alto la tabella riepilogativa che chiarisce i termini di applicazione dell’articolo 32, comma 27, lettera d), decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003.